LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7

Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.

TESTO VIGENTE dal 02/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2023
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 2
  (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)
1. All' articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
in rubrica le parole << le proposte candidate nella programmazione >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR >>;

b)
al comma 1 le parole: << o dal partenariato territoriale >> sono soppresse;

c)
al comma 2 la parola << definite >> è sostituita dalla seguente: << individuate >>;

d)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.
3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.
3 quater. Il procedimento contributivo di cui al presente articolo è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.>>;

e)
al comma 4 le parole << al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 1 e 3 bis >>.