LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
120.05 - Personale regionale
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Capo II
 Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 4
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)
Art. 5
 (Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali 2023-2025)
1. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all' articolo 9, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella A "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2023-2025", allegata alla presente legge, per 99.768.251,25 euro per il triennio 2023-2025, di cui 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro suddivisa in ragione di 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui alla Tabella A.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 6
  (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015)
1.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 sono aggiunte le parole: << Il revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. >>.

Art. 7
  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2015)
1.
Ai commi 1, 2 e 4 dell' articolo 28 della legge regionale 18/2015 la parola << indici >> è sostituita dalla seguente: << indicatori >>.

Art. 8
  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2015)
1. All' articolo 30 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie >> sono soppresse;

b)
il comma 3 è sostituto dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a) gli indicatori di stabilità finanziaria;
b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).>>;

c)
il comma 4 è abrogato.

Art. 9
 (Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell' articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dell' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell' articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , come modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), l'importo corrispondente al maggior gettito riscosso, in misura pari alla quota di compartecipazione regionale prevista per ciascun anno d'imposta, sulla base delle comunicazioni ricevute dai competenti uffici ministeriali per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, che indicano l'ammontare netto, per ciascun Comune, delle somme recuperate con il contributo del medesimo.
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di 115.893,80 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 10
 (Conferma finanziamento al Comune di Azzano Decimo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso al Comune di Azzano Decimo a valere sul fondo di cui all' articolo 11, commi da 35 a 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), ferma restando l'invarianza della quota di cofinanziamento a carico dell'ente, per la realizzazione dell'intervento denominato "ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria Cesare Battisti".
2. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse ai sensi del comma 1, del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti è confermato al 31 dicembre 2024.