LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
120.05 - Personale regionale
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 5
 (Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali 2023-2025)
1. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all' articolo 9, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella A "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2023-2025", allegata alla presente legge, per 99.768.251,25 euro per il triennio 2023-2025, di cui 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro suddivisa in ragione di 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui alla Tabella A.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.