LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
120.05 - Personale regionale
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
  (Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 21/2019)
1.
Dopo l' articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis
 (Ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli)
1. In considerazione della conformazione territoriale, delle peculiarità culturali, paesaggistiche e ambientali delle colline moreniche vocate allo sviluppo di un turismo sostenibile, nonché dell'affinità del tessuto socio-economico, degli insediamenti artigianali e produttivi, fonte di sinergie positive con il Comune di Pagnacco, la Comunità collinare del Friuli, di seguito Comunità, è autorizzata a deliberare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità, previa richiesta dello stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esecutivo della Comunità adotta all'unanimità la proposta recante in particolare le modalità, le condizioni organizzative, economiche e patrimoniali per l'ingresso del Comune di Pagnacco e le correlate modifiche dello statuto della Comunità. La proposta è trasmessa ai Comuni della Comunità e al Comune di Pagnacco, i quali si esprimono entro trenta giorni con delibera dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, entro il predetto termine, i due terzi dei Comuni si siano espressi favorevolmente sulla proposta, l'ingresso e le conseguenti modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea della Comunità a maggioranza dei due terzi.>>.