LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
220.02 - Commercio
230.00 - TURISMO

Art. 24
  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione, possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire con proprio regolamento specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.>>.