LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
220.02 - Commercio
230.00 - TURISMO

Art. 22
  (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 43 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2001 , possono sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il Comune può definire con proprio regolamento il limite temporale di sosta e la distanza minima di spostamento dell'impresa commerciale di cui al comma 4.>>.