LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
220.02 - Commercio
230.00 - TURISMO

Art. 12
  (Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge regionale 29/2005)
1.
Dopo l' articolo 24 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 24 bis
 (Commercio elettronico)
1. Le attività di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.
3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).
Art. 24 ter
 (Forme speciali di vendita senza comunicazione)
1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non è soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.>>.