LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI
440.07 - Fonti energetiche

TITOLO II
  CLAUSOLA VALUTATIVA, MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 34/2017 IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E NORME FINANZIARIE E FINALI
Capo I
 Clausola valutativa
Art. 16
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2024 e successivamente con cadenza biennale, anche sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dalla Cabina di regia per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8 e sono evidenziati, in particolare, i progressi nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della Regione.
3. La relazione prevista dal comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
Capo II
  Modifiche alla legge regionale 34/2017 in materia di gestione dei rifiuti
Art. 17
  (Modifiche alla legge regionale 34/2017)
1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è inserita la seguente:
<<a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;>>;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2 le parole << per sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti >> sono sostituite dalle seguenti: << per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti >>;

2)
al comma 5 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>.

Capo III
 Norme finanziarie e finali
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, di cui all'articolo 5, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 285.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), di cui all'articolo 9, comma 1, di cui all'articolo 13 e di cui all'articolo 14, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 1.545.000 euro, suddivisa in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di complessivi 1.545.000 euro, suddivisi in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 515.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .
8. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di complessivi 3.600.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 1.200.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .
10. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, e di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. Per le finalità di cui all' articolo 33, commi 2 e 5, della legge regionale 34/2017 , come modificati dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 , è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
14. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 13, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell' articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 19
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.