LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI
440.07 - Fonti energetiche

Capo V
 Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile
Art. 10
 (Azioni di sensibilizzazione)
1. La Regione riconosce che la transizione ecologica verso una società più resiliente e sostenibile rappresenta un processo di cambiamento culturale e attuabile attraverso l'apprendimento permanente e, a tal fine, si impegna a diffondere, a ogni livello, la conoscenza delle tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta iniziative mirate di informazione, di formazione e di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13, rivolte al sistema scolastico e formativo, alle diverse categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali, nonché alla popolazione in generale.
3. La Regione promuove la diffusione e la formazione alla cultura d'impresa innovativa e sostenibile sul territorio regionale, nonché la realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico, anche mediante la stipula di protocolli con il gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. finalizzati alla promozione dei titoli di efficienza energetica.
Art. 11
 (Misure di informazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, organizza campagne di informazione inerenti:
a) modalità di elaborazione e di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano clima regionale, al fine di promuovere il processo partecipativo di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 4;
b) specifiche tematiche individuate nell'ambito delle scelte e degli obiettivi strategici della Strategia regionale dello sviluppo sostenibile, al fine di diffondere conoscenze e buone pratiche per l'adozione di stili di vita collettivi e di comportamenti individuali sostenibili;
c) specifiche tematiche individuate nell'ambito delle azioni e delle misure previste dal Piano clima regionale, anche al fine di diffondere la cultura del rischio volta a rafforzare la resilienza individuale e collettiva;
d) transizione verso un'economia circolare, ai fini della valorizzazione delle risorse locali, della creazione di una nuova economia, della minimizzazione della produzione di rifiuti attraverso la diffusione di comportamenti improntati all'uso di prodotti e sistemi riutilizzabili, sostenibili e non tossici e con il coinvolgimento delle aziende del territorio.
Art. 12
 (Strumenti di formazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, promuove:
a) corsi di formazione gratuiti per figure professionali specifiche, relativi alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la creazione di una piattaforma dedicata;
b) corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a tecnici e professionisti sui temi della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, anche in collaborazione con le Università della Regione, le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
c) incontri di formazione rivolti al sistema scolastico e formativo finalizzati a diffondere comportamenti improntati all'economia circolare, alla sostenibilità, alla decarbonizzazione degli stili di vita e alla prevenzione dei rischi e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
d) attività di formazione volte a rafforzare la capacità amministrativa e istituzionale delle autorità pubbliche e a migliorare le competenze tecniche dei soggetti deputati ad attuare l'integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche regionali e locali;
e) incontri e attività di formazione all'interno del Consiglio regionale finalizzati all'acquisizione di conoscenza e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a competenza di pensiero sistemico, competenza di previsione, competenza normativa in contesto di incertezza e capacità di innovazione.
Art. 13
 (Azioni di comunicazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, istituisce un sito web che contiene:
a) un'area tematica dedicata allo sviluppo sostenibile nella quale sono pubblicati:
1) le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'articolo 3, comma 2;
2) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
3) il Piano regionale per il Green Public Procurement;
4) i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8;
b) un'area tematica dedicata ai cambiamenti climatici nella quale sono pubblicati:
1) le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 4;
2) la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3) il Piano clima regionale;
4) i piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
5) i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8;
c) un'area tematica dedicata alla plastica nella quale sono pubblicati:
1) la descrizione dei progetti, degli interventi e delle iniziative realizzati per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;
2) l'indicazione delle risorse pubbliche stanziate ed erogate per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all' articolo 14 della legge regionale 34/2017 ;
3) i progetti realizzati in conformità alle finalità della riduzione dei rifiuti di prodotti in plastica, che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del logo regionale di sostenibilità di cui all' articolo 9, comma 1, lettera q bis), della legge regionale 34/2017 ;
4) gli accordi stipulati tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati, diretti all'individuazione di percorsi e di strumenti idonei a garantire l'attuazione delle finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all' articolo 14 della legge regionale 34/2017 .
Art. 14
 (Incentivi per la transizione ecologica)
1. La Regione promuove l'attuazione della transizione ecologica sul territorio regionale finalizzando le linee contributive destinate alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e dal Piano clima regionale.
2. La verifica della finalizzazione delle linee contributive ai sensi del comma 1 è attuata nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8.
3. La Regione al fine di favorire l'accesso ai contributi destinati alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, utilizza e implementa il sistema informatico finalizzato alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari in applicazione delle norme e dei provvedimenti attuativi che disciplinano i singoli canali contributivi.
Art. 14 bis
 (Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).
3. I volontari per la tutela dell'ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività:
a) diffusione dell'informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei valori ambientali;
b) divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte improntate al rispetto e alla cura dei beni ambientali, anche nell'ambito di iniziative finalizzate all'educazione ambientale;
c) raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA provvede:
a) alla tenuta e all'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
b) all'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione nel Registro di cui al comma 2 e di periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia ambientale.
6. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.
7. Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
8. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale:
a) con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
1) la tenuta e l'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
2) i requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 2;
3) la copertura assicurativa necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 3;
4) gli adempimenti necessari in capo ad ARPA e/o agli enti che richiedano il supporto dei volontari, iscritti nel Registro di cui al comma 2, affinché agli stessi sia certificato lo svolgimento delle attività concordate quali esperienze di tipo formativo;
b) con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli aspetti generali e gli indirizzi di coordinamento inerenti lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
9. Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.
10. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico")
1. Ai fini del sostegno al processo di transizione energetica la Regione è autorizzata a partecipare a un'associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale "Valle idrogeno Nord Adriatico".
2. La partecipazione della Regione all'associazione di cui al comma 1 in qualità di soggetto fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale la quale approva contestualmente gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono prevedere:
a) il mancato perseguimento dei fini di lucro dell'associazione;
b) la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto allo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ;
c) l'autonomia patrimoniale perfetta dell'associazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale, fino a un importo massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale.