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Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI
440.07 - Fonti energetiche

Capo IV
 Monitoraggio e sistemi informativi
Art. 8
 (Monitoraggi e valutazioni)
1. La Regione adotta un sistema di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano regionale clima e del PARGPP, finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a misurare i risultati conseguiti dall'attuazione delle misure e delle azioni adottate al fine di individuare tempestivamente le opzioni correttive.
2. Il monitoraggio e la valutazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici sono effettuati applicando insiemi di indicatori di processo e di risultato, individuati in coerenza con quelli adottati per il monitoraggio e la valutazione delle Strategie nazionali e validati.
3. Il monitoraggio e la valutazione del Piano clima regionale e della coerenza con quest'ultimo dei piani territoriali e settoriali, nonché dei programmi regionali e locali, sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.
4. Il monitoraggio e la valutazione del PARGPP sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.
Art. 9
 (Sistemi informativi regionali)
1. A supporto delle Strategie regionali di cui agli articoli 3 e 4 e del Piano clima regionale di cui all'articolo 5, la Regione sviluppa, mediante un processo incrementale, un dominio di conoscenza a livello regionale basato su strumenti formali di rappresentazione dei dati, che ne garantiscano la condivisione, l'interoperabilità e il riuso, secondo i principi di cui alla Comunicazione COM (2020) 66 final del 19 febbraio 2020 (Una strategia europea per i dati).
2. I sistemi informativi regionali utilizzano i dati descritti nel dominio di conoscenza di cui al comma 1 restituendo patrimoni informativi a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione di competenza della Regione e delle amministrazioni locali, in conformità agli standard nazionali previsti per l'informazione geografica relativa ai cambiamenti climatici.