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Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI
440.07 - Fonti energetiche

Capo III
 Acquisti verdi
Art. 7
 (Piano di azione regionale per il Green Public Procurement)
1. Il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement (PARGPP) è lo strumento che, in armonia con il Piano di azione nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della Regione, sulla base dei seguenti criteri di cui all' articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007):
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del PARGPP avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche anche mediante la stipula degli accordi di cui all' articolo 15 della legge 241/1990 .
3. La Giunta regionale adotta il PARGPP e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il PARGPP.
4. Il PARGPP è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. Il PARGPP è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornato almeno ogni tre anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
6. I Comuni predispongono i rispettivi piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in conformità alle indicazioni formulate dal PARGPP e ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
7. La previsione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici da parte dei Comuni costituisce condizione per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto degli appalti stessi.