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Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI
440.07 - Fonti energetiche

Capo II
 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
Art. 4
 (Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
2. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore.
3. I settori strategici interessati dalle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
a) sistema energetico regionale;
b) sistema urbano e insediativo nel territorio regionale;
c) sistema dei trasporti e delle infrastrutture;
d) sistema produttivo ed economia circolare;
e) sistema di produzione e gestione dei rifiuti;
f) industrie e infrastrutture pericolose;
g) settore agroalimentare, zootecnico e della pesca;
h) settore forestale;
i) settore terziario;
j) settore domestico.
4. I settori strategici interessati dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici sono:
a) tutela fisica del territorio contro il rischio idrogeologico;
b) gestione delle risorse idriche;
c) aree costiere, montane e alpine;
d) ecosistemi terrestri, biodiversità e foreste;
e) ecosistemi di acque interne e marini;
f) salute umana;
g) agroalimentare, zootecnico e forestale, acquacoltura e pesca;
h) turismo e sport;
i) patrimonio culturale e beni paesaggistici.
5. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
6. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
7. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
8. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.
Art. 5
 (Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del Piano clima regionale in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 .
3. La struttura regionale competente in materia di ambiente si avvale del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche, anche mediante la stipula degli accordi di cui all' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il Piano clima regionale è elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dal Piano stesso, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
5. Il progetto del Piano clima regionale, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , è adottato dalla Giunta regionale.
6. Il progetto del Piano clima regionale adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di ambiente per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 , adotta il Piano clima regionale e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il Piano clima regionale.
8. Il Piano clima regionale è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
9. Il Piano clima regionale è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, è aggiornato almeno ogni sei anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
10. I piani territoriali e settoriali, nonché i programmi regionali e locali sono elaborati o aggiornati in coerenza con il Piano clima regionale mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.
Art. 6
 (Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui al presente capo sul territorio regionale attraverso l'adesione all'iniziativa comunitaria "Patto dei sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) e, in qualità di coordinatore territoriale dell'iniziativa:
a) fornisce ai Comuni il supporto tecnico e formativo nel percorso di adesione all'iniziativa, nonché nella predisposizione e nel monitoraggio dei PAESC;
b) incentiva e sostiene la predisposizione dei PAESC ai sensi dell' articolo 4, comma 56, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
c) realizza, nell'ambito dei sistemi informativi regionali di cui all'articolo 9, una piattaforma informatica nella quale i Comuni inseriscono i dati relativi agli inventari di base delle emissioni (IBE) e ai monitoraggi sui risultati e sullo stato di attuazione dei PAESC.
2. La Regione collabora con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione nella pianificazione e programmazione locale delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute nel Piano clima regionale e nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.