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Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI
440.07 - Fonti energetiche

Capo I
 Strumenti regionali per lo sviluppo sostenibile
Art. 1
 (Finalità e principi)
1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione , la Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, di utilizzo consapevole delle risorse naturali e di coesione sociale affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), e dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano con la ratifica dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016.
2. La Regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.
3. La Regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. Con la presente legge la Regione disciplina:
a) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell' articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
d) il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement.
Art. 2
 (Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)
1. La Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, istituita con deliberazione della Giunta regionale, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:
a) elabora la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 e i relativi aggiornamenti;
b) elabora la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4 e i relativi aggiornamenti;
c) effettua il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 8.
2. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia determina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza tenendo conto dell'interdisciplinarietà delle tematiche trattate.
Art. 3
 (Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)
1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi e i dettami della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e in raccordo con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), definisce le scelte e gli obiettivi strategici finalizzati a promuovere sul territorio regionale un modello di sviluppo sostenibile, equilibrato, inclusivo, idoneo a ridurre le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, basato sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e del suolo, sulla difesa dell'ambiente, sull'economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici.
2. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno e della responsabilità di conseguire il modello di società delineato dalla Strategia stessa.
3. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è approvata entro il 31 dicembre 2023, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisiti detti pareri o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
4. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
5. La Regione e gli enti locali adeguano, attraverso un processo di integrazione, la pianificazione e la programmazione di settore in funzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
6. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nelle leggi regionali di settore.