LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all'articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.520.000.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 505.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 510.000.000 euro per l'anno 2026.
2. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.762.738.820,01 euro a favore dei medesimi per il triennio 2024-2026 ammontano a:
a) 628.720.074,36 euro per l'anno 2024;
b) 575.592.577,38 euro per l'anno 2025;
c) 558.426.168,27 euro per l'anno 2026.
3. Gli enti locali concorrono al contributo alla finanza pubblica del sistema integrato Regione-enti locali di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica), ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 2 quater, della legge regionale 18/2015, per un importo complessivo pari a 148.072.712,97 euro nel triennio 2024-2026, di cui 49.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono costituite:
a) dalla quota garantita di cui al comma 1;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 242.738.820,01 euro per il triennio 2024-2026, di cui 123.720.074,36 euro per l'anno 2024, 70.592.577,38 euro per l'anno 2025 e 48.426.168,27 euro per l'anno 2026.
5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella N avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6;
b) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 18;
c) del fondo di cui al comma 21, per le Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
d) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 24;
e) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 34;
f) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 36;
g) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali di cui al comma 40;
h) dell'assegnazione di cui al comma 44;
i) dell'assegnazione di cui al comma 47;
j) dell'assegnazione di cui al comma 50;
k) dell'assegnazione di cui al comma 52;
l) degli oneri relativi agli incrementi di cui al comma 54 per l'importo di 1.500.000 euro per l'anno 2026;
m) dell'assegnazione di cui al comma 57 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
n) dell'assegnazione di cui al comma 60 per l'importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026;
o) dell'assegnazione di cui al comma 62;
p) dell'assegnazione di cui al comma 64 per l'importo pari a 2.056.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 856.000 euro per l'anno 2026;
q) dell'assegnazione di cui al comma 66;
r) dell'assegnazione di cui al comma 71 per l'importo pari a 9 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026;
s) dell'assegnazione di cui al comma 72 per l'importo pari a 9.510.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.900.000 euro per l'anno 2026;
t) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 8.200.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.200.000 euro per l'anno 2026;
u) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo pari a 70.000 euro per l'anno 2026;
v) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo pari a 70.000 euro per l'anno 2026;
w) delle risorse della concertazione Regione-Autonomie locali per il triennio 2023-2025 di cui all'articolo 9, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per l'importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
x) dell'assegnazione di cui al comma 140;
y) dell'assegnazione di cui al comma 142;
z) dell'assegnazione di cui al comma 137.
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.388.907.639,23 euro per il triennio 2024-2026, di cui 461.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 466.302.546,41 euro per l'anno 2026.
7. Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 452.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 457.861.797,63 euro per l'anno 2026;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
8. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita per l'importo di 441.861.797,63 euro, in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2023 della quota ordinaria di cui all'articolo 9, comma 9, della legge regionale 22/2022 e per l'importo di 11 milioni di euro in misura pari all'assegnazione per l'anno 2023 del fondo di cui all'articolo 9, comma 21, della legge regionale 22/2022.
9. Per l'anno 2026 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2025 effettuata ai sensi del comma 8.
10. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2023 della quota di solidarietà di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 22/2022.
11. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
12. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.388.907.639,23 euro per il triennio 2024-2026, di cui 461.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 466.302.546,41 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
13. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, in misura pari agli importi individuati nella Tabella O.
14. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 14, previste in 148.072.712,97 euro per il triennio 2024-2026, di cui 49.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
16. In attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni per il triennio 2024-2026 gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella P.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 34.042.116,87 euro per il triennio 2024-2026, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
19. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.371.297,58 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.165.060,06 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.218.921,85 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.465.338,71 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.539.778,25 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.736.986,17 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 849.989,67 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
20. Per la finalità prevista dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 34.042.116,87 euro per il triennio 2024-2026, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.800.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l'anno 2026, per il concorso agli oneri relativi al funzionamento definiti con deliberazione della Giunta regionale.
22. L'assegnazione di cui al comma 21, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per le finalità di cui al comma 21.
23. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 2.800.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
24. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.620.860,40 euro per il triennio 2024-2026, di cui 946.406,44 euro per l'anno 2024, 1.017.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.656.726,98 euro per l'anno 2026.
25. Il fondo di cui al comma 24 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 630.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l'anno 2026;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 316.406,44 euro per l'anno 2024, 387.726,98 euro per l'anno 2025 e 456.726,98 euro per l'anno 2026.
26. La quota di cui al comma 25, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
27. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 26 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
28. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
29. Il contributo di cui al comma 26 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
30. Le risorse di cui al comma 25, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 28 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 28, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
31. L'erogazione delle risorse concesse ai sensi dei commi 29 e 30 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
32. Per la quota di cui al comma 25, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015.
33. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 3.620.860,40 euro per il triennio 2024-2026, di cui 946.406,44 euro per l'anno 2024, 1.017.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.656.726,98 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
34. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.434.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 524.000 euro per l'anno 2024, 910.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026.
35. Per la finalità prevista dal comma 34 è destinata la spesa complessiva di 2.434.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 524.000 euro per l'anno 2024, 910.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres., e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.
37. Le risorse di cui al comma 36 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
38. Le risorse di cui al comma 36 sono pari a complessivi 1.700.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026.
39. Per la finalità prevista dal comma 36 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015.
41. Le risorse di cui al comma 40 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
42. L'assegnazione spettante per gli anni 2024, 2025 e 2026 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
45. Le risorse di cui al comma 44 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 450.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
48. Le risorse di cui al comma 47 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisa in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione a titolo di partecipazione all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), l'importo corrispondente al maggior gettito riscosso con il contributo dei Comuni all'attività di accertamento, in misura pari alla quota di compartecipazione regionale prevista per l'anno d'imposta 2022, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali per l'annualità 2022, che indica l'ammontare netto, per ciascun Comune, delle somme recuperate.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 21.320,54 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
52. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG risorse pari a complessivi 60.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
54. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di realizzare l'uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 12 sono integrate, a decorrere dal 2024, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente, gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali e degli altri enti interessati.
55. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 54 sono a carico dell'Amministrazione regionale e sono erogati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per il triennio 2024-2026, suddivisa in ragione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
57. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali, è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
58. In relazione a quanto previsto dal comma 57, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
59. Per la finalità prevista dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
60. L'assegnazione prevista dall'articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022 è pari a complessivi 9 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 3 milioni di euro per ciascun anno.
61. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
62. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.850.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 750.000 euro per l'anno 2026.
63. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 1.850.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 750.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
64. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 20/2018, anche in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019, e anche per interventi in deroga, per l'anno 2024, ai principi di cui al comma 53 del medesimo articolo 10, sono pari a complessivi 2.568.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 856.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 2.568.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 856.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
66. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 3.300.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 3.300.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
68. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, e dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 17/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni al fine di concorrere alla copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni.
69. Le risorse di cui al comma 68 sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito dei fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 17/2022.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
71. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.500.000 euro per l'anno 2024, 3.500.000 euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
72. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 11.100.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.900.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
73. Per la finalità prevista dall'articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 9.400.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
75. Il contributo di cui al comma 74 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
76. Per la finalità prevista dal comma 74 è destinata la spesa pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
79. Per la finalità prevista dal comma 77 è destinata la spesa pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
80. Al fine di assicurare sostegno agli enti locali per particolari criticità, sul piano della sicurezza urbana, connesse anche alla presenza sul territorio di centri per rimpatri (CPR) e per richiedenti asilo (CARA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2024 al Comune di Gradisca d'Isonzo, al fine di sostenere l'impiego, nel rispetto della normativa statale vigente, degli operatori della sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 5/2021, sulla base delle necessità rilevate d'intesa con la Prefettura competente.
81. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta domanda al Servizio regionale competente in materia di sicurezza.
82. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'utilizzo del personale stabilito d'intesa con la Prefettura ai sensi del comma 80.
83. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
84. Al fine di incrementare e razionalizzare le attività di formazione del personale di Polizia locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2024 al Comune di Trieste per l'acquisto di un poligono virtuale dotato di tecnologia 3D e per l'adeguamento delle strutture idonee alla sua implementazione, onde garantirne la fruibilità da parte delle Polizie locali della Regione e delle Forze di polizia dello Stato.
85. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda corredata di una relazione illustrativa degli interventi.
86. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissati il termine e le modalità di rendicontazione.
87. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 117.115.103 euro per il triennio 2024-2026, di cui 37.540.853 euro per l'anno 2024, 37.872.250 euro per l'anno 2025 e 41.702.000 euro per l'anno 2026.
89. Le risorse di cui al comma 88 sono concesse ed erogate annualmente dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, secondo il seguente riparto:
a) 5.525.500 euro per l'anno 2024, 4.825.500 euro per l'anno 2025 e 4.760.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 11.063.353 euro per l'anno 2024, 11.654.750 euro per l'anno 2025 e 12.650.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 7.210.000 euro per l'anno 2024, e 7.910.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 13.742.000 euro per l'anno 2024, 13.482.000 euro per l'anno 2025 e 16.382.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 117.115.103 euro per il triennio 2024-2026, di cui 37.540.853 euro per l'anno 2024, 37.872.250 euro per l'anno 2025 e 41.702.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
91. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o di opere già finanziate da precedenti concertazioni o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), sono assegnate risorse per 110.135.901,80 euro per il triennio 2024-2026, di cui 47.823.815,26 euro per il 2024, 25.885.918,27 euro per il 2025 e 36.426.168,27 euro per il 2026, a favore degli enti locali e per gli interventi indicati nella Tabella Q, "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2024-2026" allegata alla presente legge.
92. Le risorse di cui al comma 91 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è destinata la spesa complessiva di 110.135.901,80 euro per il triennio 2024-2026, di cui 47.823.815,26 euro per il 2024, 25.885.918,27 euro per il 2025 e 36.426.168,27 euro per il 2026, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 indicati nella Tabella Q e con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
94.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), è soppresso.

95.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/2023 è inserito il seguente:
<<2 bis. La struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.>>.

96. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 10/2023, come inserito dal comma 95, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'anno 2024 di 50.000 euro.
97. Per accedere al contributo di cui al comma 96, la Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza la domanda corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo preventivo di spesa.
98. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 96 sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
99. Per le finalità previste dal comma 96 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
100. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:
a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza del corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero;
e) 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate";
f) 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;
g) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002.
101. Per le finalità previste dal comma 100, lettera a), nelle more della revisione della legge regionale 7/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2024, i finanziamenti a sostegno dei progetti di attività negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 330.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 150.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 130.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
d) 100.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
e) 60.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 90.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
102. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 101 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.
103. Le domande di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 100, lettere d), e) ed f), sono presentate al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
104. Per le finalità previste dal comma 100 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
105. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 7/2002 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per l'anno 2024 al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il progetto Raduno Ventennale Origini Italia.
106. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 105, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di corregionali all'estero. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
107. Per la finalità prevista dal comma 105 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
108. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella R con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2024 di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007, in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
109. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella S in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2024. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8, della legge regionale 26/2007, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella R per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
111. Per le finalità previste dal comma 110, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
112. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella R, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
113. La quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella R, per l'anno 2024 è ripartita come segue:
a) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
b) 470.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2024 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007;
c) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;
d) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi/Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto nell'anno 2024 in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;
e) 50.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2024 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;
f) 50.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
g) 15.000 euro al Centro studi/Študijski center Melanie Klein di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività educative, formative e ricreative;
h) 5.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena/Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
i) 200.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi/Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste per l'arredamento del "Narodni dom" di Trieste - rione di San Giovanni.
114. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 113, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 113, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del comma 113, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Ai fini del comma 113, sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2024. Per i contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 113 si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres., e per quelli di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 113 si applica l'articolo 9, comma 3, del regolamento citato.
115. Per le finalità previste dal comma 113, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2024 la spesa di 745.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 200.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
116. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.
117. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del contributo.
118. Per le finalità previste dal comma 116, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella R, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
119. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche/Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per i progetti tecnico scientifici per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione svolti in collaborazione con l'Ufficio centrale per la lingua slovena.
120. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 119, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2024.
121. Per le finalità previste dal comma 119, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e con riferimento alla Tabella R riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
122. Al fine della realizzazione della Quarta Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'Istituto sloveno di ricerche/Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico, per le attività correlate all'evento, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, nonché per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e slovena.
123. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 122 è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
124. Per le finalità previste dal comma 122, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
125. Al fine della realizzazione della Quarta Conferenza regionale di verifica e di proposta in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico, per le attività correlate all'evento, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.
126. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 125 è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
127. Per le finalità previste dal comma 125 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
128. Ai fini della realizzazione della Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro all'Università degli Studi di Udine per il supporto tecnico scientifico, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca e di 10.000 euro al Comune ospitante l'evento per le attività correlate alla realizzazione della Conferenza.
129. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 128 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, corredate di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
130. Per le finalità previste dal comma 128 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
131. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Amministrazione regionale sostiene le attività dell'Assemblea regionale della comunità linguistica tedesca.
132. Ai fini del comma 131 le risorse sono concesse al Comune individuato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 21, comma 3 bis, della legge regionale 26/2014.
133. Per le finalità previste dal comma 131 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, previo parere della Federazione italiana gioco calcio - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, un finanziamento straordinario per il 2024 all'ASD Associazion Sportive Furlane per la partecipazione alla competizione calcistica europea "Europeada 2024", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.
135. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 134, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata dell'80 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
136. Per la finalità prevista dal comma 134 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a favore delle Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/2019 che gestiscono almeno tre funzioni comunali con personale dipendente della Comunità.
138. L'assegnazione di cui al comma 137 è erogata a favore di ciascuna Comunità, in misura pari a 50.000 euro, entro trenta giorni dalla domanda, da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno, nella quale l'ente locale dichiara il sussistere dei requisiti di cui al comma 137 a far data dall'1 gennaio di ciascun anno.
139. Per la finalità prevista dal comma 137 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
140. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Marano Lagunare, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 190.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 120.000 euro per l'anno 2024 e 70.000 euro per l'anno 2025. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
141. Per la finalità prevista dal comma 140 è destinata la spesa complessiva di 190.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2024 e 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
142. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria per l'anno 2024 al Comune di Forni di Sotto, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 386.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
143. Per la finalità prevista dal comma 142 è destinata la spesa di 386.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
144. L'Ente di decentramento regionale di Trieste, nell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019 e in forza della propria autonomia patrimoniale di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale, è autorizzato ad acquistare a titolo di proprietà uno o più immobili ubicati nel territorio del Comune di Trieste, previo esperimento di indagine di mercato, al fine di realizzare un campus scolastico e polo sportivo scolastico e universitario.
145. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le caratteristiche dell'immobile oggetto di acquisto di cui al comma 144.
146. In relazione al disposto di cui al comma 144, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste il contributo già concesso al Comune di Trieste con decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 26772/GRFVG di data 29 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 9, commi da 7 a 10, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali).
147. La devoluzione del contributo di cui al comma 144 è disposta a seguito di apposita domanda dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, da presentarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, corredata di una relazione illustrativa, di un prospetto inerente al suo utilizzo e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Direzione.
148. Per le finalità previste dal comma 144 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
149. Le risorse di cui al comma 148 sono concesse a seguito di apposita domanda dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, da presentarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, corredata di una relazione illustrativa, di un prospetto inerente al suo utilizzo e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Direzione; con decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse.
150. Sulla proprietà immobiliare di cui al comma 144 l'Ente di decentramento regionale di Trieste è autorizzato a progettare, affidare ed eseguire lavori, nonché esperire procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
151. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'ambito del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata di cui all'articolo 6 della legge regionale 5/2021, un contributo fino a un massimo di 3.000 euro ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per l'acquisto finalizzato al rinnovo delle divise dei Volontari per la sicurezza, regolati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 5/2021, al fine di assicurare un'adeguata uniformità delle dotazioni sul territorio regionale.
152. Per le finalità previste dal comma 151 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
153. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti risorse per far fronte agli oneri necessari a dare esecuzione alle ordinanze contingibili e urgenti per la messa in sicurezza di edifici le cui condizioni costituiscono potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, nel caso di inerzia da parte dei destinatari del provvedimento sindacale.
154. Il Comune presenta domanda entro il 30 settembre di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali decorso il termine previsto per l'esecuzione dell'ordinanza da parte del destinatario. La domanda è corredata della documentazione comprovante l'accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza nei termini previsti e il preventivo di spesa per la messa in sicurezza dell'immobile.
155. Le risorse di cui al comma 153, assegnate nella misura massima di 50.000 euro con procedimento a sportello, sono erogate in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
156. Il Comune rendiconta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese sostenute, entro un anno dall'erogazione delle risorse.
157. Il Comune che recupera le somme spese per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto dell'ordinanza è tenuto alla restituzione all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'incasso, fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse ricevute.
158. Per la finalità prevista dal comma 153 è destinata la spesa complessiva di 510.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 170.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
159. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.