LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'erogazione gratuita, in distribuzione diretta da parte delle farmacie ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, dei colliri prescritti per il trattamento post-intervento di rimozione della cataratta, effettuato dai cittadini residenti nel territorio di competenza a carico del Servizio sanitario regionale.
2. I pazienti operati per la rimozione della cataratta ritirano gratuitamente i colliri tra quelli resi disponibili e fino a concorrenza con le scorte presenti presso le farmacie ospedaliere dell'Azienda sanitaria di residenza presentando la prescrizione e la lettera di dimissione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
4. All'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 3 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. L'accettazione di donazioni e atti di liberalità riguardanti beni durevoli è disposta dal Direttore generale. Le tipologie di beni biomedicali donati devono essere presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici e suoi aggiornamenti di cui all'articolo 33.
4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, come contenuta negli atti di programmazione approvati della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del SSR finanziamenti, nella forma di contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento.
5. Gli enti del SSR adottano gli atti di programmazione e i loro aggiornamenti secondo quanto previsto dall'articolo 33, commi 10 e 11, a seguito dell'atto di concessione del finanziamento.
6. Negli atti di programmazione e loro aggiornamenti, gli enti del SSR sono tenuti a programmare interamente l'utilizzo delle risorse concesse ai sensi del comma 4.
7. Gli enti del SSR comunicano gli aggiornamenti dei cronoprogrammi di avanzamento fisico e finanziario relativi agli interventi di investimento oggetto dei decreti di concessione di cui al comma 5 in sede di report di cui al Capo IV.
8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione.
9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del SSR è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione oltre che dell'elenco degli investimenti effettuati.
10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.
11. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.>>;

b)
il comma 12 è abrogato;

c)
il comma 12 bis è sostituito dal seguente:
<<12 bis. Al saldo dei finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001:
a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), si provvede sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;
b) di <<rilievo regionale>> si provvede previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.>>.

5. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015, come sostituito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare per 150.000 euro il finanziamento concesso all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) con decreto n. 25880/GRFVG del 25 novembre 2022 del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti, per agevolare la rimozione della vasca per depurazione presente nell'area dell'intervento e consentirne la ricollocazione a servizio dell'ASP Solidarietà Mons. D. Cadore, consentendo la realizzazione dei lavori di ampliamento del Distretto sanitario di via XXV Aprile - Azzano Decimo in attuazione dell'accordo di programma del 24 dicembre 2018 tra AS FO, UTI Sile e Meduna, Comune di Azzano Decimo e ASP Solidarietà Mons. D. Cadore.
7. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, degli elaborati progettuali e del quadro economico di spesa.
8. Il contributo di cui al comma 6 è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
10. Al fine di assicurare la massima efficienza del nuovo fascicolo sanitario elettronico implementato nel Servizio sanitario regionale secondo le specifiche tecniche emanate dal Ministero della salute e finanziato anche con risorse della Missione 6 Componente 2 investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" del PNRR, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti erogatori privati accreditati e convenzionati di cui all'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), un contributo forfettario straordinario per l'integrazione dei sistemi informativi clinico gestionali preposti alla refertazione con l'infrastruttura regionale e nazionale del fascicolo sanitario elettronico 2.0.
11. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo 2024. Il contributo concedibile a ciascun beneficiario indentificato al comma 10 è pari a 10.000 euro per i soggetti erogatori di sole prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica per immagini, a 15.000 euro per i soggetti erogatori di prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica per immagini e di medicina di laboratorio e a 25.000 euro per i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero, ambulatoriali, diagnostica per immagini e di medicina di laboratorio.
12. Il contributo è concesso con procedura a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed è erogato a seguito di verifica dell'avvenuta integrazione dei sistemi informativi clinico gestionali del singolo beneficiario con l'infrastruttura regionale e nazionale del fascicolo sanitario elettronico 2.0 e dell'impegno del beneficiario a garantire e mantenere tale integrazione fino al perdurare del convenzionamento.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 395.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
14.
Al comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 maggio>> e le parole <<31 agosto>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile>>.

15. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. Ai fini dell'avvio di un progetto di durata almeno biennale, vista la legge 14 luglio 2020, n. 81 (Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale), per la sperimentazione di metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica e per l'efficientamento della rete dei servizi ad essa collegati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare un contributo ai centri accreditati per la diagnosi e la cura delle cefalee afferenti alle Aziende sanitarie e alle Aziende sanitarie universitarie regionali.
17. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
18. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
19. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 16 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di salute, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande.
20. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 19 devono essere considerati i seguenti requisiti, in ordine di rilevanza:
a) presenza di articolazione interna con spazi di responsabilità e autonomia, di risorse economiche, umane e strumentali;
b) anni di istituzione del centro cefalee;
c) presenza di servizio ambulatoriale dedicato alla cefalea cronica;
d) presenza di servizio diagnostico e terapeutico di III livello;
e) presenza di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) istituiti con Atto aziendale.
21. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
22. All'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, lettera b), la parola <<qualificati>> è sostituita dalla seguente: <<di radioprotezione>>;

b)
al comma 6 le parole <<dalla normativa regionale vigente>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

23. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 17/2003, come modificato dal comma 22, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 3.500 abitanti a sostegno delle spese di sistemazione e risanamento di edifici che ospitano Ambulatori Sanitari di Assistenza Primaria e strutture analoghe, al fine di aumentare la disponibilità di locali a favore di questi ultimi.
25. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
26. Per le finalità di cui al comma 24 il contributo massimo concedibile a ciascun Comune ammonta a 25.000 euro.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
28. Alla legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel titolo, dopo le parole <<donazioni di organi>> sono inserite le seguenti: <<, tessuti e cellule staminali>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<donazione degli organi,>> sono inserite le seguenti: <<di tessuti e di cellule staminali,>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 9, le parole <<associazioni dei donatori di organi>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali>>;

d)
alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 5, le parole <<di organi e tessuti>> sono sostituite dalle seguenti: <<di organi, tessuti e cellule staminali>>.

29. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27/1995, in relazione alle modifiche apportate dal comma 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
30. Al fine di sostenere l'attività dell'Associazione Donatori Midollo Osseo del Friuli Venezia Giulia (ADMO FVG), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ADMO FVG ODV un contributo destinato all'acquisto e alla gestione di un mezzo mobile finalizzato alla sensibilizzazione e alla raccolta di campioni salivari di donatori da iscrivere al Registro regionale IBMDR del Friuli Venezia Giulia.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro il 31 marzo 2024, corredata di relazione illustrativa e del preventivo di acquisto e di gestione del mezzo. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici - CRAD un contributo a sostegno delle spese di funzionamento e della realizzazione di progettualità coerenti con l'attività istituzionale.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 marzo, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
36. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e il termine di rendicontazione.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 83.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
38.
Al comma 71 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo>>.

39. Per le finalità di cui al comma 70 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
40.
Al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<di inclusione sociale>> sono sostituite dalla seguente: <<istituzionale>>.

41.
Al comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo>>.

42. Per le finalità di cui al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 40, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo a sostegno delle spese di funzionamento e dell'attività istituzionale.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 marzo, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
45. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e il termine di rendicontazione.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
47. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attività specifiche per incrementare l'attività di profilassi e controllo.
48. Con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità sono definite le azioni prioritarie e le modalità di attuazione ai fini del comma 47.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
50. All'articolo 8 della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 89 è sostituito dal seguente:
<<89. In osservanza dell'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive proroghe, avente a oggetto la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro per ciascuna Azienda sanitaria regionale per l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, dell'ordinanza sopraccitata, nonché per l'opera di consulenza in favore dei Comuni nell'attuazione dell'ordinanza.>>;

b)
il comma 90 è sostituito dal seguente:
<<90. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione.>>.

51. Per le finalità di cui al comma 89 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 50, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che si occupano del soccorso dei nidiacei un contributo a sollievo delle spese sostenute per il recupero e l'accoglienza delle varie specie di volatili.
53. Per le finalità di cui al comma 52 il contributo massimo concedibile per ciascuna associazione ammonta a 12.000 euro.
54. Le associazioni di cui al comma 52 presentano domanda di contributo alla Struttura competente in materia di sanità pubblica veterinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante le spese sostenute, integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dalla Struttura competente. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
56. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
57.
Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è inserito il seguente:
<<5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.>>.

58.
Dopo il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022 sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi e agli interventi per le persone con disabilità.
9 ter. Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.>>.

59. Per le finalità di cui al comma 5 e di cui al comma 5 bis dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022, come inserito dal comma 57, è destinata la spesa complessiva di 25.500.000 euro, suddivisa in ragione di 8.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
60. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di consulenza, orientamento e informazione, anche relative all'utilizzo dei presidi, degli ausili e delle tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità, di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 16/2022, nelle more dell'individuazione degli appositi centri di riferimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare per le medesime finalità i soggetti già individuati ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
61. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 60, i soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio, apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 285.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
63. Al fine di perseguire le finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni legate all'autonomia, orientamento e mobilità dei disabili visivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione A.N.Fa.Mi.V. APS ETS di Udine.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Struttura competente in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità entro il 30 aprile 2024, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario nel 2023 per le medesime finalità. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione.
65. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale San Mauro di Maniago un contributo di 30.000 euro per sostenere le attività di inserimento lavorativo di persone disabili.
67. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa e preventivo di spesa.
68. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
69. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di 25.000 euro a favore delle cooperative sociali dedite alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità per l'acquisto di attrezzature, quali ad esempio arredi, mezzi di trasporto e sistemi informatici.
71. Per le finalità di cui al comma 70 la Giunta regionale emana apposito avviso con il quale definisce modalità, tempi e procedure per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 70.
72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus un contributo straordinario per l'anno 2024 a sostegno della realizzazione di un nucleo residenziale per persone con disturbo dello spettro autistico con disabilità gravissima.
74. Per le finalità di cui al comma 73 la Fondazione Bambini e Autismo Onlus presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione progettuale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore.
75. Al finanziamento di cui al comma 73 si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti per garantire idonea collocazione temporanea agli ospiti di proprie strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Il contributo è concesso, fino a un massimo del 50 per cento dei maggiori costi sostenuti nel corso dell'anno, nei limiti delle risorse disponibili, nei soli casi in cui eventi imprevisti abbiano determinato, per l'amministrazione comunale, un aumento dei costi preventivati.
78. Per l'accesso al contributo di cui al comma 77, i Comuni interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il 28 febbraio di ogni anno. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro assistenziale "Italia Rovere Bianchi" di proprietà del Comune di Mortegliano per i lavori di adeguamento della struttura.
81. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente, entro il 30 giugno, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
83. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), per l'anno 2024 le quote del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni sono determinate come segue:
a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 (Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza) e di cui all'articolo 9 (Interventi per autori di violenza) della legge regionale 12/2021;
b) una quota pari al 13 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4 (Interventi regionali di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio), di cui all'articolo 5 (Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati) e di cui all'articolo 10 (Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza) della legge regionale 12/2021;
c) una quota pari al 7 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 (Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita) e di cui all'articolo 8 (Interventi a favore degli orfani per crimini domestici) della legge regionale 12/2021.
84. Per le finalità di cui al comma 83 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
85. L'Amministrazione regionale, in attuazione e sviluppo di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11, della legge regionale 13/2022, in tema di reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, al fine di dare impulso e sostegno alla realizzazione dei percorsi di giustizia di comunità, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione, con l'eventuale coinvolgimento dei Servizi della Giustizia, della Magistratura, di Cassa delle Ammende, del Ministero della Giustizia e degli altri soggetti coinvolti, tramite la stipula di convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e di alta formazione e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale, assicurando risposte agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore, nonché a collaborare con il mondo educativo e formativo per fornire strumenti per la gestione dei conflitti.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> ODV di Udine un contributo annuo a sostegno dell'attività istituzionale relativa agli interventi a favore delle persone a rischio, in difficoltà o in stato di emarginazione e disadattamento, con particolare attenzione ai soggetti con problemi di dipendenza e correlati.
88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di esclusione sociale entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
89. Sono ammesse a contributo le spese pertinenti alle attività istituzionali di cui al comma 87 e quelle generali di funzionamento strettamente riferite alle attività programmate. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa complessiva di 424.500 euro, suddivisa in ragione di 141.500 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione <<I ragazzi della panchina>> ODV di Pordenone un contributo annuo a sostegno dell'attività istituzionale volta a realizzare interventi a bassa soglia in favore di persone a rischio di esclusione sociale, interventi di sensibilizzazione e informazione dei cittadini verso le tematiche legate all'uso e all'abuso di sostanze e alla promozione della salute, ivi compresa l'organizzazione di eventi culturali e la partecipazione a iniziative anche a carattere nazionale.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di esclusione sociale entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
94. Sono ammesse a contributo le spese pertinenti alle attività istituzionali richiamate al comma 92 e quelle generali di funzionamento strettamente riferite alle attività programmate. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione.
96. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
97. Per l'anno 2024 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 20.446.142,62 euro ed è destinata come di seguito specificato:
a) 2.840.000 euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458;
b) 9.000.000 di euro per gli interventi previsti al punto 4.1 "I servizi e i patti per l'inclusione - Servizi e interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo" dell'Atto di programmazione regionale dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1150;
c) 3.500.000 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), di cui 223.000 euro per supervisione del personale dei servizi sociali e 223.000 euro per dimissioni protette;
d) 5.106.142,62 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 125.000 euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I.).
98. L'importo di 840.000 euro della quota di cui al comma 97, lettera a), è destinato all'assunzione di personale dipendente a tempo determinato e alla proroga di contratti di personale dipendente a tempo determinato già in essere per il rafforzamento del presidio amministrativo e finanziario-contabile e del supporto informativo del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettere c) e d), della legge regionale 6/2006.
99. Le risorse di cui al comma 97, lettera a), al netto delle risorse di cui al comma 98, sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
100. Le risorse di cui al comma 97, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in relazione al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 31 luglio 2023.
101. Le risorse di cui al comma 97, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres..
102. Le risorse di cui al comma 97, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
103. Le risorse di cui al comma 98 sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con assegnazione in misura pari a 40.000 euro agli Enti gestori con popolazione residente nell'ambito territoriale fino a 100.000 abitanti e in misura pari a 80.000 euro agli Enti gestori con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
104. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2024 sono quelli definitivi risultanti al 31 dicembre 2021, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.
105. Per le finalità di cui al comma 97 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale, per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento.
107. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del quadro economico. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
108. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
109. In attuazione del principio di sussidiarietà, per il mantenimento e il potenziamento della rete regionale di sportelli a supporto del Terzo settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai soggetti individuati a seguito di procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 170, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), per l'attività istituzionale e il funzionamento degli sportelli esistenti.
110. I soggetti di cui al comma 109 presentano domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di massima.
111. Sono ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 109 che mantengono sul territorio un numero di sportelli fisici pari almeno a quelli esistenti al 30 settembre 2023.
112. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese. L'erogazione in via anticipata del contributo è soggetta a presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa.
113. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
114. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<3 ter. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in deroga all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi anche a fronte di spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), disciplina l'ammissibilità di tali spese.>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole <<della cooperativa sociale>> sono inserite le seguenti: <<o loro consorzio>>;

d)
dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti:
<<c bis) ha approvato il bilancio sociale;
c ter) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
c quater) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>;

e)
al comma 3 bis dell'articolo 15 dopo le parole <<la cooperativa sociale>> la parola <<beneficiaria>> è sostituita dalle seguenti: <<ovvero il consorzio beneficiario mantenga l'iscrizione all'Albo e>>.

115. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 20/2006, come modificati dal comma 114, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
116. Nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche del sistema di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale disciplinato dalla legge regionale 20/2006, nonché dell'aggiornamento del relativo regolamento di attuazione, per l'anno 2024 i termini per la presentazione delle domande di incentivo per l'accesso agli aiuti di cui alla medesima legge regionale 20/2006 sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, da pubblicarsi sul sito www.regione.fvg.it almeno cinque giorni prima della decorrenza del termine iniziale per la loro presentazione.
117. In deroga alle disposizioni della legge regionale 20/2006 e del relativo regolamento attuativo che prevedono l'ammissibilità a incentivo delle sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda dell'anno corrente, per l'anno 2024, sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2024, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
118. Per le finalità di cui ai commi 116 e 117 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
119. Al fine di promuovere e sostenere in regione il ruolo del volontario e dell'attività di volontariato disciplinati dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS), iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore, che in occasione della giornata internazionale del volontariato, che si celebra il 5 dicembre, organizzano manifestazioni, premi ed eventi in collaborazione con uno o più Comuni del territorio regionale.
120. Ciascuna Organizzazione di volontariato (ODV) o Associazione di promozione sociale (APS) di cui al comma 119 può presentare una sola domanda di contributo. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche per il Terzo settore entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di relazione illustrativa e preventivo di spesa. Il contribuito concedibile ammonta a un massimo di 30.000 euro, fino al 90 per cento delle spese preventivate ammissibili.
121. Il contributo è concesso con la procedura valutativa a sportello disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000, qualora non derogate dalle presenti disposizioni.
122. Sono ammesse a contributo le spese sostenute, anche prima della presentazione della domanda ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento, per organizzazione, coordinamento, cancelleria, servizi di ristorazione e di acquisizione di professionalità esterne non disponibili nell'organizzazione, le spese di acquisto di premi simbolici per i volontari, le spese per la sicurezza e per le coperture assicurative correlate alla dimensione e realizzazione degli eventi, nonché le spese di animazione e le imposte SIAE e occupazione suolo pubblico.
123. I contributi sono erogati in via anticipata e senza rilascio di garanzia patrimoniale o personale. La mancata realizzazione o la realizzazione sostanzialmente difforme dell'evento presentato a contributo comporta la revoca e restituzione del contributo concesso. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
124. In via di prima applicazione, per l'anno 2024 sono ammissibili a contributo anche spese sostenute in occasione della giornata internazionale del volontariato 2023 per l'organizzazione di manifestazioni, premi ed eventi che si sono tenuti nei trenta giorni antecedenti o successivi al 5 dicembre 2023.
125. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 30.000 euro per sostenere i lavori per la sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile di proprietà della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione.
127. Per le finalità di cui al comma 126, la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità ebraica di Trieste un contributo straordinario di 10.000 euro per l'attività di ricerca diretta e indiretta su fatti storici relativi alla deportazione di persone ebree affidate alle strutture di tutela, attraverso l'analisi delle schede di dimissione ospedaliera e di altri documenti storici a carattere sanitario, anche mediante attivazione di una borsa di studio, e per l'organizzazione a Trieste, in collaborazione con il Dipartimento dipendenze e salute mentale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, del convegno internazionale intitolato "La Cura Tradita" e l'apposizione di una targa commemorativa o una pietra d'inciampo presso le sedi locali dell'Azienda sanitaria stessa, coinvolte nei fatti oggetto di ricerca.
130. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa e preventivo di spesa.
131. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione delle Suore della Provvidenza di Orzano di Remanzacco per i lavori di completamento e l'attrezzaggio della struttura destinata alla realizzazione del progetto "Convento Aperto".
134. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
135. Per le finalità di cui al comma 133 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
136. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella H.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla lettera a) del comma 4 del presente articolo le parole "sostituti" devono leggersi correttamente come "sostituiti"