LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2024 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:
a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2024, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2023.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2024 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2024 al 31 marzo 2025.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2025 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2023.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
10.
Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole: <<a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46>> sono soppresse.

11. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2024-2026.
12. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie assegnate al Programma Regionale Fondo sociale europeo plus (FSE+) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo "investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 20.943.000 euro da destinare alla realizzazione di programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo Programma.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 20.943.000 euro suddivisa in ragione di 1.803.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti); di 1.850.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale); di 930.000 euro per il 2024 e di 8.180.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
14.
Dopo la lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunta la seguente:
<<d bis) concessione di contributi per il "Bonus Psicologo Studenti FVG".>>.

15.
Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Capo III bis
 Contributo per il bonus psicologo studenti FVG>>.

16.
Nel capo III bis della legge regionale 13/2018, come inserito al comma 15, è inserito il seguente articolo:
<<Art. 13 bis
 (Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)
1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus.>>.

17. Per le finalità dell'articolo 13 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 16, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
18. All'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola <<accreditate>> è sostituita dalla seguente: <<convittuali>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.>>;

c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 18 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
20. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia non statale concorrente al servizio di educazione scolastica in particolare nei comuni scarsamente abitati, è autorizzata ad incrementare di un importo massimo di 5.000 euro i contributi per le spese di funzionamento di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) della legge regionale 13/2018, concessi per l'anno scolastico 2023/2024 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della medesima legge, che gestiscono scuole per l'infanzia localizzate nei Comuni con popolazione al 31 dicembre 2023 inferiore o uguale ai 2.000 abitanti.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un contributo per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei servizi complementari alla frequenza scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa nei plessi con lingua di insegnamento italiana siti sul territorio comunale.
23. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine del 28 febbraio di ogni anno.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 13/2018, un contributo straordinario per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, a favore dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) del sistema scolastico regionale per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nella seguente misura:
a) a favore del CPIA di Gorizia 6.000 euro;
b) a favore del CPIA di Pordenone 6.000 euro;
c) a favore del CPIA di Trieste 6.000 euro;
d) a favore del CPIA di Udine 6.000 euro.
26. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 25 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2021, n. 473 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2022, n. 564.
27. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 25 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
28. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. e successive modificazioni.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, per le medesime finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024, emanato ai sensi dell'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018, all'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Arturo Malignani" di Udine per l'importo di 15.000 euro, al Comune di Trieste per l'importo di 15.000 euro, al Comune di Precenicco per l'importo di 10.000 euro e al Comune di San Quirino per l'importo di 7.000 euro.
31. Per l'ottenimento della sovvenzione i soggetti di cui al comma 30 presentano domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
32. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2023/2024. È autorizzata l'erogazione in via anticipata del contributo con il decreto di concessione, che stabilisce anche i termini di rendicontazione.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
34. Al fine di accompagnare la riorganizzazione del sistema scolastico prevista all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), da attuarsi mediante l'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico regionale per il FVG per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi statali che diverranno sede delle nuove autonomie scolastiche, derivanti dalla razionalizzazione della rete scolastica regionale prevista per l'anno scolastico 2024/2025.
35. I contributi destinati agli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi indicati al comma 34 sono finalizzati a garantire il servizio amministrativo e di supporto alla cittadinanza e in particolare all'utenza scolastica, nonché il collegamento informatico tra i plessi e il corretto funzionamento dei servizi informatici.
36. I contributi sono concessi per il finanziamento di interventi in spesa corrente, nella misura fissa di 50.000 euro per ciascuno degli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi indicati al comma 34, fatti salvi gli Istituti Comprensivi che diverranno sede di nuove autonomie scolastiche derivanti dallo scorporo di un Istituto Comprensivo esistente, a favore dei quali è previsto l'importo di 25.000 euro ciascuno.
37. La domanda per la concessione dei contributi è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa.
38. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
39. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
40. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ARDIS per sostenere gli interventi nel campo dell'housing universitario sul territorio della Regione.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata entro il mese di aprile 2024 al Servizio competente in materia di istruzione, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del cronoprogramma procedurale e finanziario.
45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definiti i requisiti, le spese ammissibili, le modalità di erogazione e rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 50 milioni di euro in ragione di 15 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
47. Per favorire l'attuazione della Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere alle Fondazioni ITS Academy, aventi la sede legale e sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi ad esse assegnati dallo Stato per il potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa.
48. Le anticipazioni di cassa di cui al comma 47 sono concesse in misura massima pari al 80 per cento dell'importo della contribuzione statale assegnata a ciascuna Fondazione ITS Academy e che la stessa, in base al progetto presentato al Ministero dell'Istruzione e del merito, intende utilizzare nell'anno 2024. La domanda, presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro l'1 marzo 2024, è corredata da una relazione illustrativa dei lavori e delle attività formative programmati e delle obbligazioni di spesa che la Fondazione ITS Academy prevede di assumere e liquidare per la realizzazione delle opere e dei percorsi formativi nel corso dello stesso anno.
49. Le Fondazioni ITS Academy sono tenute a restituire le anticipazioni ricevute dalla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento dei fondi da parte dello Stato quale saldo delle spese sostenute per il potenziamento dei laboratori e per l'offerta formativa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
50. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 49, le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
51. In deroga all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, la concessione dell'anticipazione di cui al comma 47 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.
52. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 4.700.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
53. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 49, previste in 4.700.000 euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondete variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di corsi di formazione di terzo livello diretti ad assicurare ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione della classe L19 il conseguimento dei crediti formativi integrativi o aggiuntivi necessari all'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.
55. Il contributo è finalizzato al contenimento dei costi di iscrizione dei laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea in uno degli atenei del Friuli Venezia Giulia o prestino servizio in una struttura educativa del territorio regionale ed è concesso nella misura massima di 150.000 euro per ciascun Ente per l'Anno Accademico 2023/2024 e di 75.000 euro per ciascun Ente per l'Anno Accademico 2024/2025.
56. Gli Atenei presentano al Servizio competente in materia di sistema integrato dei servizi per l'infanzia la proposta di istituzione ed attivazione del corso con le modalità ed entro i termini previsti dai rispettivi Regolamenti universitari in materia. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 150.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
58. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 49 le parole <<un contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<contributi pluriennali>>;

b)
il comma 50 è sostituito dal seguente:
<<50. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento e per un periodo non superiore a tre anni.>>;

c)
il comma 51 è sostituito dal seguente:
<<51. La domanda di contributo pluriennale è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun triennio di programmazione tenuto conto delle risorse disponibili unitamente a una relazione illustrativa delle attività previste e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione, di erogazione del contributo e di liquidazione di eventuali anticipi.>>.

59. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
60.
All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), i commi da 54 a 60 sono abrogati, fatti salvi i procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

61. L'Amministrazione regionale, anche al fine di contribuire alle finalità di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia, siglato in data 8 agosto 2016 e rinnovato nel 2021, sostiene attività volte alla valorizzazione della ricerca attraverso la creazione di una rete scientifica e di innovazione di eccellenza, alla divulgazione scientifica, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo dell'innovazione per la crescita della competitività del territorio regionale.
62. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, quale soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo medesimo.
63. Sono ammissibili a finanziamento le attività definite d'intesa con la Regione sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio d'Indirizzo previsto nell'Accordo e dei contenuti del Piano operativo di attività approvato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo medesimo.
64. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda e riferite ad un arco temporale corrispondente alla durata del Piano operativo approvato e comunque per un periodo non superiore a tre annualità.
65. La domanda di contributo per le attività di cui al comma 63, corredata da una relazione illustrativa, unitamente a una descrizione e quantificazione delle spese previste, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Piano operativo, e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno di approvazione del Piano, tenendo conto delle risorse disponibili. Nel decreto di concessione sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione, di erogazione del contributo e di liquidazione di eventuali anticipi. Per l'anno 2024 la domanda è presentata entro il 30 giugno 2024.
66. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
67. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare intese e accordi con le Amministrazioni statali competenti in materia per la realizzazione di progetti che generano ricadute sul territorio regionale e che prevedono il coinvolgimento degli attori del sistema produttivo, della ricerca, del trasferimento tecnologico.
68. I progetti di cui al comma 67 supportano processi di transizione verde e digitale per un futuro sostenibile, equo e competitivo negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente del Friuli Venezia Giulia con attività di ricerca e sviluppo e con attività legate al potenziamento degli European Digital Innovation Hubs, alla generazione di impresa, alla sperimentazione tecnologica di tipo preindustriale per la validazione e finalizzazione di nuovi prodotti e servizi, alla messa a disposizione di infrastrutture di ricerca, di test e sperimentazione.
69. Nelle intese e negli accordi di cui al comma 67 sono indicati i soggetti attuatori che concorrono alla realizzazione dei medesimi progetti e che attuano un coordinamento tecnico e operativo delle attività con gli altri soggetti del territorio.
70. I soggetti attuatori possono partecipare alla realizzazione dei progetti con proprie risorse aggiuntive rispetto alle somme messe a disposizione dai sottoscrittori delle intese e degli accordi di cui al comma 67, per i progetti di cui al comma 68, entro i limiti previsti nel medesimo accordo o intesa.
71. Con deliberazione della Giunta regionale viene approvato Io schema degli atti di cui al comma 67. Le risorse destinate alla copertura delle spese per le attività previste al comma 68 sono concesse dalla Direzione regionale competente in materia di ricerca a favore dei soggetti attuatori di cui al comma 69, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e tenendo conto delle risorse disponibili.
72. Per le finalità previste dal comma 61 e i progetti di cui al comma 67, è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
73. Alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 6 il numero <<30.000>> è sostituito dal seguente: <<35.000>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 7 il numero <<30.000>> è sostituito dal seguente: <<35.000>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 10 il numero <<30.000>> è sostituito dal seguente: <<35.000>>.

74. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 73 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
75.
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2021 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di promuovere la costituzione di una "rete famiglia" di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno intrapreso a questo fine il percorso volontario di certificazione denominata "Comuni amici della famiglia", promossa in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.
4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che abbiano conseguito la certificazione ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo famigliare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5.
4 quater. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini per la presentazione della domanda e, sulla base delle risorse disponibili, l'importo massimo del contributo concedibile.>>.

76. Per le finalità previste da quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, della legge regionale 22/2021, come aggiunti dal comma 75, è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
77. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, un contributo straordinario in riferimento all'anno educativo 2022/2023, al soggetto gestore del nido d'infanzia "Sacro cuore" di Bertiolo, Parrocchia di San Martino Vescovo, accreditato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
78. Per accedere al contributo di cui al comma 77 il soggetto gestore presenta domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Per la concessione del contributo di cui al comma 77 si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)). L'erogazione del contributo concesso avverrà a seguito della rendicontazione presentata.
80. L'ammontare del contributo di cui al comma 77 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 097/Pres. del 2020 e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023.
81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
82. Al fine di prevenire il disagio giovanile, favorendo percorsi di formazione e inserimento lavorativo e di sviluppare la crescita e l'educazione dei ragazzi con disagio o situazioni di marginalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a "La Viarte - Organizzazione di volontariato", per poter continuare a rispondere efficacemente alle numerose richieste attraverso attività, iniziative e progetti inerenti alle finalità previste dal presente comma.
83. Il contributo di cui al comma 82 è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata, a fronte di una domanda, corredata da una relazione descrittiva delle attività e dal preventivo di spesa, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
85. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.
86. Sono beneficiari i nuclei famigliari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, in corso di validità e di ISEE in corso di validità e che si impegnino a mantenere la propria residenza nel territorio regionale per cinque anni dalla concessione del contributo di cui al comma 85.
87. La misura prevista dal comma 85 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.
88. La Regione eroga il contributo di cui al comma 85, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento; in fase di prima applicazione il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.
89. Il contributo di cui al comma 85 è concesso per i figli nati a decorrere dall'1 gennaio 2024 e la domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.
90. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare massimo del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 86.
91. Per la finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
92.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22/2021, è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani)
1. Per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:
a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a) nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso.
2. Sono beneficiarie le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito.
3. La misura prevista dal comma 1, lettera b), è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.
4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.>>.

93. Per la finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
94. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella G.