LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;
b) rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
c) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali;
d) nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
e) distribuzione degli spettacoli dal vivo;
f) progetti locali di spettacolo dal vivo.>>;

b)
dopo il comma 6 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
<<6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni e festival cinematografici;
b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.>>;

c)
dopo il comma 6 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.>>;

d)
dopo il comma 8 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) divulgazione umanistica;
b) divulgazione scientifica;
c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.>>;

e)
al comma 1 dell'articolo 27 quater le parole <<del patrimonio immateriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del patrimonio materiale e immateriale>> e dopo le parole <<e manifestazioni anche transnazionali>> sono inserite le seguenti: <<, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico>>;

f)
dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 quater è aggiunta la seguente:
<<c bis) la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico, finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio medesimo.>>;

g)
dopo l'articolo 30 ter è inserito il seguente:
<<Art. 30 quater
 (Iniziative culturali per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività)
1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.
2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 3.870.000 euro, suddivisa in ragione di 1.270.000 euro per l'anno 2024 e di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
3. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
4. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 675.000 euro, suddivisa in ragione di 225.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera d), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera e), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
7. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera f), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
8. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 6 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 825.000 euro, suddivisa in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
9. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 6 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
10. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 6 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro, suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
11. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 6 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
12. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 6 bis, lettera c), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
13. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 8 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
14. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 8 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
15. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 8 bis, lettera c), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
16. Per le finalità di cui all'articolo 27 quater, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 16/2014, come inserita dal comma 1, lettera f), è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
17. Per le finalità di cui all'articolo 30 quater della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera g), è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
18.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è inserito il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì finanziate le iniziative progettuali realizzate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, selezionate con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa emanazione di uno o più avvisi pubblici, disciplinati dal regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, della medesima legge regionale 16/2014, in cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato agli avvisi dal regolamento. Alle procedure di concessione dei finanziamenti si applica l'articolo 32 bis, commi 1 e 1 ter, della legge regionale 16/2014.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come inserito dal comma 18, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
20. In via transitoria, per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale sostiene i musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei musei medesimi.
21. Le risorse stanziate per l'anno 2024 per la concessione dei contributi a sostegno dei musei vengono ripartite tra i musei di cui al comma 20 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
22. Per le finalità di cui al comma 20 i musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2024 e di un prospetto delle relative spese.
23. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
24. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
25. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
26. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2024 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;
k) la retribuzione lorda del personale interno al museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.
27. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
28. Al fine di promuovere e incentivare la pratica degli sport inclusivi in Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva alle associazioni e società sportive senza fine di lucro del territorio regionale affiliate all'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI).
29. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 28 le associazioni e società sportive del Friuli Venezia Giulia aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) essere senza finalità di lucro e costituite da almeno un anno;
b) essere affiliate all'EISI;
c) essere iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
d) avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
30. La misura dei contributi di cui al comma 28 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro. I contributi sono concessi:
a) nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono esclusivamente attività sportiva inclusiva;
b) nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono attività sportiva inclusiva in maniera non prevalente.
31. I criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono stabiliti con uno o più bandi.
32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale del CONI per sostenere i costi delle trasferte degli atleti appartenenti ad associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia che partecipano a competizioni di livello interregionale, nazionale o internazionale inserite nel calendario ufficiale delle Federazioni sportive nazionali o internazionali che si svolgono ad almeno 150 chilometri dalla sede operativa dell'associazione di appartenenza dell'atleta partecipante.
34. Per le finalità del comma 33 il Comitato regionale del CONI presenta, entro il 31 ottobre al Servizio competente in materia di sport, una o più domande di contributo corredate della relazione illustrativa e dal preventivo di spesa.
35. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti, altresì, i termini e le modalità di rendicontazione.
36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
37. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione sportiva dilettantistica Sport X All - Hans Erlacher Team di Monfalcone (GO) per l'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo 2024 delle discipline veloci di sci alpino paralimpico.
38. Il soggetto di cui al comma 37, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
39. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
41.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole <<per gli anni 2021, 2022 e 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024>>.

42. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
43. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, prosegue nell'attività di supporto in tale ambito attraverso un nuovo accordo multisettoriale triennale per la promozione della lettura in Regione in età 0-18 anni.
44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'accordo multisettoriale per la promozione della lettura in Regione in età 0-18 anni per il triennio 2024-2026 sottoscritto tra i partner e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.
45. La domanda del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'accordo di cui al comma 44. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
46. Per le finalità di cui al comma 44, il progetto denominato LeggiAMO 0-18 è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.
47. Il Consorzio Culturale del Monfalconese è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 196/2019.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 1.530.000 euro, suddivisa in ragione di 510.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
49. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione avviata nell'anno 2022 e finalizzata a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, che non abbiano beneficiato dei finanziamenti concessi a valere sull'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei musei medesimi.
50. I finanziamenti sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 49, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
51. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.
52. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 49, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile ai Comuni della Regione e alle Istituzioni museali private e pubbliche operanti nel territorio regionale, con l'esclusione dei musei statali, che siano proprietari di collezioni museali conservate nel territorio regionale ovvero che sulle collezioni stesse abbiano un titolo che ne dia la disponibilità per finalità di ricerca, conservazione o esposizione:
a) per la catalogazione delle collezioni medesime con l'obbligo di inserire le schede di catalogazione nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC;
b) per il riversamento di schede di catalogazione già esistenti nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC che utilizza i tracciati dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - ICCD;
c) per l'aggiornamento delle schede di catalogazione già presenti nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC.
55. Per le finalità previste dal comma 54, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con bando, definisce l'ammontare massimo del contributo concedibile e le modalità di erogazione del medesimo, i criteri di redazione delle schede di catalogazione, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione.
56. I contributi di cui al comma 54 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 54, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
58. Al fine di contribuire al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), così come definite all'articolo 21 dello Statuto del CONI, operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo finalizzato al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali medesimi.
59. Per le finalità di cui al comma 58, dall'1 al 31 marzo, i Comitati di cui al comma 58 presentano domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport corredata di:
a) un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite riferite all'anno di presentazione della domanda;
b) una relazione illustrativa delle attività programmate, comprensiva del numero delle associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda.
60. Per le finalità di cui al comma 58 sono considerate spese ammissibili quelle riferite all'anno solare relativo all'esercizio finanziario dell'anno di contribuzione secondo le seguenti tipologie e limiti:
a) spese di gestione ordinaria entro il limite massimo del 60 per cento del contributo assegnato, quali canoni e oneri locativi, utenze e servizi, spese di personale, compresi compensi per collaborazioni, inclusi oneri previdenziali, rimborsi spese;
b) spese per attività promozionale, agonistica e di formazione entro il limite massimo del 40 per cento del contributo assegnato, quali spese per organizzazione di campionati, manifestazioni e corsi di aggiornamento e qualificazione, canoni di utilizzo impianti sportivi per attività o manifestazioni organizzate dai Comitati.
61. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:
a) misura fissa ripartita a tutti i soggetti di cui al comma 58 pari al 20 per cento dello stanziamento disponibile;
b) una misura variabile, pari all'80 per cento dello stanziamento disponibile, in base a:
1) articolazione territoriale del Comitato regionale della Federazione sportiva:
1.1) presenza Comitati e delegazioni provinciali: 1 punti;
1.2) assenza Comitato e delegazione provinciale: 0 punti;
2) dimensione organizzativa del Comitato regionale: numero di unità di personale di cui al comma 60, lettera a):
2.1) meno di 3 unità: 2 punti;
2.2) da 3 a 5 unità: 3 punti;
2.3) oltre 5 unità: 4 punti;
3) numero di associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda:
3.1) da 1 a 50: 5 punti;
3.2) da 51 a 100: 10 punti;
3.3) oltre 100: 15 punti.
62. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, è concesso e contestualmente liquidato in via anticipata l'intero importo del contributo e sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
63. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
64. Per l'anno 2024 le risorse stanziate con la presente legge, per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 16/2014, sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
65. Per le finalità di cui al comma 64 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
66. Per il 2024, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC può utilizzare le risorse di cui all'articolo 12 bis, comma 6, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), per la concessione ai sottoscrittori degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della stessa legge, di contributi finalizzati alla realizzazione delle attività previste negli accordi medesimi.
67. In attuazione di quanto disposto dal comma 66, negli accordi di collaborazione sono definiti l'ammontare massimo dei contributi, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione e le modalità di erogazione dei contributi stessi.
68. Per le finalità di cui al comma 66 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Conferenza Episcopale Italiana per l'organizzazione e la realizzazione della cinquantesima "Settimana Sociale dei Cattolici in Italia", sul tema "Al cuore della Democrazia, partecipare tra storia e futuro", in programma dal 3 al 7 luglio 2024 a Trieste.
70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico.
71. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres.
72. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 5.000 euro, alle associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore o società cooperative del Friuli Venezia Giulia che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali, per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino la storia delle medesime, in occasione del cinquantesimo anniversario, del centenario o degli anniversari decennali successivi al centenario dalla loro fondazione.
74. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 73 è presentata, su apposito modello, dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, al Servizio competente in materia di attività culturali, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. La domanda è presentata nell'anno della ricorrenza descritta al comma 73.
75. In sede di prima applicazione la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 73 è presentata a partire dall'1 marzo 2024, secondo le modalità di cui al comma 74.
76. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 73, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
77. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
78. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 140.000 euro, alla Fondazione Friuli per la realizzazione del progetto riguardante la donazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di un clavicembalo alla Presidenza della Repubblica. Il progetto prevede la realizzazione dello strumento che verrà collocato presso il Palazzo del Quirinale e l'organizzazione del suo concerto di inaugurazione nell'autunno del 2024.
80. Per le finalità previste dal comma 79 la Fondazione presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
81. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
82. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione culturale Amici di Almerigo ETS di Milano per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi, che si svolgeranno a Trieste, correlati alla prima edizione del Premio Giornalistico Almerigo Grilz, rivolto a giovani giornalisti e reporter di età inferiore a 40 anni, in programma nel mese di maggio 2024 a Milano e a Trieste.
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
85. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres.
86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
87. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di una possibile inclusione nel Sistema museale regionale o del riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio 2024, ai musei regionali diversi da quelli individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 10/2020 contributi a sostegno di progetti destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative finalizzate:
a) al miglioramento del livello di fruizione delle proprie collezioni;
b) all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica;
c) alla catalogazione del proprio patrimonio;
d) allo sviluppo della propria attrattività;
e) all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.
88. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con quelle elencate dal comma 87, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
89. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 87, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
90. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
91. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
92. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
93. Al fine di promuovere gli artisti e i professionisti regionali, le location e più in generale le eccellenze del territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle start up innovative, con sede legale in Friuli Venezia Giulia, e iscritte a una delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione, operanti nel settore dell'organizzazione di eventi.
94. I beneficiari di cui al comma 93 devono essere in possesso di una piattaforma, di rilevanza nazionale, organizzata e strutturata che preveda l'incontro tra domanda e offerta volta a creare uno spazio virtuale che possa mettere in contatto tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell'ambito della ricerca di servizi tra i quali anche intrattenimento, eventi, spettacolo e convegnisti e che svolgono attività di sviluppo, produzione e la commercializzazione di servizi e prodotti innovativi e ad alto valore tecnologico e più specificatamente che realizzino strumenti e definiscano contenuti multimediali volti anche alla diffusione della cultura, del mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, dell'organizzazione degli eventi, alla sensibilizzazione sociale e alla loro diffusione in forme sia tradizionali che digitali.
95. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:
a) creazione di contenuti dedicati alle eccellenze del territorio e agli artisti, professionisti e location del Friuli Venezia Giulia;
b) promozione degli artisti e professionisti regionali, delle location e più in generale delle eccellenze del territorio regionale con modalità tradizionali o digitali tra cui la piattaforma di cui al comma 94;
c) realizzazione di almeno un evento di promozione delle eccellenze del territorio della Regione in cui sono protagonisti artisti, professionisti regionali o le location regionali, iscritti nella piattaforma, in una delle piazze più rappresentative della Regione.
96. I contributi sono concessi previa pubblicazione di un avviso pubblico con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
97. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 93 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute. L'acconto del contributo non è subordinato alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
98. Il contributo di cui al comma 93 è concesso in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
99. Per le finalità di cui al comma 93 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni aventi sede legale o operativa, da almeno dieci anni, in Comuni della Regione con almeno 30.000 abitanti, che si occupano di ricerche di storia contemporanea e che detengano archivi e documenti, in gran parte originali, relativi al periodo della seconda guerra mondiale, un contributo straordinario per l'anno 2024 per la realizzazione di progetti di digitalizzazione e catalogazione.
101. La domanda di contributo di cui al comma 100 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di beni culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
102. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 100, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
103. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 20.000 euro. Sono ammissibili a contributo le spese univocamente riferibili al progetto illustrato nella domanda di contributo sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
104. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente richiedente. La spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al comma 100 è rendicontata, a pena di rideterminazione, per un importo almeno pari al contributo concesso.
105. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
106. Al fine di arricchire l'offerta culturale connessa a Gorizia capitale della cultura europea 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni e ad associazioni che per statuto svolgono attività culturali, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia.
107. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
108. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.
109. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.
110. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
111. Al fine di sostenere il mantenimento della memoria storica radicata nei territori di confine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di montagna un contributo massimo di 7.000 euro per ciascuna Comunità per l'anno 2024 per il finanziamento di sessioni formative indirizzate alla diffusione della storia e della cultura del Corpo degli Alpini nel contesto scolastico e sociale, e realizzate da organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, statutariamente impegnate nell'educazione, istruzione e formazione professionale.
112. Per le finalità di cui al comma 111 le Comunità di montagna presentano apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro l'1 marzo 2024, corredata del programma formativo oggetto di finanziamento e del relativo quadro preventivo di spesa. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.
113. Per le finalità di cui al comma 111 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Sezione ANA Monte Nero Alberto Picco di Cividale del Friuli per sostenere gli oneri delle attività riguardanti la celebrazione del centenario della Sezione stessa.
115. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Sezione ANA Monte Nero Alberto Picco di Cividale del Friuli presenta domanda di contributo alla Direzione centrale cultura e sport, allegando una relazione illustrativa delle attività da realizzare e i preventivi di spesa.
116. Il contributo di cui al comma 114 è concesso con decreto del Direttore di Servizio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Lo stesso decreto indica i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0123/2019.
117. Per le finalità di cui al comma 114 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione e la realizzazione di progetti e iniziative culturali legate al centenario della vittoria nel 1924 al Tour de France di Ottavio Bottecchia.
119. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
120. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.
121. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., recante il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014.
122. Per le finalità di cui al comma 118 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
123.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo le parole <<per la predisposizione del dossier di candidatura>>, sono inserite le seguenti: <<e per le attività collaterali funzionali all'analisi del contesto territoriale, all'animazione e al coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità, e alla creazione del brand>>.

124. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 123, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca Vincenzo Joppi di Udine un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la digitalizzazione di documenti moderni e contemporanei in lingua friulana di difficile reperibilità, garantendone la fruibilità a livello mondiale, nonché la prosecuzione della digitalizzazione dei periodici locali d'interesse friulano e del progetto di bibliografia friulana.
126. La Biblioteca Joppi presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa e di un elenco analitico delle spese. Sono ammissibili solo le spese univocamente riferibili al progetto sostenute dopo la presentazione della domanda.
127. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
128. Per le finalità di cui al comma 125 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
129. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello nazionale e internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Monfalcone per l'organizzazione di una tappa della quattordicesima edizione del Giro d'Italia di Handbike da svolgersi nel 2024.
130. Il Comune di Monfalcone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
131. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
133. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia e in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato organizzatore locale Lignano Sabbiadoro Para Swimming World Series, per organizzare la Tappa della Coppa del Mondo di nuoto paralimpico della sesta edizione della Citi Para Swimming World Series, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dall'11 al 17 marzo 2024.
134. Il Comitato organizzatore locale di cui al comma 133, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
135. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
136. Per le finalità di cui al comma 133 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima di 400.000 euro finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o all'ampliamento di impianti già esistenti, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia che, in alternativa:
a) siano proprietarie di impianti sportivi;
b) dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà pubblica;
c) siano titolari di un diritto di superficie su un'area di proprietà pubblica.
138. Ai fini del comma 137 il soggetto richiedente deve:
a) prevedere un cofinanziamento dell'intervento pari ad almeno il 50 per cento del quadro economico;
b) accendere un prestito bancario a tasso fisso e ammortamento almeno decennale per una quota non inferiore al 40 per cento del quadro economico.
139. Ai fini della concessione del contributo i soggetti di cui al comma 137 presentano, dall'1 marzo al 31 ottobre al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dichiarazione del soggetto mutuante attestante la volontà di concedere il prestito di cui al comma 138, lettera b).
140. Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, con l'esclusione degli oneri per la stipula del contratto di mutuo e per l'acquisizione di aree e di immobili.
141. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
142. L'erogazione del contributo è subordinata alla trasmissione al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva del contratto inerente il finanziamento di cui al comma 138, lettera b).
143. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 173.
144. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 5.000 euro, alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino la storia delle medesime, in occasione del cinquantesimo anniversario, del centenario o degli anniversari decennali successivi al centenario dalla loro fondazione.
145. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 144 è presentata, su apposito modello, dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno al Servizio competente in materia di sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. La domanda è presentata nell'anno della ricorrenza descritta al comma 144.
146. In sede di prima applicazione la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 144 è presentata a partire dall'1 marzo 2024, secondo le modalità di cui al comma 145.
147. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 144, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
148. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
149. Per le finalità di cui al comma 144 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
150. Al fine di incentivare e sostenere lo sport femminile nella Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia (CONI FVG), un contributo alle associazioni e società sportive non professionistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati femminili di serie A e B. Sono considerati i soli campionati di livello interregionale.
151. Il contributo di cui al comma 150 è concesso nel limite massimo di 30.000 euro alle associazioni e società sportive con una squadra femminile iscritta nei campionati di serie A e nel limite massimo di 20.000 euro alle associazioni e società sportive con una squadra femminile iscritta nei campionati di serie B.
152. Con apposito regolamento il CONI FVG definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle associazioni e società sportive di cui al comma 150, nonché l'intensità dei contributi.
153. Per le finalità del comma 150, il CONI FVG presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia sport, entro il 30 settembre, corredata dell'elenco delle associazioni e società sportive beneficiarie. La domanda di contributo fa riferimento ai campionati dell'anno sportivo successivo a quello della domanda.
154. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato al CONI FVG il contributo in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
155. Con riferimento ai campionati dell'anno sportivo 2023-2024, la domanda di contributo del CONI FVG è presentata all'Amministrazione regionale entro il 28 febbraio 2024, corredata dell'elenco delle associazioni e società sportive beneficiarie.
156. Per le finalità di cui al comma 150 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
157. Al fine di promuovere e sostenere in Regione la cultura del rispetto e la difesa personale, la prevenzione del bullismo e la sicurezza sociale intesa più in generale come "Educazione alla sicurezza", anche in modo particolare per promuovere una consapevolezza del contrasto alla violenza contro le donne, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - Fijlkam o affiliate a un ente di promozione sportiva, per l'organizzazione di corsi di autodifesa nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.
158. I soggetti di cui al comma 157 possono presentare una sola domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di sport, dall'1 febbraio 2024 al 31 maggio 2024, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo delle spese. Il contributo è ripartito secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute fino a esaurimento delle risorse disponibili e fino a un massimo di 5.000 euro nel limite del 100 per cento della spesa ammissibile.
159. Per le finalità di cui al comma 157 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) compensi per tecnici e collaboratori;
b) affitto di impianti sportivi;
c) noleggio di mezzi di trasporto per i partecipanti e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività;
d) spese per l'organizzazione dei corsi (es. spese di segreteria);
e) spese per la promozione e la pubblicizzazione dei corsi;
f) spese per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle organizzazioni sportive.
160. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, con le modalità ed entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
161. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesime e che non abbiano finalità di lucro.
163. Il contributo di cui al comma 162 è concesso, previo espletamento di procedura valutativa, anche in base alle seguenti priorità:
a) impianto sportivo sede di preparazione di atleti agonisti per la partecipazione a competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza regionale o nazionale nel triennio 2021-2022-2023, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;
b) impianto sportivo di proprietà di ente ecclesiastico;
c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2006 in poi.
164. Per le finalità previste dal comma 162, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui al comma 163, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.
165. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), in quanto compatibili.
166. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 162 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
167. Per le finalità previste dal comma 162 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
168. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro operanti sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle discipline sportive associate operanti sul territorio regionale, tramite un contributo a favore del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia finalizzato all'abbattimento delle spese sostenute dalle associazioni e società medesime per corsi di formazione obbligatoria funzionali al regolare svolgimento dell'attività sportiva.
169. Per le finalità di cui al comma 168 il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata del preventivo di spesa redatto sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni e società sportive di cui al comma 168, nonché di un prospetto delle associazioni e società potenzialmente interessate dal finanziamento regionale.
170. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base dei dati di cui al comma 169, concede ed eroga in un'unica soluzione anticipata al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia il contributo di cui al comma 168, stabilendo le modalità e i termini di rendicontazione del medesimo.
171. Il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce ed eroga il finanziamento regionale in ragione delle disposizioni stabilite dal Servizio competente in materia di sport e in misura proporzionale e funzionale al pieno utilizzo delle risorse.
172. Per le finalità di cui al comma 168 è destinata la spesa di 209.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
173. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F.