LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e realizzazione dell'intervento sperimentale di servizi MaaS ammesso nella graduatoria definitiva di cui al decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2023, n. 150/2023 - PNRR. A tale scopo le risorse sono trasferite al gestore del trasporto pubblico regionale e locale automobilistico e marittimo, previa specifica istanza di adesione all'iniziativa, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
3.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>>.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. All'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche pluriennali, finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus.>>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi sono disciplinati dal bando da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.>>;

c)
il comma 11 bis è abrogato.

6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2018, in relazione alle modifiche apportate dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera k ter) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
<<k quater) Sistema informativo unico regionale dell'accessibilità: il sistema unico nel quale confluiscono tutti i dati raccolti attraverso il rilevamento di barriere architettoniche e criticità effettuato con gli strumenti informatici di cui all'articolo 6; i dati sono visualizzati, gestiti, modificati, aggiornati, organizzati e standardizzati secondo quanto stabilito dalla Regione con il supporto di Insiel S.p.A., per gli scopi istituzionali correlati alle attività svolte in attuazione alla presente legge.>>;

b)
al comma 3 dell'all'articolo 5 le parole <<articolo 13 bis della legge regionale 41/1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) >>;

c)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Compiti dei Comuni)
1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati.
2. I Comuni individuano le priorità di cui al comma 1 ed elaborano i PEBA secondo le linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3, anche limitatamente a singole aree o settori d'intervento.
3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale, per lo svolgimento dell'attività correlata al progetto, i Comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un Comune capofila.
4. A seguito dell'approvazione del PEBA i Comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche, da attuarsi in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale e in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3, qualora individuati:
a) in PEBA elaborati con l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6;
b) in PEBA elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, qualora i relativi dati siano stati trasferiti nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità avvalendosi, eventualmente, del contributo di cui all'articolo 8 bis, comma 12;
c) in PEBA non rientranti nelle casistiche di cui alle precedenti lettere a) e b), approvati dopo il 30 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2025, ed elaborati in coerenza alle linee guida regionali.
5. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 100.000 euro annui.
6. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi.
7. Per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 4 viene adottata la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. La Direzione centrale competente può effettuare controlli a campione per verificare l'aderenza degli interventi previsti ai criteri della Progettazione universale, avvalendosi del supporto del soggetto di cui all'articolo 5, comma 3. A tal fine richiede al Comune l'invio del progetto esecutivo e, in caso di non aderenza, ne chiede l'adeguamento ai fini della liquidazione del contributo. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso per la durata della relativa attività istruttoria.>>;

d)
l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 bis
 (Finanziamento PEBA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:
a) 5.000 euro per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
b) 10.000 euro per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) 20.000 euro per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
d) 35.000 euro per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.
3. Il contributo è concesso ai Comuni che predispongono il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate dalla Regione, utilizzando gli strumenti informatici di cui all'articolo 6.
4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi una o più aree o settori d'intervento del territorio dei Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.
5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno a oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati. Il contributo può essere richiesto anche in relazione ad aree, percorsi ed edifici già analizzati in PEBA precedenti, ma non finanziati ai sensi del presente articolo.
6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di fissare un nuovo termine.
8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente e contiene l'indicazione dei costi previsti.
10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data del provvedimento con cui è approvato l'elenco delle domande ammesse.
12. Per favorire l'acquisizione dei dati relativi ai PEBA già elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, comma 3, nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo una tantum a copertura dei costi sostenuti per trasferire i dati nel sistema medesimo. Il contributo massimo concedibile è pari a 3.000 euro e non può, in ogni caso, superare il costo totale effettivamente sostenuto dal Comune per questa finalità. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 si applicano anche in relazione al contributo di cui al presente comma.>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/2018, come sostituito dal comma 7, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Per le finalità di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 10/2018, come sostituito dal comma 7, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10.
Al comma 29 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>>.

11. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 28, della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
12. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, spettano agli Enti di decentramento regionale le seguenti somme per spese correnti, comprensive delle risorse già concesse sulle seguenti annualità:
a) per l'anno 2024:
1) 4.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.577.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) per l'anno 2025:
1) 4.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.577.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
c) per l'anno 2026:
1) 4.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.577.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
13. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
14. Per le medesime finalità richiamate al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale le seguenti somme per spese in conto capitale:
a) per l'anno 2024:
1) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 7.434.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.150.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) per l'anno 2025:
1) 800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 7.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 700.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
c) per l'anno 2026:
1) 1.900.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 8.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.100.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. Nelle more dell'approvazione di un nuovo regolamento di attuazione relativo alla disciplina degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'anno 2024 il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato dall'1 maggio 2024 al 31 maggio 2024.
17. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 27, della legge regionale 25/2016, tenuto conto di quanto previsto dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
19. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 18 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in seguito all'emanazione di bandi che prevedano criteri e modalità di concessione dell'incentivo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 73.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, beneficiari di finanziamenti per interventi di edilizia scolastica a valere sui Mutui BEI 2015 e 2016, l'anticipazione finanziaria per le spese necessarie a realizzare i progetti previsti a valere su detti mutui.
22. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 21 sono assegnate con procedimento a sportello in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda.
23. Le anticipazioni finanziarie sono oggetto di restituzione entro il 2025.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
25. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 23, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
26. Al fine di agevolare gli spostamenti e garantire maggior indipendenza alle donne in gravidanza o con figli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un "Bonus trasporto neomamme" a favore delle donne residenti in Friuli Venezia Giulia.
27. Il valore del bonus di cui al comma 26 è pari a 100 euro a persona da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.
28. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le donne residenti in Friuli Venezia Giulia in stato di gravidanza o con almeno un bambino di età inferiore ai tre anni compiuti, che abbiano un valore ISEE inferiore ai 30.000 euro.
29. Con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al comma 28.
30. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto neomamme", di cui al comma 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.
31. Per le finalità di cui ai commi 26 e 30 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 73.
32. Al fine di recuperare gli immobili di edilizia pubblica di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste per interventi manutentivi sugli immobili degradati.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
34. Al fine di tutelare il patrimonio culturale e di interesse religioso regionale e di evitarne il deterioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni per la sistemazione delle tombe monumentali edificate entro l'anno 1950.
35. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma.
36. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima di 35.000 euro a Comune, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale.
37. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 34 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
38. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
39. La Regione per promuovere lo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile, le ciclovie e la rete ciclabile diffusa anche tra più Comuni, è autorizzata a dotarsi di studi e progetti per la realizzazione di Bicipolitane quali sistemi integrati di mobilità ciclistica locale.
40. Per le finalità di cui al comma 39 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.
42. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
43. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
44. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 41 in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi in corso o che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
45. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 44 sono considerati i seguenti elementi in ordine di rilevanza:
a) completamento di interventi già avviati, a valere sul bando approvato con decreto n. 21392, del 10 novembre 2022, con realizzazione di un lotto funzionale;
b) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da manutenere;
c) aver svolto all'interno dell'offerta dell'associazione un'iniziativa che comporti una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea, indipendentemente dalla durata della stessa nel tempo;
d) aver organizzato iniziative di promozione, riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali, della cultura rurale e della vita contadina, rivolta in particolar modo alle nuove generazioni;
e) cofinanziamento e intervento da parte del privato nelle spese di recupero dell'immobile.
46. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
47. Al fine di implementare il sistema LETISMART rendendolo disponibile anche sugli autobus del servizio di trasporto pubblico extraurbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 84.000 euro a favore di TPL FVG S.C.A.R.L.
48. Per le finalità di cui al comma 47 la TPL FVG S.C.A.R.L., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di trasporti e diritto alla mobilità la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 84.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
50. Al fine di favorire l'efficientamento, anche energetico, e la valorizzazione del sito dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la formazione del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA) e del Piano di destinazione d'uso delle aree del sedime aeroportuale (PDU), nonché l'acquisto di attrezzature per il rifornimento di carburante, mediante la concessione di un contributo a favore del Comune di Gorizia.
51. Per le finalità di cui al comma 50 il Comune di Gorizia presenta alla Direzione competente in materia di infrastrutture e trasporti apposita istanza di finanziamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
53.
Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<appartenenti alle Forze Armate>> sono inserite le seguenti: <<e ai Vigili del Fuoco>>.

54. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a quater), della legge regionale 23/2007, come modificato dal comma 53, è destinata l'ulteriore spesa di 5.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
55. È istituito il Comitato per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del terremoto del 1976, costituito dall'Assessore delegato alla protezione civile con funzioni di Presidente, dall'Assessore alle finanze, dall'Assessore alle infrastrutture e territorio e dall'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli per spese da sostenere per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del sisma del 1976 definiti dal Comitato di cui al comma 55.
57. Per le finalità previste dal comma 56 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle della rendicontazione del contributo di cui al comma 56.
58. La partecipazione al Comitato di cui al comma 55 è resa a titolo gratuito.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
59 bis. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale infrastrutture e territorio, è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Udine, un accordo per concludere il progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato all'istituzione di un archivio storico sulla documentazione del terremoto del 1976, già di competenza della Segreteria generale straordinaria.
60. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:
<<h ter) l'attività della Centrale di committenza denominata "Rete delle stazioni appaltanti" di cui all'articolo 44 bis, qualificatasi ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023 come "Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia".>>;

b)
al comma 1 bis dell'articolo 44 le parole <<da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali e da altri soggetti qualificati, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale e rientrano nella struttura della Rete di stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 44 bis dopo le parole <<delle procedure di scelta del contraente>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché al supporto amministrativo e tecnico>>;

d)
dopo il comma 1 dell'articolo 44 bis è inserito il seguente:
<<1 bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all'articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici.>>;

e)
dopo il comma 4 bis dell'articolo 44 bis è inserito il seguente:
<<4 ter. Al fine di accelerare le procedure e rendere più efficienti i procedimenti di spesa, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) sostenendo in particolare le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, nel ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete di stazioni appaltanti, promuove la formazione del personale appartenente alle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, e comunque del personale che si occupa dei procedimenti relativi agli appalti di lavori pubblici e ai servizi tecnici, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, contabili e di utilizzo degli strumenti informatici che costituiscono l'ecosistema regionale degli appalti pubblici di cui al comma 2 ter e di quelli necessari al perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.>>;

f)
i commi 6 e 6 bis dell'articolo 44 bis sono abrogati.

61. Per le finalità di cui all'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 60, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
62.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali), dopo le parole <<strade comunali>> sono inserite le seguenti: <<o strade private a uso pubblico>>.

63. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7/2020, come modificato dal comma 62, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore finanziamento al Comune di San Pietro al Natisone per le finalità di cui all'articolo 10, comma 26, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
65. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione Filippo Renati un ulteriore finanziamento a copertura dei maggiori oneri per il completamento dell'intervento di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
68. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 67 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma.
69. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 73.
70. Nell'ambito delle iniziative di rigenerazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso nel Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete per la realizzazione di interventi di completamento della riqualificazione del padiglione denominato "ex infettivi" e per la nuova portineria di via Pracchiuso.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
73. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla lett. c) del comma 7 del presente articolo, che sostituisce l'art. 8, c. 4, lett. b), della L.R. 10/2018, le parole «di cui all'articolo 8 bis, comma 11 bis» devono leggersi correttamente come «di cui all'articolo 8 bis, comma 12».
Note:
1Comma 59 bis aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 2/2024