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Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Gorizia per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti dall'immobile situato in Gorizia, via Aquileia n. 38.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva secondo le modalità di cui all'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
5. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 7.500 euro a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell'impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 5, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 5, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sugli stanziamenti della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
9. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale un contributo fino all'importo massimo di 15.000 euro, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell'impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.
10. I contributi di cui al comma 9 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
11. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 9, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 9, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
12. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
14. Per le finalità di cui al comma 9, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio concernente la redazione di uno studio volto a individuare le misure finalizzate a preservare la qualità delle acque e le condizioni di naturalità dei Laghi delle Mucille.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 56.
17.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).
3. I volontari per la tutela dell'ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività:
a) diffusione dell'informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei valori ambientali;
b) divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte improntate al rispetto e alla cura dei beni ambientali, anche nell'ambito di iniziative finalizzate all'educazione ambientale;
c) raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA provvede:
a) alla tenuta e all'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
b) all'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione nel Registro di cui al comma 2 e di periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia ambientale.
6. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.
7. Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
8. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale:
a) con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
1) la tenuta e l'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
2) i requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 2;
3) la copertura assicurativa necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 3;
4) gli adempimenti necessari in capo ad ARPA e/o agli enti che richiedano il supporto dei volontari, iscritti nel Registro di cui al comma 2, affinché agli stessi sia certificato lo svolgimento delle attività concordate quali esperienze di tipo formativo;
b) con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli aspetti generali e gli indirizzi di coordinamento inerenti lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
9. Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.
10. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).>>.

18. Per le finalità di cui al all'articolo 14 bis della legge regionale 4/2023, come inserito dal comma 17, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
19. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati senza scopo di lucro, alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, nonché alle parrocchie per eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres..
20. Ai fini della formulazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 19, con deliberazione della Giunta regionale è nominata una Commissione composta da:
a) un esperto scelto in una terna di candidati proposta da ANCI FVG, con funzioni di Presidente;
b) un esperto scelto tra i candidati proposti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
c) un esperto scelto in una terna di candidati proposta dal Comitato regionale del Coni;
d) un esperto scelto in una terna di candidati proposta dall'associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia;
e) un esperto scelto dall'elenco regionale di esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione in enti pubblici e privati quali componenti degli organi di amministrazione, di organismi con funzioni consultive e di indirizzo e come esperti nelle commissioni di valutazione, approvato con decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 12477/GRFVG del 22 marzo 2023.
21. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di evento e le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 19, il limite massimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, di rendicontazione della spesa e il funzionamento della Commissione di cui al comma 20.
22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
23. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
24.
I commi 25 e 26 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e i commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2025.

26. I commi 25 e 26 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2016, e i commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2018, continuano a trovare applicazione nei rapporti in essere all'1 gennaio 2025. I commi 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 5 della legge regionale 26/2020, continuano a trovare applicazione nei rapporti in essere all'1 gennaio 2024.
27. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili delle spiagge dei Comuni di Grado e di Lignano, erose a seguito delle mareggiate del novembre 2023.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 8.670.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), escluse le persone fisiche, contributi fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro a sostegno:
a) della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e del potenziamento di quelli esistenti, nonché delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili, nel limite del 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023; sono ammissibili al contributo le spese per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, fino al 12 per cento dell'ammontare della spesa per i lavori;
b) degli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, fino all'importo massimo di 50.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
30. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 29, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
31. In sede di prima applicazione, le domande di concessione del contributo di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30.
32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisi in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle persone fisiche e alle imprese, riconosciute non responsabili della contaminazione ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e che abbiano acquisito la proprietà dell'area ubicata nel sito inquinato anteriormente all'entrata in vigore della parte IV del decreto legislativo 152/2006, un contributo fino all'importo massimo di 3.000 euro per le persone fisiche e di 10.000 euro per le imprese, a rimborso degli oneri sostenuti per le attività di validazione eseguite da ARPA ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006.
34. I contributi di cui al comma 33 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
35. Con bando regionale sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 33, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
36. I contributi di cui al comma 33 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
37. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
38. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 1.460.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
39. Per le finalità di cui al comma 33, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 37, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Lega Navale Italiana - Sezione di Trieste, ente di diritto pubblico non economico, un contributo a sostegno degli oneri derivanti dall'affidamento di un incarico finalizzato alla predisposizione del progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), relativo a interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale della diga foranea del "Porto vecchio" di Trieste.
41. I rapporti tra la Regione, la Lega Navale Italiana - Sezione di Trieste concessionaria dell'area di cui al comma 40 e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale concedente la medesima area, sono definiti mediante un protocollo d'intesa da stipularsi entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 40, corredata di una relazione illustrativa dello stato dell'area e degli immobili interessati dalla progettazione degli interventi e della spesa prevista per lo svolgimento dell'attività di progettazione, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 40 sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. L'incarico per la progettazione di cui al comma 40 deve essere affidato entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo.
44. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti esercenti l'attività ricettiva turistica e di ristorazione per l'acquisto e l'installazione di stazioni da esterno adibite alla ricarica delle bicilette elettriche e a pedalata assistita con contestuale installazione di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo.
46. Il contributo di cui al comma 45 è concesso con modalità valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con un'intensità del 40 per cento rispetto alla spesa massima ammissibile, pari a 40.000 euro.
47. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 45, nonché le modalità di rendicontazione.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
49. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 344.000 euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione dell'argine del torrente Cormor, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
50. Per le finalità di cui al comma 49 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di euro 344.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Comuni a sostegno delle spese per la sigillatura delle fontane di proprietà comunale alimentate da pozzi a salienza naturale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego o per l'installazione sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua.
53. I contributi di cui al comma 52 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il contributo è concesso fino all'importo massimo di 15.000 euro per ciascuno degli interventi di cui al comma 52.
54. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 52, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, nonché di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
56. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella D.