LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 (Attività produttive)
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole <<attività di animazione turistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività finalizzate ad animazione turistica e sviluppo sociale>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 9 le parole: <<e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime>> sono soppresse;

c)
il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<1. Possono essere iscritte all'"Albo regionale delle associazioni Pro Loco" le associazioni Pro Loco aventi i seguenti requisiti:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;
b) svolgimento, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 9, comma 1;
c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d) previsione nello statuto:
1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;
3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.>>;

d)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 le parole <<l'insediamento, il funzionamento e l'attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'insediamento e il funzionamento>>;

e)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

2. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui al comma 1, per l'anno 2024, possono presentare domanda per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 le Pro Loco iscritte all'Albo regionale delle associazioni Pro Loco alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2016, come modificato dalla lettera d) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Al fine di valorizzare e sostenere i fuochi tradizionali epifanici in considerazione della loro rilevante attrattività turistica, di aggregazione sociale, nonché per la loro valenza tradizionale e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a Enti privati, Associazioni senza fini di lucro e Pro Loco, per eventi di fuochi epifanici con tradizione ultratrentennale sul territorio regionale e soggetti ad autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
5. Il contributo di cui al comma 4 è concesso con modalità valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con un'intensità del 70 per cento rispetto alla spesa massima ammissibile, pari a 50.000 euro. Le spese ammissibili sono relative alla fornitura di servizi di assistenza tecnica per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge, nonché per l'acquisizione di servizi, materiali di consumo o per il noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero per la copertura di oneri assicurativi, ivi comprese le spese dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.
6. I soggetti di cui al comma 4 presentano apposita domanda di contributo, corredata della descrizione degli eventi realizzati nel 2024 e di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti previsti dal comma medesimo, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro il 15 febbraio 2024.
7. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 340.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
9. Al fine di perseguire le finalità che prevedono la diffusione della conoscenza e della cultura degli Alpini e allo scopo di mantenere viva la memoria della comunità regionale rispetto a questi valori, nonché per far comprendere il valore turistico delle adunanze come momenti di condivisione e di conoscenza delle tradizioni e del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle sezioni locali del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale alpini (Ana) per la ristrutturazione delle loro sedi.
10. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 9 presentano al Servizio competente in materia di turismo apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" per un importo non superiore a 50.000 euro per soggetto beneficiario.
11. La domanda di cui al comma 10 e la relativa documentazione sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente in materia di turismo.
12. Il Servizio competente in materia di turismo istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Trova applicazione l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.
13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
14. La Regione riconosce l'importanza della valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione.
15. Per le finalità di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità collinare del Friuli a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche insite nel territorio della Comunità stessa.
16. Per ottenere il trasferimento di cui al comma 15 la Comunità collinare del Friuli presenta al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, una richiesta di impegno e contestuale liquidazione delle risorse con corredato programma delle attività annuali. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse è disposta con decreto del direttore del Servizio turismo nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.
17. La richiesta di cui al comma 16, per l'annualità 2024, è presentata dalla Comunità collinare del Friuli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
19. Al fine di migliorare l'offerta turistica del litorale gradese l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione della zona prospicente la spiaggia di Grado, con particolare riferimento alle strutture a servizio della spiaggia medesima.
20. Per le finalità di cui al comma 19 PromoTurismoFVG presenta domanda, corredata della descrizione degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio turismo e commercio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori.
21. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
22. Il finanziamento di cui al comma 19 è concesso nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato.
23. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
24.
Al comma 42 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<31 ottobre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile>>.

25. Per la finalità di cui al comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 42 della medesima legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 24, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con le Università di Trieste e di Udine, singolarmente o d'intesa tra loro, per la predisposizione di un progetto che individui criteri di vaglio tecnico minimi delle logiche ESG (Environmental, Social, Governance), chiari, praticabili e di facile applicazione, nonché verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità.
27. Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per le piccole e medie imprese (PMI), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia potrà chiedere all'Unione europea il riconoscimento dei criteri di vaglio tecnico delle logiche ESG per un trattamento paritario e secondo i rispettivi settori imprenditoriali.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 49.
29. All'articolo 86 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole <<responsabilità sociale d'impresa>> sono inserite le seguenti: <<o della sostenibilità dell'attività aziendale>> e dopo le parole <<in particolare>> sono inserite le seguenti: <<interventi per misurare la rilevanza degli indicatori di sostenibilità dell'attività aziendale sotto il profilo finanziario,>>;

b)
al comma 4 dopo le parole <<responsabilità sociale d'impresa>> sono inserite le seguenti: <<o di sostenibilità dell'attività aziendale>>.

30. Per le finalità dell'articolo 86 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 29, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 49.
31. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia del legno in Friuli Venezia Giulia, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi della filiera bosco-legno, promuovendo iniziative di sviluppo tecnologico e innovativo orientate alla valorizzazione della risorsa legno regionale, alla crescita sostenibile e alla valorizzazione del comparto.
32. Per le finalità di cui al comma 31 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica sostenibile, attraverso:
a) l'incentivazione all'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
b) l'implementazione dell'adozione delle tecnologie dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e della transizione verso forme di produzione "green";
c) la valorizzazione dell'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
d) l'innovazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente.
33. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 32, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le spese sostenute per le attività di ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, di cui all'articolo 82, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa).
36. Le risorse di cui al comma 35 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono concesse previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di spesa alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
38. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole <<allo strumento>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli strumenti>> e le parole <<lettera g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere f) e g)>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole <<sono attivati>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FVG Plus SpA, di cui alla legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG Plus SpA), risorse finanziarie da destinare all'attivazione di>>.

39. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 2/2012, come modificati dalle lettere a) e b) del comma 38, è destinata la spesa 108.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 49.
40. All'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo;>>;

b)
al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato>>.

41. Per la finalità di cui all'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 40, è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) un finanziamento per la realizzazione di interventi di progettazione e di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire sulla viabilità della zona industriale del Comune di San Dorligo della Valle.
43. Per le finalità di cui al comma 42 il COSELAG presenta domanda, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
44. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
45. L'assegnazione di cui al comma 42 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
46. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
47.
Al comma 8 dell'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole <<risorse assegnate.>> sono aggiunte le seguenti: <<Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, alle domande pervenute e non finanziate nell'anno precedente riferite alle misure contributive di cui all'articolo 100.>>.

48. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 8, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
49. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella B.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla lettera a) del comma 38 del presente articolo le parole "sostitute" devono leggersi correttamente come "sostituite".