LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. L'onere annuo derivante dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale non dirigente, al lordo degli oneri riflessi, è determinato in 6.440.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Tali importi comprendono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
2. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 1, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 13/2022, per gli anni 2022 e 2023 è determinata la spesa complessiva di 3.955.000 euro.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale non dirigente e dei relativi arretrati sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). In sede di emanazione delle direttive di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 18/2016, si provvede alla determinazione delle relative risorse, attenendosi alle quantificazioni di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'articolo 60 del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5.
Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserito il seguente:
<<Art. 2 ter
 (Detrazioni IRAP applicabili sul territorio regionale per soggetti che effettuano erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito nei confronti dei trust di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2024, ai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che alla chiusura del periodo d'imposta considerato hanno effettuato erogazioni liberali, donazioni ovvero atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti sul territorio regionale ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), si applica all'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, una detrazione pari all'80 per cento dell'importo corrisposto a tale titolo entro il limite massimo di 10.000 euro annui.
2. Le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito effettuate nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 che assumono rilievo ai fini della detrazione di cui al comma 1, sono le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 per i quali la normativa vigente preveda l'applicazione di detrazioni o deduzioni ai fini delle imposte sui redditi.
3. La detrazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ai sensi della normativa europea di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>>.

6. In relazione al disposto di cui all'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 5, sono previste minori entrate per complessivi 4.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
7.
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024 la riduzione di aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica nei confronti degli esercenti arti e professioni in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
3 ter. La riduzione di aliquota di cui al comma 3 bis si applica subordinatamente all'adozione del regolamento di modifica al vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 al fine di disciplinare criteri e modalità di accesso da parte dei soggetti IRAP di cui al comma 3 bis.>>.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3 bis, della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 7, sono previste minori entrate per complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
9. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo e garantisce un presidio indispensabile per il territorio, promuove e sostiene il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale prevedendo misure a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è istituto un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale per il triennio 2024-2026 pari a 462.500 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, consentendo loro di svolgere il servizio informativo di interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini della regione.
11. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a 312.500 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inserite nelle graduatorie, con punteggio superiore a 0, approvate rispettivamente nell'anno 2023 (annualità 2022), nell'anno 2024 (annualità 2023) e nell'anno 2025 (annualità 2024) dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).
12. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 11.
13. La presente misura a sostegno delle attività delle emittenti radiotelevisive locali e di cui al Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale, si configura come finanziamento integrativo e cofinanziamento di linea contributiva già erogata dallo Stato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT).
14. Ciascun soggetto beneficiario può presentare, a pena di inammissibilità, un'unica domanda di contributo.
15. La ripartizione del fondo di cui al comma 11 avviene come di seguito indicato:
a) 80 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.
16. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
17. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 937.500 euro, suddivisa in ragione di 312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
19. In virtù della speciale collocazione geografica della Regione Friuli Venezia Giulia, confinante sia con la Slovenia, sia con l'Austria, e al fine di valorizzare l'impatto transfrontaliero delle azioni regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività di emittenti televisive, con sede legale e operativa sul territorio regionale, impegnate nel supportare la divulgazione di informazioni connesse alla specificità dei territori a confine, che non siano destinatarie dei contributi regionali a valere sul Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale per il triennio 2024-2026. Con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
20. Per le finalità di cui comma 19 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
21. Al fine di garantire un volano finanziario di spesa nell'ambito del Programma di cooperazione europea Interreg VI-A 2021-2027, rafforzando e sviluppando le iniziative per le celebrazioni della Capitale europea della cultura 2025 Gorizia-Nova Gorica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 3.200.000 euro destinate al finanziamento di attività progettuali già positivamente valutate nell'ambito del bando Fondo piccoli progetti GO!2025 del Programma di cooperazione europea Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e da rendicontare nell'ambito del medesimo.
22. Per la finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 3.200.000 euro, suddivisa in ragione di 2.560.000 euro per l'anno 2024 e 640.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
23. In relazione a quanto disposto dall'articolo 62, comma 2 bis, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri di competenza anche nella fase liquidatoria dell'associazione Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS).
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 19.400,09 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
25. A decorrere dall'1 marzo 2024, per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e nell'ambito dell'Accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste per l'insediamento in unica sede dei nuovi uffici regionali del 29 novembre 2022, allo scopo di coordinare le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle relative opere, presso la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi è nominato un commissario straordinario.
26. Il commissario straordinario di cui al comma 25 è scelto fiduciariamente tra soggetti in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze, coerenti con le attività da svolgere ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
27. Con la deliberazione di cui al comma 26 sono individuati in particolare:
a) i compiti affidati al commissario straordinario e le relative modalità di svolgimento;
b) il compenso mensile omnicomprensivo del commissario straordinario, corrisposto a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di staff della Regione;
c) è fissata, in relazione al completamento degli interventi di cui al 25, la durata dell'incarico del commissario straordinario.
28. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario straordinario si avvale di personale della Regione individuato dal Direttore generale di concerto con le strutture di assegnazione dello stesso.
29. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 232.929 euro, suddivisa in ragione di 77.643 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
30. All'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:
<<20. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta apposito regolamento per la concessione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.
21. Possono presentare domanda di contributo associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, istituiti o costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda medesima.>>;

b)
dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:
<<21 bis. Non possono in ogni caso presentare domanda di contributo:
a) enti pubblici;
b) partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali comunque denominati;
c) enti e organismi di rappresentanza di categorie economiche e professionali, comunque denominati;
d) società, di persone e di capitali, in qualunque forma costituite a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e del RUNTS;
e) persone fisiche.
21 ter. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il regolamento individua i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo che, per ciascuna iniziativa, non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.
21 quater. In ogni caso sono escluse dai contributi le iniziative organizzate a fini di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica.>>;

c)
il comma 22 è sostituito dal seguente:
<<22. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 21 presentano domanda corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, di un preventivo di spesa, nonché dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento e dell'assenza di cause di esclusione.>>;

d)
il comma 23 è abrogato;

e)
al comma 24 le parole <<dal 20 al 23>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 e 21>>.

31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella L.