LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole <<dalla data di consegna dei beni>> sono aggiunte le seguenti: <<, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali e società in house in immobili direttamente utilizzati dall'Amministrazione regionale>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 1.200.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sul Titolo n. 3 - (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, su istanza, risorse straordinarie a favore dei Comuni già assegnatari del contributo previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), per far fronte alle maggiori spese sostenute per l'attivazione di servizi sostitutivi di trasporto scolastico nell'ambito della convenzione per il servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 1^ ed. del 7 agosto 2020 e 25 maggio 2021.
4. I Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti già destinatari delle risorse di cui alla misura contributiva dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), non possono cumulare il contributo di cui al comma 3 per gli stessi anni scolastici.
5. I Comuni assegnatari delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 16/2021, sono autorizzati a utilizzare le rispettive economie per finalità analoghe a quelle per le quali il contributo è stato concesso.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.850.000 euro per il 2024 e 650.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
7. La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi è autorizzata a stipulare convenzioni e accordi con le Università accreditate per l'attivazione di corsi di dottorato ovvero per l'attivazione di corsi curricolari all'interno dei corsi di dottorato già attivi che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca nei settori disciplinari e ambiti di interesse di competenza dei propri Servizi.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
9. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio regionale ceduto a titolo gratuito per le finalità di pubblico interesse di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 1992 (Cessione gratuita al Comune di Tolmezzo degli immobili di proprietà regionale siti in via della Vittoria, 18 "Condominio S. Martino" e via S. Giovanni Bosco 6-8 "Condominio Ermano"), la Direzione centrale patrimonio demanio servizi generali e sistemi informativi - Servizio patrimonio è autorizzata a finanziare il Comune di Tolmezzo per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'immobile sito in via San Giovanni Bosco 6/8/10.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
11. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 le parole <<come modificato e integrato dal decreto legislativo 235/2010,>> sono soppresse;

b)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche)
1. Il Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Piano strategico triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.
2. Il Piano strategico triennale definisce le strategie della Regione in materia di ICT e società dell'informazione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Esso si articola nelle seguenti componenti:
a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;
b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;
c) SISSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
d) RUPrAR - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;
e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).
3. Il Piano strategico triennale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia di cui al comma 4 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di sanità, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanità e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Piano strategico triennale e per il monitoraggio della sua attuazione. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di un esperto in materia di ICT ed e-government, designato dal Consiglio delle Autonomie locali, e da un esperto rappresentativo degli enti del Servizio sanitario regionale, designato dalla Direzione centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse e che restano in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione definitiva del successivo Piano strategico triennale.>>;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il primo capoverso del comma 2 è sostituito dal seguente: <<I servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale, sono individuati in apposito repertorio approvato dalla Giunta regionale e sono inerenti alla gestione e allo sviluppo del SIIR, perseguendo obiettivi di:>>;

2)
dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<e bis) promozione dell'innovazione tecnologica e della sicurezza informatica.>>;

3)
al comma 5 dopo le parole <<e agli enti pubblici economici>> sono inserite le seguenti: <<e ai Commissari straordinari>>;

4)
al comma 6 le parole <<del Programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Piano strategico>>;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<operante per la produzione di beni e fornitura di servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<operante per la produzione e fornitura di beni e servizi>> e il periodo <<Gli eventuali introiti derivanti a Insiel SpA dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.>> è soppresso;

2)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. In ragione della specificità della materia sanitaria nelle attività affidate a Insiel SpA, la società è autorizzata a prevedere un'articolazione organizzativa specifica dotata di autonomia organizzativa e gestionale cui è preposto un Dirigente dedicato.>>;

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2 dopo le parole <<a misurare la qualità dei servizi>> sono inserite le seguenti: <<e le relative responsabilità dirigenziali in Insiel SpA>> e le parole <<e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati>> sono soppresse;

2)
il comma 3 è abrogato;

3)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. In materia sanitaria i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da specifico disciplinare di servizio avente durata di nove anni. Si applica il comma 2.>>;

4)
il comma 4 è sostituto dal seguente:
<<4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.>>;

f)
dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Finanziamento)
1. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.
2. Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni di cui al comma 1, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.
3. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, e dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei contributi di cui al comma 2.>>.

12. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 9/2011, come modificato dal comma 11, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
13. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f), sono previste risorse nel limite massimo di 165 milioni di euro, suddivise in ragione di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
14. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f), in relazione a quanto stabilito dal comma 13, si provvede per la quota di 36 milioni di euro dal 2024 al 2026 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché per la quota di 19 milioni di euro dal 2024 al 2026 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della Salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
15. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della Salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. In fase di prima attuazione la Giunta regionale, in relazione alle risorse di cui ai commi 13, 14 e 15, effettua apposita ricognizione per la rideterminazione delle poste contabili al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 bis della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f).
17.
Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:
<<7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, la Giunta regionale può inoltre conferire al soggetto societario ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione derivanti dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico.>>.

18. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 7 bis, della legge regionale 3/2011, come inserito dal comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, in via straordinaria ed eccezionale, a favore dei concessionari del demanio marittimo di propria competenza un contributo per le spese di investimento, comprendenti opere di facile e di difficile rimozione, sostenute e conseguenti agli eventi calamitosi del 2 e 3 novembre 2023 e necessarie al ripristino della situazione originaria.
20. Al fine di riconoscere il ristoro di cui al comma 19, la Giunta regionale approva apposito bando con i contenuti di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
23. Al fine di contenere gli effetti anche di tipo finanziario conseguenti agli eventi calamitosi, l'Amministrazione regionale promuove azioni dirette a incentivare il ricorso all'assicurazione per i danni causati dagli stessi.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 5.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
25. Al fine di sostenere la capacità operativa degli enti individuati quali soggetti sub-attuatori per l'attuazione della Misura 1.7.2 del Piano di ripresa e resilienza per più di un ambito territoriale, così come individuati nell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 97 (Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità.
26. I finanziamenti di cui al comma 25 sono concessi ai Comuni con meno di 15.000 abitanti e alle Comunità che hanno sottoscritto con la Regione un accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" per più di un ambito territoriale, per la durata massima di tre anni e nella misura massima di 10.000 euro all'anno per ciascun ambito.
27. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sistemi informativi sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi 25 e 26.
28. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella K.