LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica)
1. In relazione al fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), il termine di rendicontazione delle spese fissato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 0204/Pres. e successive modifiche e integrazioni, può essere prorogato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune beneficiario delle risorse, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Per l'anno 2024 Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Trieste risorse finanziarie pari a 700.000 euro per concorrere agli aumenti dei costi energetici della sede dell'ente e degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.
3. Per la finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Udine risorse pari a complessivi 5.800.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per esigenze connesse ai costi energetici degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.
5. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 5.800.000 euro, suddivisa in ragione di 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Claut, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente nell'anno 2023, risorse pari a 150.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 13.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per l'anno 2023 alla Comunità ebraica di Trieste, anche per le spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza a protezione della Sinagoga di Trieste.
9. Per accedere al contributo di cui al comma 8 la Comunità ebraica di Trieste presenta la domanda, corredata del relativo preventivo di spesa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.
10. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.
12.
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è inserito il seguente:
<<5 bis. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del Presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.>>.

13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella I.