LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1.
Al comma 2 dell'articolo 30 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole: <<, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive,>> sono soppresse.

2.
Al comma 2 dell'articolo 30 quater della legge regionale 11/2009 le parole: <<su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione>> sono soppresse.

3.
La lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 sexies della legge regionale 11/2009 è sostituita dalla seguente:
<<g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.>>.

4.
Al comma 6 dell'articolo 30 octies della legge regionale 11/2009 le parole <<delle Direzioni centrali vigilanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione generale>>.

5.
Al comma 1 dell'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 le parole: <<su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive>> sono soppresse.

6.
Al comma 2 dell'articolo 30 undecies della legge regionale 11/2009 le parole: <<d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione>> sono soppresse.

7.
Il comma 2 dell'articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.>>.

8.
Al comma 7 dell'articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009 le parole <<per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il tramite della Direzione generale>>.

9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - TalentiFVG), la condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.
10. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2023, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2023.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste a parziale sostegno della realizzazione della manifestazione di carattere internazionale denominata SIAM UQ24, che si terrà a Trieste nel corso del 2024 sul tema dell'uncertainty quantification, una disciplina legata alle scienze computazionali con forte impatto in biologia, medicina, scienze ambientali e climatiche, e in tutte le aree della fisica e dell'ingegneria.
13. La domanda per il finanziamento straordinario è presentata dalla SISSA di Trieste al Servizio regionale competente in materia di università entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare con il finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 60.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
15. Al fine di supportare i processi e le attività di programmazione dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'offerta educativa e del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi educativi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, e per orientare con efficacia la programmazione pluriennale degli interventi edilizi onde assicurare l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della funzione didattica ed educativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare con le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio perseguendo un approccio interdisciplinare.
16. Per le finalità di cui al comma 15 la Direzione centrale competente in materia di istruzione e formazione stipula una o più Convenzioni con le Università e le istituzioni scientifiche interessate a collaborare al progetto, nelle quali sono definite le forme e gli strumenti di collaborazione per le attività di ricerca applicata e di consulenza scientifica.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
18. All'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento.>>;

b)
al comma 4 dopo la parola <<Informagiovani>> sono inserite le seguenti: <<e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea - Eurodesk,>>;

c)
al comma 4 le parole: <<Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi.>> sono soppresse;

d)
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.
6 ter. La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).
6 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.
6 sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:
a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;
b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;
c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.
6 septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.
6 octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.
6 nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.>>.

19. Per le finalità derivanti da quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
20. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere, previsti dall'articolo 15 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sostiene la realizzazione di innovativi ambienti di apprendimento e di accoglienza a favore degli alunni ricoverati.
21. Gli interventi di cui al comma 20 si inseriscono e integrano le azioni previste all'interno del progetto per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1452 (interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. progetto e schema di convenzione).
22. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, è approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per la realizzazione del progetto di cui al comma 21.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.
24. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), per l'anno 2023 le domande di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica istituito con la predetta legge regionale, sono presentate a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo Avviso pubblico e fino al 30 novembre 2023.
25.
Il comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

26. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.
27.
Il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

28. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 59, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 27, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.
29.
Il comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

30. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 64, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 29, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.
31.
Il comma 69 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

32. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 69, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.
33. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2023, un contributo straordinario al soggetto gestore del nido d'infanzia del Comune di Pontebba "La Cocule", accreditato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
34. Per accedere al contributo di cui al comma 33 il soggetto gestore presenta domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per la concessione del contributo di cui al comma 33 si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). L'erogazione del contributo avverrà sulla base della rendicontazione presentata.
36. L'ammontare del contributo di cui al comma 33 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023.
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
38. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.