LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola <<stipula>> è sostituita dalle seguenti: <<può stipulare>>;

b)
è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 bis, commi 1 e 1 ter, della legge regionale 16/2014.>>.

2. Il termine di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nelle annualità 2022 e 2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fissato in via transitoria al 31 dicembre 2023 dall'articolo 16, comma 4, del "Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 ", emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 135/Pres., è prorogato al 31 dicembre 2024.
3. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis dell'articolo 4, le parole <<a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 14, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1,>>;

c)
al comma 6 dell'articolo 23, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,>>;

d)
al comma 6 dell'articolo 24, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,>>;

e)
al comma 8 dell'articolo 26, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7,>>;

f)
alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 27 quater, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>>, sono soppresse e dopo le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3,>>.

4. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5.
Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Gli incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.>>.

6.
Al comma 36 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022 le parole <<alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 31 marzo di ogni anno>>.

7. Per l'anno 2023 la domanda di cui all'articolo 6, comma 36, della legge regionale 13/2022 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 35, della legge regionale 13/2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
9. I termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sugli avvisi per attività culturali approvati con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1947 sono prorogati fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
10.
Al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021 le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 gennaio>>.

11.
Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 luglio 2023 e il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata.>>.

12. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, tenuto conto di quanto previsto dal comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13.
Al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023 dopo le parole <<manutenzione straordinaria>> sono inserite le seguenti: <<e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento>>.

14. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
15. L'Amministrazione regionale, su istanza motivata dei beneficiari, è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dei bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 e con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244 e a fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, in caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.
16. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 111, lettera a), della legge regionale 13/2023 finalizzati all'evento GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in deroga alle previsioni dell'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento in via anticipata.
17. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro operanti sul territorio regionale nell'attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia per la costituzione di un servizio di consulenza fiscale rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, attraverso la creazione di sportelli dedicati su tutto il territorio regionale.
18. Per le finalità di cui al comma 17, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza al Servizio competente in materia di sport, corredata di una relazione sulle attività da svolgere e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Lelio Luttazzi un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione del centenario della nascita del maestro Lelio Luttazzi.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
22. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
24.
Al comma 37 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023 le parole <<e l'autorizzazione a effettuare i lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<, nonché dell'avvenuta presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire>> e dopo le parole <<e le modalità di rendicontazione della spesa.>> è aggiunto il seguente periodo: <<In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'erogazione dell'acconto del contributo, nel limite massimo di cui al medesimo comma, è disposta previa presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.>>.

25. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione avviata nell'esercizio 2022 e proseguita nell'esercizio in corso, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni destinatari dei finanziamenti concessi, alla data di entrata in vigore della presenta legge, a valere sull'Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni conservate nei Musei che hanno beneficiato dei finanziamenti medesimi.
26. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 25, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
27. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "Manutenzioni collezioni museali 2023".
28. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il giorno 15 novembre e il giorno 28 novembre 2023 compresi e alla stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, una relazione illustrativa delle attività di manutenzione delle collezioni che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.
29. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
30. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.
31. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 25 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
32. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
33. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2024.
34. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2024 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2025.
35. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0236/2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 nel periodo tra il giorno 1 gennaio 2024 e il giorno 31 gennaio 2024 compresi.
36. Per le finalità di cui ai commi 33 e 35 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.
37. Il termine massimo di approvazione dei rendiconti degli incentivi concessi a valere sugli avvisi pubblici per attività culturali disciplinati dal "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., e dal "Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres., è fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione dei rendiconti medesimi, ed entro tale termine è disposta anche la liquidazione ed erogazione dell'incentivo, qualora non già avvenute in via anticipata ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014.
38. Al fine di valorizzare il sito di interesse storico e culturale di Oslavia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese previste per l'opera di restauro e ammodernamento dei cannoni d'artiglieria posizionati presso il complesso monumentale del Sacrario Militare di Oslavia.
39. Per le finalità di cui al comma 38 il Commissariato generale per le Onoranze ai caduti presso il Ministero della difesa presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
41. All'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia>>;

b)
al comma 1 dopo le parole <<dei beni da queste gestiti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità>>;

c)
al comma 2, dopo le parole <<gestori di tali beni>>, sono aggiunte le seguenti: <<o organizzatori di tali eventi e attività>>.

42. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 19/2021, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
43. All'articolo 6 della legge regionale 13/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 89 sono inseriti i seguenti:
<<89 bis. Per le finalità di cui al comma 89 i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.
89 ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.>>;

b)
il comma 90 è sostituito dal seguente:
<<90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:
a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;
b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;
c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.>>;

c)
al comma 91, dopo la parola <<richiedente>>, è inserita la seguente: <<privato>>;

d)
il comma 92 è sostituito dal seguente:
<<92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.>>;

e)
dopo il comma 93 sono inseriti i seguenti:
<<93 bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
93 ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.>>;

f)
il comma 94 è abrogato.

44. Per le finalità di cui al comma 89 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
45.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituita dalla seguente:
<<a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); a tal fine ERPAC segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, già selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;>>.

46. Al fine di promuovere la diffusione della musica tra i giovani e sostenere l'attività della banda giovanile ANBIMA del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ad ANBIMA destinato all'acquisto di strumenti musicali per la banda giovanile regionale.
47. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, sport e tempo libero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
49. Al fine di promuovere una cultura e una consapevolezza del rispetto delle diversità e della disabilità nonché sostenere il settore turistico e ricettivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Maniago per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo", da tenersi a Maniago nel maggio del 2024.
50. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 49, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive.
53. Per le finalità di cui al comma 52 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 dicembre 2023, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
54. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale del Torneo Internazionale Primavera Calcio, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento dell'impianto sportivo di proprietà pubblica sede della manifestazione stessa.
56. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., in quanto compatibili.
57. Per le finalità di cui al comma 55, il Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 55. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
58. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
59. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il vincolo di destinazione sull'impianto sportivo di cui al comma 55 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'ente pubblico proprietario.
60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
61. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata altresì la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
62. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Parole soppresse al comma 49 da art. 6, comma 15, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.