LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 le parole <<, oppure per il solo smaltimento,>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 30 bis è inserito il seguente:
<<30 ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.>>.

2. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., in attuazione dell'articolo 4, comma 31, della legge regionale 25/2016, continua ad applicarsi ai contributi concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale entro il 2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto previsto dal comma 30 ter, come inserito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), anche al fine di favorire aggregazioni in direzione di una gestione unica integrata dei rifiuti, è autorizzata la costituzione, anche in via indiretta, da parte degli enti locali di società a capitale interamente pubblico.
5. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2023 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione degli argini del torrente Torre, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
8.
Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole <<fino al 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2025>>.

9. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 8, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
10. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 8, per l'annualità 2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, per l'annualità 2025 è destinata la spesa di 140.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità 5 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.
12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):
a) fino all'ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15;
b) fino all'ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).
13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.
15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.
16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall'1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.
17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dal Comune di San Leonardo, collocata nella graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 31603/GRFVG, del 21 dicembre 2022, e parzialmente finanziata a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie.
19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 67.506,56 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
20. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 4 le parole <<entro un mese>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro quarantacinque giorni>> e le parole <<entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro le ore ventitré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale>>;

b)
al comma 7 le parole <<; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso>> sono soppresse.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella D.