LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni che presentano apposita richiesta le risorse necessarie per realizzare interventi di adeguamento funzionale delle sedi logistiche che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche utilizza sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 quater, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Le risorse sono ripartite in proporzione a quanto richiesto dai Comuni interessati.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
3. L'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere i contributi per la manutenzione e conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche con riferimento alle domande presentate nel corso del 2023.
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.  
( ABROGATO )
(2)
7. All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 90 le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)>>;

b)
al comma 91 la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<trenta>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi da 89 a 91, della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, i finanziamenti agevolati erogati dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo a favore delle imprese che nel territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in non agricoli e li commercializzano, possono essere garantiti da pegno mobiliare rotativo o non possessorio costituito, sui prodotti medesimi, in conformità alla normativa statale di settore.
10. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai beneficiari dei finanziamenti individuati dal comma medesimo, un aiuto per l'abbattimento dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che, per rendere possibile la costituzione del pegno, permettono l'iscrizione in registri informatizzati dei beni posti in garanzia e consentono alla banca finanziatrice e all'impresa di monitorare la loro giacenza o movimentazione.
11. I servizi digitali e software di cui al comma 10 devono essere accessibili anche all'Amministratore del Fondo di rotazione.
12. L'aiuto di cui al comma 10 è erogato nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi "de minimis" previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consiste in una riduzione dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che la banca pone a carico dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato. A tal fine, la banca, secondo i criteri e le modalità disciplinate dalle convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), riduce i predetti costi a carico dell'impresa e deduce pari importo dal versamento al Fondo di rotazione delle rate di ammortamento del finanziamento medesimo.
13. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
14. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 2, dopo le parole <<indennizzo per i danni alle produzioni>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai beni aziendali>>;

b)
all'inizio della lettera a) del comma 2, dopo le parole <<la prevenzione>> è aggiunta la seguente: <<anche>>;

c)
dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) l'indennizzo dei danni materiali subiti, a seguito di avverse condizioni atmosferiche e calamità naturali, dai beni aziendali quali, in particolare, immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti, serre, reti, teli e ombrai.>>;

d)
dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:
<<c bis) coprire fino al 90 per cento delle spese sostenute sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che i beni aziendali avevano prima dell'evento climatico avverso o dell'evento calamitoso, nonché fino all'80 per cento delle spese sostenute per la prevenzione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.>>;

e)
al comma 9 le parole <<a titolo di indennizzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al presente articolo>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 14 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui alla legge regionale 22/2002.
16. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 2023, un contributo straordinario agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" presenti sul territorio regionale per impianti e attrezzature correlate a laboratori didattici del settore lattiero - caseario.
17. Le domande per i contributi di cui al comma 16 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite e dei preventivi di spesa. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
19.
Alla lettera d) del settimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole <<dei requisiti di cui al comma successivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni>>.

20.
Al comma 13, dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare gli aiuti concessi nel 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge regionale 25/2016, con risorse aggiuntive al fine di rafforzare in particolare l'attività di consulenza in materia ambientale. A tal fine, l'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole apposita domanda corredata della necessaria integrazione del Programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2472/2022 nonché secondo le disposizioni e le procedure, in quanto compatibili, disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 0222/Pres. (Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'articolo 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25).
22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per "costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture" si intendono anche i costi per macchinari e attrezzature sostenuti per adeguare e ammodernare le linee produttive di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.
24. All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 20 le parole <<il 15 settembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)>>;

b)
al comma 21 la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<trenta>>.

25. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 20 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
26. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei finanziamenti agevolati da parte del Fondo di rotazione in agricoltura, in via eccezionale, fino all'aggiornamento dei regolamenti che disciplinano la concessione degli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con riguardo alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022 e, comunque, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istruire le domande presentate per la concessione dei predetti aiuti applicando le disposizioni previste dai regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. e 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento (UE) 2022/2472. A tal fine, i rinvii, presenti nei predetti regolamenti regionali, alle disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472.
27. Per le finalità previste dal comma 26 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
28. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, uso tradizionale e consuetudine storica radicata nel tessuto rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate fino al 31 dicembre 2023 e relative alla campagna di macellazione che inizia il 15 ottobre 2023, da privati cittadini residenti in regione, per le macellazioni avvenute sul territorio regionale.
29. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo, individuate ai sensi del comma 28.
30. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 28 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 29 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'erogazione del contributo è disposta a seguito di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 29, entro il 31 marzo 2024, di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto intervento a favore del privato finalizzato allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo recanti gli estremi delle relative notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente, effettuate dal privato che ha macellato per autoconsumo.
31. Ai fini della rendicontazione, entro il termine e con le modalità indicati nel decreto di erogazione, gli stabilimenti di cui al comma 29 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 28 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma stesso.
32. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 28, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.
33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 6 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.