LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:
<<3. Il bando di cui al comma 2 è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata l'emanazione di un secondo bando annuale.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), dopo le parole <<la realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<, anche per il tramite delle sezioni regionali,>>, e dopo le parole <<articolo 7>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso>>.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024 e 2025.
5.
L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art.15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:
a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;
b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;
c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;
d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

6. Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212, costituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26/2005, come sostituito dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 3/2021, continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 come sostituito dal comma 5.
7. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 5 dell'articolo 11 è abrogata;

b)
al comma 2 dell'articolo 72 ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.>>.

9.
Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), è inserita la seguente:
<<f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione;>>.

10. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f bis), della legge regionale 2/2022, come inserita dal comma 9, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.
11.
I commi 20 e 21 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono abrogati.

12.
Al comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<operatori finanziari convenzionati>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché la disciplina relativa alla gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS SpA ed alla deliberazione degli atti di concessione da parte del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)>>.

13. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 24 le parole: <<, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)>> sono soppresse;

b)
al comma 25 le parole <<dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<da FVG PLUS SpA>>.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 24 e 25, della legge regionale 29/2018, come modificate dal comma 13, hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.
15. Per le imprese aventi sede legale od operativa nei comuni del territorio regionale colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici occorsi tra luglio e agosto 2023, i termini per la rendicontazione di incentivi regionali riferiti ai procedimenti contributivi nelle materie di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi.
16. Ai fini dell'individuazione dei comuni del territorio regionale di cui al comma 15 si fa riferimento al decreto 17 agosto 2023, n. 728/PC/2023, integrato con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.
17. La proroga di cui al comma 15 opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica.
18. All'articolo 60 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali,>> sono soppresse;

b)
al comma 2 la parola <<valutativo>> è soppressa;

c)
la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;>>;

d)
alla lettera b) del comma 3 le parole <<7 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 milioni>> e dopo le parole <<nell'adeguamento>> sono inserite le seguenti: <<o recupero>>;

e)
la lettera c) del comma 3 è abrogata;

f)
alla lettera d) del comma 3 la parola <<almeno>> è soppressa.

19. Per le finalità dell'articolo 60 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
20. Le risorse trasferite con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 717/PROTUR del 21 aprile 2022 a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), a PromoTurismoFVG per l'apposito stanziamento denominato Film Fund, e destinato al finanziamento della graduatoria approvata con la deliberazione del direttore generale di PromoTurismoFVG 20 maggio 2022, n. 104 e rimaste inutilizzate per rinunce o minori rendicontazioni, possono essere utilizzate da PromoTurismoFVG per i bandi degli anni 2023-2024 riferiti alle medesime finalità.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 bis, comma 4 quater, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a parziale deroga di quanto previsto dal comma 4 quinquies del medesimo articolo, per il solo anno 2023, PromoTurismoFVG inserisce nel Programma triennale di investimento 2024-2026 anche gli interventi attuati e da attuare nel corrente anno finanziario.
22. Il programma triennale di cui al comma 21 è presentato entro il 15 novembre. Entro il 30 novembre il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi riferiti all'anno 2023.
23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2023.
24. Il Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario (CATT FVG) è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla concessione di incentivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo") - bando 2021 - approvata nell'anno 2022 e riferita ai termini di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2021 individuati con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 10 dicembre 2021, n. 3119/PROTUR.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 890.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Monfalcone le risorse necessarie per il rinnovo, la riqualificazione e l'adeguamento delle reti impiantistiche delle Terme Romane site nel Comune di Monfalcone.
27. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 26 è presentata dal Comune di Monfalcone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.
29. In considerazione della difficile situazione economica del mercato di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Consorzi di pietra ornamentale regolarmente costituiti al fine di sostenere i costi per le attività promozionali ed istituzionali degli Enti.
30. La domanda di contributo di cui al comma 29 deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.
32. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 20 da art. 2, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.