LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) la parola <<oppure>> è soppressa;

b)
la lettera c) è abrogata.

2. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 bis le parole <<fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP>> sono sostituite dalle seguenti: <<fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale>>;

b)
alla lettera b) del comma 5 ter la parola <<oppure>> è soppressa;

c)
la lettera c) del comma 5 ter è abrogata;

d)
al comma 6 bis le parole <<fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP>> sono sostituite dalle seguenti: <<fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale>>.

3.
Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo la parola <<approvato>> sono inserite le seguenti: <<o, se più recente, da una situazione patrimoniale-economica al 30 giugno approvata dal consiglio di amministrazione>>.

4.
L'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:
<<Art. 56
 (Rinuncia ai crediti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.>>.

5. Alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole: <<all'Ufficio di Presidenza>> sono soppresse;

b)
al comma 3 dell'articolo 14 le parole <<all'Ufficio di Presidenza del Consiglio>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Presidente del Consiglio>>;

c)
l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Competenze concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza della Segreteria generale del Consiglio regionale.>>.

6. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 bis le parole: <<, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,>> sono soppresse;

b)
al comma 6 ter le parole <<e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale>> e le parole <<e dalla Giunta regionale>> sono soppresse;

c)
al comma 6 quater le parole: <<da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale>> sono soppresse.

7.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), le parole: <<alla Giunta regionale>> sono soppresse.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.