LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica e personale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Pordenone risorse finanziarie per concorrere agli aumenti di spesa correlati alle condizioni previste per l'adesione alla nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas, nonché alla rivalutazione in aumento dei prezzi della precedente convenzione, al fine di assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale dell'Ente medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.818.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 1.410.000 euro per l'anno 2023 e 704.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione delle iniziative degli enti locali singoli e associati di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, finanziate dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 289, sono fissati al 31 maggio 2024.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, ad assegnare, a domanda, risorse pari a complessivi 149.195 euro a favore del Comune di Capriva del Friuli, capofila della convenzione tra i Comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Moraro, San Lorenzo Isontino, del Comune di Dolegna del Collio, del Comune di Duino-Aurisina, del Comune di Reana del Rojale, del Comune di Tricesimo, capofila della convenzione tra i Comuni di Tricesimo e Cassacco e del Comune di Spilimbergo, per interventi contributivi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili.
5. Le risorse sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione, secondo il seguente riparto:
a) 17.406 euro a favore del Comune di Capriva del Friuli, capofila della convenzione tra i Comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Moraro, San Lorenzo Isontino;
b) 7.000 euro a favore del Comune di Dolegna del Collio;
c) 14.505 euro a favore del Comune di Duino-Aurisina;
d) 9.670 euro a favore del Comune di Reana del Rojale;
e) 40.614 euro a favore del Comune di Tricesimo, capofila della convenzione tra i Comuni di Tricesimo e Cassacco;
f) 60.000 euro a favore del Comune di Spilimbergo.
6. Le domande per accedere al finanziamento di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 5 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
8. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 149.195 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
9. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni del proprio territorio, a titolo di trasferimenti compensativi di minori gettiti relativi a tributi a carattere immobiliare, ai sensi degli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, lettere c) ed h), e 19, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), le somme corrispondenti all'attribuzione definita dallo Stato con riferimento alle fattispecie previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per l'importo complessivo pari a 552.941,90 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili ad uso abitativo posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato" della Tabella M;
b) articolo 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per l'importo complessivo pari a 104.208,62 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali riclassificati in categoria E/1" della Tabella M;
c)
articolo 7 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'importo complessivo pari a 208.899,71 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati" della Tabella M;

d) articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per l'importo complessivo pari a 1.190.930,44 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili ad uso produttivo con rendita rideterminata" della Tabella M.
10. Per la finalità di cui al comma 9, lettera a), è destinata la spesa di 552.941,90 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
11. Per la finalità di cui al comma 9, lettera b), è destinata la spesa di 104.208,62 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
12. Per la finalità di cui al comma 9, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Per la finalità di cui al comma 9, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 19, dopo le parole <<della legge regionale 17/2022>>, sono aggiunte le seguenti: <<derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell'anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D">>;

b)
il comma 90 è sostituito dal seguente:
<<90. Le risorse di cui al comma 89, per l'anno 2023, sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 agosto 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito, derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022, riferito ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 17/2022, come determinati per l'anno 2022.>>.

15. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 19, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria alla Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali risorse finanziarie da destinare al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, con sede a Spilimbergo, in relazione alla successione nella titolarità delle quote conseguente al riordino ordinamentale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre).
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 55.200 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
18.
Il comma 74 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022 è sostituito dal seguente:
<<74. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), anche in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e per interventi in deroga, per l'anno 2023, ai principi di cui al comma 53 del medesimo articolo 10, sono pari a complessivi 2.166.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 846.000 euro per l'anno 2023 e 660.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 74 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 18, e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 75 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 186.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazione previste dalla Tabella I di cui al comma 82.
20. Il termine per la rendicontazione relativa al contributo straordinario assegnato al Comune di Gemona del Friuli ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 a 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è fissato al 30 giugno 2024.
21. Il termine di cui al comma 20 può essere ulteriormente prorogato, su richiesta motivata del Comune di Gemona del Friuli, una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale.
22. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<agli enti appartenenti al sistema scolastico e formativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle istituzioni scolastiche e formative>>;

b)
la lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 è abrogata;

c)
alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 le parole <<piano educativo individualizzato>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto educativo individualizzato (PEI)>>;

d)
la lettera c) del comma 8 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:
<<c) attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o realizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel settore della mediazione culturale o acquisiti in altre Regioni e Province autonome per analoghe figure professionali già referenziate all'interno del Quadro Nazionale delle Qualifiche Regionali e presenti nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.>>;

e)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è abrogata;

f)
al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole <<da realizzarsi>>, sono inserite le seguenti: <<, previo accordo,>>.

23. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2019, 2020 e 2021 in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è fissato al 31 dicembre 2023.
24. In relazione ai finanziamenti concessi per l'anno 2021 per la tutela e la promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono considerate ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 gennaio 2023.
25. In attuazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 663.300 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 381.150 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per il sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane di tali territori nel rispetto delle regole europee del "de minimis", ai fini dello sviluppo commerciale, agricolo, forestale e artigianale del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine;
b) 331.650 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 163.350 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per interventi di manutenzione su proprietà pubbliche, per interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari per il mantenimento del territorio, al fine di migliorare le condizioni operative delle aziende produttive locali delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale;
c) 110.550 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre per la prosecuzione e per l'implementazione del progetto di valorizzazione e di incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna con particolare attenzione al sistema produttivo a indirizzo biologico del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine, nonché per la realizzazione di un progetto avente le medesime finalità, in collaborazione con la Comunità di montagna del Canal del Ferro Val Canale.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
27. Per le finalità di cui al comma 25, lettere a) e c), è destinata la spesa di 1.155.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
28. Per le finalità di cui al comma 25, lettera b), è destinata la spesa di 495.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
29. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto per la cultura slovena APS/Inštitut za slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto "Mi smo tu".
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità delle anticipazioni e i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres . Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del finanziamento.
31. Per la finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
32. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività degli enti della minoranza linguistica slovena e, in particolare, della Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) di Trieste e dell'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) presso il "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 200.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) di Trieste per l'arredamento dell'immobile.
33. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 32 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
35. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Ente Friuli nel Mondo di Udine per il sostegno alla partecipazione di giovani corregionali all'estero al Corso di Mosaico presso la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di corregionali all'estero. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 90 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
37. Per la finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
38. La Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, costituita con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2019, n. 090/Pres., rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
39. Per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale e del Progetto "RICORDA, RITORNA, RADICA FVG" correlato al Bando delle idee PNRR "Turismo delle radici" negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 200.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 10.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 10.000 euro all'Associazione Lavoratori Emigranti del Friuli Venezia Giulia - ALEF di Udine;
d) 10.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
e) 10.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
f) 10.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
g) 10.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
40. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 39 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.
41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
42. Alla Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'intervento n. 50 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: "Opere di adeguamento antisismico e efficientamento energetico della palestra e ampliamento della mensa utilizzati dalla Scuola Primaria di Passons";

b)
all'intervento n. 71 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: "Riqualificazione ed adeguamento dell'edificio scuola dell'infanzia di Mediis per asilo nido integrato con la scuola dell'infanzia", la Missione "6" è sostituita dalla Missione "4";

c)
all'intervento n. 79 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: "Realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'offerta ricettiva di Treppo Ligosullo - Realizzazione sala polifunzionale, parco giochi/avventura baby e area fitness";

d)
all'intervento n. 90, nella descrizione dell'oggetto, le parole "anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2023".

43. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 42, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
44. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 42, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 745.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2023, 300.000 euro per l'anno 2024, 395.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
45.
All'intervento n. 11 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), nella descrizione dell'oggetto sono soppresse le parole: <<e delle aree limitrofe>>.

46.
All'intervento n. 16 della Tabella Q riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: <<Comune di Dolegna del Collio. Miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti: ammodernamento e messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica>>.

47.
All'intervento n. 162 della Tabella R riferita all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: <<Lavori di realizzazione del campo di padel presso l'area sportiva di Fiaschetti>>.

48.
Con riferimento all'intervento previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Val Canale, denominato "Recupero di fabbricati o aree dismesse da destinare ad iniziative di ricettività (realizzazione nuovi posti letto con recupero di fabbricati dismessi o aree nelle disponibilità dei Comuni in Unione e che saranno poi dati in gestione a soggetti privati)", nella descrizione di maggior dettaglio contenuta nel Patto territoriale, dopo la parola <<progettazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e realizzazione>>.

49. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), per la concertazione delle risorse 2024-2026 le proposte di investimento devono essere trasmesse alla Regione entro e non oltre il 20 settembre 2023.
50. Il termine per la presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento assegnato al Comune di Polcenigo ai sensi dell'articolo 10, commi 69, 70 e 71, della legge regionale 29/2018 è fissato al 31 dicembre 2024.
51.
L'intervento previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale del Noncello, come da ultimo modificato in <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani>>, dalla lettera a) del comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2021, è sostituito dal seguente: <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di rotatorie: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto e rotatoria n. 2 da realizzare in località Ceolini, in corrispondenza delle strade via Antonini (SP n. 64) e via Marconi>>.

52.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, come da ultimo modificato in <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani>>, dalla lettera b) del comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2021, è sostituito dal seguente: <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di rotatorie: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto e rotatoria n. 2 da realizzare in località Ceolini, in corrispondenza delle strade via Antonini (SP n. 64) e via Marconi>>.

53.
L'intervento previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato <<Completamento tratto ciclabile FVG3 parallelo al tracciato ferroviario. Realizzazione anello Maniago Frisanco Pala Barzana Andreis Barcis Montereale>> è sostituito dal seguente: <<Completamento 1° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Frisanco, Maniago e Montereale Valcellina>>.

54.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato <<Realizzazione anello ciclabile Valcellina - val Colvera - Maniago - Frisanco - Palabarzana - Andreis - Barcis - Montereale Valcellina>> è sostituito dal seguente: <<Completamento 1° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Frisanco, Maniago e Montereale Valcellina>>.

55.
All'intervento n. 10 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, nella descrizione dell'oggetto la parola <<Realizzazione>> è sostituita dalla seguente: <<Completamento>> e le parole <<II lotto>> sono soppresse.

56.
All'intervento n. 34 della Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale 6/2023, sono soppresse le parole <<e estensione della piscina comunale>>.

57. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
58.
Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2022 le parole <<l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico>> sono sostituite dalle seguenti: <<la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione>>.

59.
Al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023 le parole <<per la progettazione dell'intervento relativo alla rigenerazione urbana delle aree degradate della ex Caserma e Via dei Caduti>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un primo intervento di demolizione e messa in sicurezza delle aree degradate delle ex caserme>>.

60. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023, come modificato dal comma 59, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
61.
Al comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023 la parola <<Gorizia>> è sostituita dalla seguente: <<Pordenone>> e le parole <<moduli prefabbricati per aule-scuola>> sono sostituite dalle seguenti: <<tensostruttura polivalente>>.

62. L'Ente di decentramento regionale di Pordenone presenta la documentazione indicata dal comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettendo altresì il CUP.
63. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023, come modificato dal comma 61, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Cercivento, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente nell'anno 2023, risorse pari a 50.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
65. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell'anno 2023, alla Comunità del Friuli orientale, alla Comunità Riviera friulana e alla Comunità Sile, costituite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), risorse pari a complessivi 30.000 euro, per sopravvenute esigenze connesse al funzionamento. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione in misura pari a 10.000 euro per ciascuna Comunità.
67. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
68.
Il comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022 è sostituito dal seguente:
<<76. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 3.320.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.120.000 euro per l'anno 2023 e 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.>>.

69. Per le finalità di cui al comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 68, e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 77 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
70. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita, quantificata in deroga all'articolo 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22/2022, è allegata la Tabella N avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia d'intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
71. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi mezzi di traporto.
72. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 71.
73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
74. All'articolo 9 della legge regionale 22/2022 sono apportare le seguenti modifiche:
a)
il comma 97 è sostituito dal seguente:
<<97. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2023, agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale, anche a carattere sperimentale, rivolte alla popolazione giovanile, ai conducenti di veicoli con età superiore ai 65 anni e alle persone con disabilità.>>;

b)
dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
<<97 bis. Per accedere al contributo di cui al comma 97 gli Automobile Club provinciali presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante iniziative che coinvolgano associazioni di motoraduni, autoraduni e di familiari e vittime della strada con sede in Regione, nonché le associazioni delle autoscuole maggiormente rappresentative sul territorio e i Comuni singoli o associati che abbiano sul proprio territorio istituti comprensivi e istituti secondari di secondo grado.
97 ter. I progetti di cui al comma 97 bis hanno ad oggetto, in particolare, una o più delle seguenti attività: realizzazione di campi scuola a tema sicurezza stradale, sviluppo o consolidamento di un approccio corretto alle norme e all'acquisizione di comportamenti stradali, aggiornamento alle novità del codice della strada, eventi di promozione della sicurezza stradale anche nell'ambito di autoraduni e motoraduni. I progetti contengono le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.
97 quater. Le risorse ammontano a 360.000 euro, sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile Club provinciali che presentano domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.
97 quinquies. Gli Automobile Club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 97 ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.>>;

c)
il comma 98 è abrogato.

75. Per le finalità di cui al comma 97 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, tenuto conto di quanto disposto dal comma 97 quater della medesima legge regionale, come inserito dal comma 74, lettera b), e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 99 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
76. Per favorire e sostenere la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale.
77. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
78. Al fine di garantire le ordinarie condizioni di percorribilità stradale nel periodo invernale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Comunità di montagna presenti nel territorio regionale, al fine di garantire i necessari interventi per la manutenzione ordinaria del sedime stradale in seguito a eventi meteorologici avversi.
79. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
80. Con decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa. L'importo del contributo ammonta a 50.000 euro per ciascuna Comunità di montagna di cui al comma 78.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
82. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 71 sostituito da art. 9, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.