LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1.
Al comma 72 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<e alle attività sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<e della realizzazione di progettualità coerenti con le finalità istituzionali>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un piano straordinario di azioni specifiche mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale allo scopo di governare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31 dicembre 2023.
3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2 anche in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2, le aziende sanitarie regionali, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche, possono integrare gli acquisti di prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali.
5. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione della pianificazione regionale e della programmazione del relativo fabbisogno.
6. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
7. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo <<Il finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso.>>;

b)
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. I contratti di formazione specialistica dei medici, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sono riservati a medici residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e che non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.
8 ter. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.
8 quater. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
8 quinquies. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole contrattuali, approvate dalla Giunta regionale, a integrazione dello schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2007, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto dai commi 8 ter e 8 quater.
8 sexies. Le modifiche introdotte dai commi da 8 bis a 8 quater, per effetto dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano ai contratti aggiuntivi regionali assegnati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. Sono fatti salvi i contratti aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023.>>.

8. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2017, in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9.
I commi 61 e 62 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), sono abrogati.

10. All'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 15 le parole <<da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla data di sottoscrizione del contratto che non abbiano già beneficiato di una borsa di studio finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata>>;

b)
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
<<15 bis. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia della borsa di studio regionale e a partecipare nei tre anni successivi alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di specialisti, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.
15 ter. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 15 bis, il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale restituisce all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
15 quater. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale sottoscrive apposito contratto di borsa di studio finanziato dalla Regione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
15 quinquies. Le modifiche introdotte ai commi da 15 a 15 ter, per effetto dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano alle borse di studio regionali assegnate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 13/2023.>>.

11. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018, in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. All'articolo 9 della legge regionale 45/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa>> sono soppresse;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia un finanziamento a sostegno dei costi sostenuti per la messa a disposizione di personale e di sedi per il tirocinio pratico per i corsi attivati dalle Università degli studi di Trieste e Udine nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea e del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie della prevenzione, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il finanziamento è determinato in un importo massimo di 7.000 euro per anno di corso attivato nell'anno accademico di riferimento.>>;

c)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Al fine di accedere al finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia comunica alla Direzione competente in materia di salute le risorse, in termini di personale e di strutture, messe a disposizione del corso di studio delle professioni sanitarie della prevenzione.>>;

d)
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. L'erogazione del finanziamento avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 12.>>;

e)
al comma 13 le parole <<una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<il rendiconto finanziario relativo alle risorse dedicate ai corsi di studio delle professioni sanitarie della prevenzione attivati nell'anno accademico concluso>>.

13. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 12, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti del Servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti.
15. Un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il Direttore centrale competente in materia di salute autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita.
16. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziate possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 353.141 euro, suddivisa in ragione di 73.141 euro per l'anno 2023 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
18. Al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza calcolati con il nuovo sistema di garanzia definito dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di anni due prorogabili per pari durata, con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e ridefinita dall'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), e successive modifiche.
19. La Regione, per le finalità di cui al comma 18, riconosce il rimborso dei costi sostenuti da AGENAS per lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione. Nella convenzione sono disciplinate tempistiche e modalità di trasferimento dei fondi e di rendicontazione dei costi sostenuti.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
21. In attuazione dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, rinnovato per un triennio con decorrenza dall'1 luglio 2023 fino al 30 giugno 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle farmacie aperte al pubblico, convenzionate con il Servizio sanitario regionale, un contributo forfettario una tantum a titolo di ristoro delle spese sostenute per i processi di digitalizzazione.
22. Il contributo di cui al comma 21, determinato complessivamente in 1.500.000 euro per i tre anni di vigenza dell'Accordo, è ripartito annualmente in quote uguali per ciascuna sede farmaceutica, autorizzata e identificata dal Codice regionale farmacia (CRF). A tal fine, entro il 31 maggio di ciascun anno di vigenza dell'Accordo, le associazioni rappresentative delle farmacie firmatarie dell'Accordo stesso comunicano l'elenco aggiornato al 30 aprile delle sedi farmaceutiche che hanno diritto al contributo per l'annualità di riferimento, senza necessità di apposita istanza da parte dei singoli beneficiari.
23. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2023 e 625.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
25. All'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 dopo la parola <<disponibili,>> sono inserite le seguenti: <<e di implementare la realizzazione dei piani di pandemic preparedness e del programma PanFlu,>>;

b) al comma 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la parola <<correlate>> sono inserite le seguenti: <<e all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) anche i costi sostenuti per la realizzazione dei piani di pandemic preparedness e del programma PanFlu>>;

2)
le parole <<al virus SARS-CoV-2>> sono sostituite dalla seguente: <<pandemica>>.

26. Al fine di creare un Hub digitale specializzato sulle tematiche dell'Healthcare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA un finanziamento per la predisposizione e gestione di un progetto esecutivo, condiviso con la Direzione centrale competente in materia di salute, di creazione dell'Hub e di follow up del progetto fino alla messa in opera effettiva dell'Hub.
27. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Insiel SpA presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa di massima del progetto e del relativo preventivo di spesa.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023, 390.000 euro per l'anno 2024 e 260.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
30. Al fine di garantire una idonea collocazione alle attività sanitarie, anche residenziali, di gestione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire alle relative attività.
31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
32. In relazione all'eccezionalità della situazione determinata dalla prossima riconfigurazione del presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine, per gli interventi di cui al comma 30 non trovano applicazione i commi da 1 a 12 dell'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
33. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015. Il finanziamento concesso è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata.
34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che abbiano sede nel territorio della regione, aventi come finalità statutaria principalmente attività di prevenzione, divulgazione e sostegno alle persone affette da endometriosi o da malattie reumatiche quali la fibromialgia, un contributo straordinario, nel limite di 15.000 euro cadauna, per il sostegno del loro funzionamento e della loro attività.
36. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
38. Ai sensi dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della regione.
39. La concessione del contributo previsto dal comma 38 è disposta con le modalità di cui al Bando "Contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site ed operanti in regione, per sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della regione LR n. 13 del 2022 art. 8 comma 74 ". Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
41. All'articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole <<al momento di presentazione della richiesta di contributo>>;

b)
al comma 4 le parole <<pensione minima>> sono sostituite dalle seguenti: <<ISEE inferiore a 25.000 euro>>, le parole <<le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a>> e l'ultimo periodo sono soppressi.

42. All'articolo 8 della legge regionale 22/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 68 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole <<dei costi per le visite veterinarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci>>;

2)
alla fine del comma sono aggiunte le parole <<d'affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo>>;

b)
al comma 69 le parole <<con più di sessantacinque anni>> sono soppresse;

c)
il comma 70 è sostituito dal seguente:
<<70. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare, previa pubblicazione di apposito bando. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro.>>.

43. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 68, della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 42, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
44. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino, l'abbandono di cucciolate indesiderate e nella previsione dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei gatti domestici presso l'anagrafe felina regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 220.000 euro a favore delle aziende sanitarie regionali, al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione o all'inserimento del microchip ai gatti domestici che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio.
45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi per la dotazione di microchip fino a due felini per nucleo familiare o per la sterilizzazione fino a un felino per nucleo familiare mediante personale proprio qualificato o convenzionato con il servizio veterinario di ciascuna azienda, a chi è in possesso di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro.
46. I contributi di cui al comma 44 sono concessi fino a esaurimento delle risorse stanziate a bilancio.
47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
48. Al fine di sostenere la cura, la custodia e il controllo delle colonie feline, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 300 euro per i costi di gestione e acquisto alimenti agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e alle persone fisiche che si occupano delle colonie feline del territorio regionale.
49. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente unitamente ai documenti giustificativi per le spese sostenute dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, secondo la procedura a sportello prevista dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
51. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 5 le parole <<negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 7 le parole <<di cui all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n), e di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché per gli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili,>>.

52. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 octies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), costituito presso la medesima con decreto del Direttore centrale.
52 bis. Nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 52 e secondo le modalità previste dallo stesso.
53. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici)>> sono sostituite dalle seguenti: <<legislative e regolamentari nazionali vigenti in materia>>;

b)
le parole <<salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione regionale competente in materia di salute>>.

54. Le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), trasferite agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni nell'anno 2022 e che risultano non utilizzate a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare le risorse del medesimo Fondo stanziate per l'anno 2023, per un importo pari a 1.500.000 euro.
55. Le risorse di cui al comma 54 sono ripartite tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6).
56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
57. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 54, previste in 1.500.000 euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
58. Al fine di favorire la domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità attraverso strumenti di supporto all'autonomia e all'assistenza domiciliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale e in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, contributi agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione.
59. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
61. All'articolo 8 della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 22 le parole <<con fondi regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018) (Bando EISA 2019)>>;

b)
al comma 23 dopo la parola <<prioritaria>> sono inserite le seguenti: <<in ordine crescente di importo necessario alla conclusione dei lavori o, in alternativa, al completamento di un lotto funzionale e funzionante, finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, e>>;

c)
al comma 25 le parole <<10 ottobre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 2023>>;

d)
dopo il comma 25 è inserito il seguente:
<<25 bis. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con ulteriori successivi finanziamenti regionali per la conclusione dei lavori o per il completamento del lotto funzionale e funzionante per cui il contributo è concesso, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.>>.

62. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 61, lettera a), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
63.
Al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 le parole <<socio sanitaria di prestazioni medico-riabilitative>> sono sostituite dalle seguenti: <<di inclusione sociale>>.

64. Per le finalità di inclusione sociale di cui al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 63, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
65.
Al comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022 le parole <<Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 settembre 2023>>.

66. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
67. Al fine di favorire la sostituzione di mezzi scolastici per il trasporto studenti con mezzi dotati di sollevatori a pedana per l'imbarco di persone con ridotte o impedite capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento agli Istituti scolastici superiori con sede nel territorio della regione, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di scuolabus.
68. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bando. Il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni Istituto beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando. La relativa graduatoria è determinata sulla base della priorità nella sostituzione di mezzi di maggiore vetustà ovvero sostituzione di mezzi non adeguati al trasporto di persone con disabilità.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
70. Al fine di favorire l'accesso a siti storici o naturali privi di percorsi attrezzati per persone con ridotte o impedite capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Eco Musei con sede in regione, un contributo per l'acquisto di carrozzine elettriche con capacità fuoristrada.
71. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione del comma 70.
72. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
73. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
74.
Il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 è sostituito dal seguente:
<<41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore regionali accreditati per il trasporto sanitario, a rimborso delle prestazioni non già coperte dal Servizio sanitario regionale per il servizio di trasporto sanitario, rese con autoambulanza, a favore di ospiti, non deambulanti, accolti in residenze per anziani non autosufficienti, presso strutture sanitarie ove effettuare gli accertamenti diagnostici e le terapie medicalmente prescritte.>>.

75.
In relazione alle modifiche apportate dal comma 74, al comma 42 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, le parole <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)>>.

76. Per le finalità di cui al comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 74, è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione delle Suore della Provvidenza per la progettazione e successiva realizzazione di un nuovo sistema di riscaldamento nella Residenza per Anziani "Rosa Mistica" di Cormons (Gorizia).
78. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
80.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari), dopo le parole <<caregiver familiari>> sono inserite le seguenti: <<, a partire dal ciclo di scuola secondaria superiore,>>.

81. All'articolo 8 della legge regionale 22/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 54 dopo le parole <<all'acquisto>> sono inserite le seguenti: <<e alla ristrutturazione>>;

b)
al comma 55 le parole <<entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2023>>.

82. Per le finalità di cui al comma 54 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dalla lettera a) del comma 81, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 405.000 euro a favore dei Comuni capoluogo della regione che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili da destinare a sede di associazioni di volontariato qualora la precedente residenza sia oggetto di interventi di riqualificazione urbana.
84. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
85. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 405.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
87. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Comma 52 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 14/2023
2Comma 83 interpretato da art. 8, comma 10, L. R. 14/2023 . Le parole <<Comuni capoluogo della regione>> sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione.
3Parole aggiunte al comma 83 da art. 8, comma 16, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.