LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un tavolo tecnico consultivo istituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici che ne determina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al tavolo partecipano i rappresentanti degli enti e organizzazioni maggiormente rappresentative delle istituzioni, categorie economiche, professionali e delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. La partecipazione al tavolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spesa. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Il Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, istituito con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2020, n. 056/Pres., è soppresso dalla data del decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici di cui al primo periodo.>>;

b)
gli articoli 41, 42 e 43 sono abrogati.

2. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 39 è abrogato;

b)
alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 40 le parole <<e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)>> sono soppresse.

3. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 32 le parole <<industriali o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo,>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 3 septies dell'articolo 61 è inserito il seguente:
<<3 octies. In relazione alle domande per il rilascio del permesso di costruire o ad altri atti abilitativi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il Comune applica automaticamente le condizioni di favore disposte dall'articolo 5, comma 3, lettera a), della medesima legge regionale, senza necessità per l'interessato di formalizzare apposita richiesta o comunicazione.>>.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla quantificazione definitiva e a disporre la relativa conferma dei contributi, nei limiti del costo degli interventi, già concessi negli anni antecedenti al 2014 a favore di parrocchie per i lavori eseguiti su immobili di proprietà ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).
5. Per la finalità di cui al comma 4 le parrocchie presentano al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita domanda, corredata della dichiarazione del legale rappresentante, vistata dalla Diocesi, attestante la spesa sostenuta e l'avvenuta conclusione dei lavori nel rispetto delle finalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Villa Santina il contributo di 250.000 euro, già concesso con decreto n. 6157/PMT dell'11 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 6095/TERINF del 4 dicembre 2016, per la realizzazione dell'intervento di completamento dell'efficientamento energetico della sede municipale e di riqualificazione dell'area esterna, mediante acquisizione di un immobile adiacente, in luogo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile sede municipale inizialmente previsti.
7. Per le finalità di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Villa Santina inoltra al Servizio competente apposita istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali già concessi ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2022. L'istanza di fissazione di nuovi termini per la conclusione delle attività e la presentazione del rendiconto è presentata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9.
Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è sostituito dal seguente:
<<1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico a favore del singolo soggetto istante e, comunque, in misura non superiore a:
a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;
b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;
c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;
d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;
e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.>>.

10.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale).>>.

11. I Comuni beneficiari dei contributi di cui agli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 28/1989, i cui strumenti urbanistici generali sono conformati o in corso di conformazione, possono presentare domanda per l'integrazione del contributo anche ai fini di dare attuazione alle previsioni del decreto del Presidente della Regione n. 0126/2022 e anche per spese sostenute dall’1 gennaio 2019. L'importo complessivo del contributo, dato dall'importo già concesso e dall'integrazione richiesta, è determinato in misura non superiore a:
a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;
b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;
c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;
d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;
e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.
(2)
12. Le domande di cui al comma 11 sono redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Le integrazioni dei contributi sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e, per quanto non espressamente previsto dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989 in quanto compatibili.
13. Per le finalità di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
15.  
( ABROGATO )
(6)
16.  
( ABROGATO )
(7)
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A. per la realizzazione di un piazzale situato all'interno del comprensorio interportuale e in prossimità della sede della motorizzazione civile, che sarà concesso alla stessa in comodato d'uso gratuito di durata almeno decennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
18. Il contributo di cui al comma 17 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte dell'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio motorizzazione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi.
19. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, il vincolo di destinazione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
20. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
21. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari senza fini di lucro riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi a sostegno di spese di investimento a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato.
22. Si considerano ammissibili le spese fino a un importo massimo di 50.000 euro per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi, anche se già eseguiti, dall'1 gennaio 2023. È possibile presentare una sola domanda per struttura e per annualità.
23. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché sono corredate dell'asseverazione di un tecnico abilitato attestante, al momento di esecuzione dei lavori, le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio.
24. I contributi previsti dal comma 21 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici o privati a copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
25. Per la concessione e l'erogazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo.
26. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
27. All'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 2 le parole <<Protezione civile>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione>>;

b)
al comma 4 le parole << I fini primari perseguiti dalla Guardia costiera ausiliaria disciplinata dal presente articolo consistono nel garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, attività coordinate dalla Capitaneria di porto in un più ampio contesto di Protezione civile. Gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:>>;

c)
alla lettera a) del comma 4 la parola <<acqua>> è sostituita dalla seguente: <<mare>>;

d)
alla lettera d) del comma 4 dopo la parola <<inquinamento>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare)>>;

e)
la lettera e) del comma 4 è abrogata.

28. Al fine di contribuire alla diversione modale dalla mobilità passeggeri privata su gomma al trasporto pubblico locale, al miglioramento dei collegamenti marittimi, lagunari e fluviali tra i territori dell'arco costiero e lagunare del Friuli Venezia Giulia e all'attrattività turistica della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la realizzazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale marittimo, compresi fluviale e lagunare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
29. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di servizi aggiuntivi e di un preventivo di spesa annuale o pluriennale da presentarsi, da parte dei Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.
30. Sono rendicontabili le spese sostenute nell'anno 2023 per i servizi di cui al comma 28 anche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
32. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione al Comune di Aviano, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), di un contributo ventennale costante di 20.000 euro annui per l'intervento denominato "Centro sportivo Visinai", è autorizzata, in luogo del contributo originariamente assentito per le sopra riportate finalità, a concedere al Comune medesimo un contributo pari a 160.000 euro, corrispondente alle rate annuali maturate dal 2016 al 2023 dell'originario contributo e che è oggetto di contestuale disimpegno per le quote annuali dal 2016 al 2029, per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio denominato "Casa dello Studente".
33. Per le finalità previste dal comma 32 il Comune di Aviano presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
34. Ai sensi del comma 33 il Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede alla concessione del contributo e a fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.A., a favore del comprensorio interportuale di Fernetti e di Bagnoli della Rosandra, destinato a interventi straordinari sugli impianti elettrici, antincendio e tecnologici, adeguamento e messa in sicurezza di infrastrutture e impianti esistenti, nonché di asfaltatura di piazzali.
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Trieste S.p.A., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 38, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
38. Il contributo di cui al comma 36 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 40.
39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1.850.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Gorizia - SDAG S.p.A. destinato a interventi di potenziamento della funzione logistica e ulteriori interventi localizzati all'interno del terminal intermodale - SDAG, complementari alla realizzazione della "Lunetta italiana", di competenza di Rete Ferroviaria Italiana.
42. Il contributo di cui al comma 41 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Gorizia - SDAG S.p.A., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 43, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
43. Il contributo di cui al comma 41 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 45.
44. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.
45. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 3.975.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. destinato all'ammodernamento e al rinnovamento dell'armamento dei fasci di binari ubicati all'interno del piazzale intermodale e a una serie di interventi di miglioramento dell'efficientamento energetico e alla realizzazione di un portale ferroviario.
47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 48, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
48. Il contributo di cui al comma 46 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 50.
49. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.
50. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 3.440.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2023 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
52. I finanziamenti di cui al comma 51 sono concessi per interventi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano progetti esecutivi validati oppure i cui lavori siano stati avviati, a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.
53. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente legge.
54. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 2.850.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
56.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<10.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<15.000 abitanti>>.

57. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
58.
Dopo la lettera i) del comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è aggiunta la seguente:
<<i bis) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).>>.

59. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 19 e 22, della legge regionale 27/2012, in relazione alle modifiche apportate dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti privati beneficiari degli incentivi previsti dagli articoli 24, 25 e 26, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per consentire di portare a completamento gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
61. Sono esclusi dal contributo gli interventi già oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 5, commi da 71 a 76, e dell'articolo 8, commi da 39 a 42, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
62. Il contributo è concesso su presentazione della domanda in misura pari al 30 per cento dell'importo di contributo concesso ai sensi della legge regionale 1/2016 e comunque nel limite della maggior spesa presunta come rilevata dal nuovo preventivo o computo metrico da presentarsi in allegato alla domanda stessa.
63. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del preventivo o computo metrico di cui al comma 62.
64. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi disponibili.
65. La documentazione a rendicontazione dei contributi è stabilita con il decreto di concessione con le modalità previste dal regolamento di attuazione dei contributi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 1/2016.
66. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2023 a favore dei Comuni per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge regionale.
68. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico-descrittiva;
b) quadro economico;
c) cronoprogramma;
d) piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (Legge regionale 1/2016- Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).
69. Il contributo è concesso in misura pari al 100% per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda. Il contributo non può comunque superare l'importo di 1 milione di euro.
70. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento dei fondi disponibili.
71. Per i contributi di cui al comma 67 trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2016.
72. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 4.700.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
73.
Al comma 70 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dopo le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di capannoni industriali>> sono inserite le seguenti: <<o artigianali>>.

74. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 73, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
75. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento a sostegno delle locazioni per l'anno 2023 i Comuni che hanno presentato domanda anche oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 10 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. così come prorogato dalla deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 474 (Legge regionale 1/2016, articolo 53, comma 1 come integrato da Legge regionale 44/2017, articolo 5, comma 4. Fissazione per l'anno 2023 al 30 giugno 2023 del termine perentorio per la presentazione da parte dei Comuni alla regione delle domande di finanziamento a fronte del fabbisogno rappresentato dai privati cittadini nel periodo di apertura dei bandi a sostegno delle locazioni previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 66/2020), ma entro il 31 agosto 2023, purché in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo suddetto.
76. Per le finalità di cui al comma 75 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
77.
Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2023>>.

78. L'Amministrazione regionale, in considerazione dell'aumento dei costi dei materiali e delle mutate priorità nella realizzazione dei lavori riguardanti la scuola primaria, è autorizzata a confermare al Comune di San Vito al Torre il contributo di 200.000 euro, già concesso con decreto n. 3510/TERINF del 18 agosto 2021, limitatamente ai lavori di sostituzione della caldaia e installazione di pannelli solari fotovoltaici o termici in luogo dell'intervento di riqualificazione energetica originariamente programmato.
79. Per le finalità di cui al comma 78, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Vito al Torre inoltra istanza al Servizio competente corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma, sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
80. Al fine di ottimizzare e implementare l'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia, primariamente attraverso la valorizzazione dei luoghi simbolo presenti nel territorio regionale, in particolare dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, la Regione è autorizzata a finanziare la realizzazione e la messa in sicurezza del percorso al Santuario di Castelmonte, individuato a livello interregionale quale parte della tappa del Cammino Celeste, iscritto al registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia.
81. L'intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione del percorso turistico e di pellegrinaggio di collegamento dalle aree riconosciute e tutelate patrimonio dell'umanità UNESCO al Santuario di Castelmonte, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali promosse dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il finanziamento assegnato al Comune di Staranzano con decreto n. 28728/GRFVG del 6 dicembre 2022 del Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, riguardante l'intervento denominato "Adeguamento sicurezza e adeguatezza funzionale didattica delle sedi della biblioteca comunale, locali annessi e aree esterne come sede di alcune delle classi della scuola primaria E. De Amicis" per sostenere interventi di "Adeguamento sicurezza e adeguatezza funzionale didattica della biblioteca comunale, locali annessi e aree esterne".
84. Il Comune di Staranzano presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 83 alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
85. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
86.
Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo la lettera a ter) è inserita la seguente:
<<a quater) gli appartenenti alle Forze Armate, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>.

87. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a quater), della legge regionale 23/2007, come inserita dal comma 86, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
88. Le anticipazioni previste dall'articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), si intendono erogate a titolo di contributo straordinario non ripetibile, nei limiti di quanto non erogato dal cofinanziamento statale.
88 bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.
89.
Al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022 le parole <<già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziati>>.

90. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
91. In relazione al disposto di cui al comma 88 sono previste minori entrate per 6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
92. Con riferimento alle risorse concesse ai sensi dell'articolo 5, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), non trova applicazione il comma 41 dell'articolo 5 della medesima legge regionale.
93.
Dopo la lettera d bis) del comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunta la seguente:
<<d ter) le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità Collinare di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).>>.

94. In attuazione della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), e della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito protocollo d'intesa con i soggetti interessati per realizzare nel territorio di Gorizia e nei territori limitrofi processi di programmazione integrata e progetti di area vasta, finalizzati a realizzare interventi volti alla mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla valorizzazione cicloturistica quale elemento centrale per lo sviluppo del territorio.
95. Il protocollo d'intesa di cui al comma 94 individua programmi, progetti, azioni e opere necessarie da compiersi, indicando i relativi soggetti attuatori, nonché disciplinando le misure di attuazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari, attraverso un Piano di sviluppo territoriale del cicloturismo.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
97. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Comma 88 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 11, L. R. 14/2023
4Parole aggiunte al comma 21 da art. 5, comma 26, L. R. 14/2023
5Parole aggiunte al comma 94 da art. 5, comma 7, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 15 abrogato da art. 5, comma 5, lettera c), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 11 bis, L.R. 20/2018, con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 16 abrogato da art. 5, comma 5, lettera c), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 11 bis, L.R. 20/2018, con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 29 da art. 5, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.