LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 3.500 euro a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento stesso, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni per l'istruttoria e la gestione delle pratiche contributive sulla base delle disposizioni previste nell'avviso di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
6.
I commi da 6 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e i commi da 43 a 48 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono abrogati.

7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio regionale contro i fenomeni di dissesto idrogeologico, l'Amministrazione regionale realizza il Sistema integrato per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 con deliberazione della Giunta regionale è istituita, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, la Cabina di regia per la gestione del rischio idrogeologico, di seguito Cabina di regia, con la seguente composizione:
a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, che la coordina;
b) il Direttore della Protezione civile della Regione;
c) il Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse agroalimentari;
d) il Direttore della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio;
e) il delegato del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.
9. La Cabina di regia di cui al comma 8, anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche, svolge le seguenti funzioni:
a) propone e coordina l'inserimento degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in conformità alle indicazioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico delle Alpi orientali e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
b) valuta e propone adeguate soluzioni per finanziare i maggiori costi legati all'attuazione del PGRA che gravano sui quadri economici dei progetti delle opere pubbliche;
c) indica il fabbisogno finanziario ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
d) verifica l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a).
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
11. All'articolo 44 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e per la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<in tre soluzioni>> sono soppresse;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda ai sensi del comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2023 e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.>>.

12. All'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 le parole <<della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione>>;

b)
al comma 17 dopo le parole <<rispettive attività>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche nell'ottica della decarbonizzazione delle medesime ai fini del raggiungimento della neutralità climatica>>;

c)
al comma 17 bis dopo la parola <<dotazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata a far fronte ai consumi elettrici dei beni mobili e immobili utilizzati>>;

d)
dopo il comma 17 bis è inserito il seguente:
<<17 bis.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di servizi finalizzati alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 17 bis.>>.

13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 12, lettera c), si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17 bis.1, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 12, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
15.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), dopo le parole <<(Disciplina organica dei lavori pubblici),>> sono inserite le seguenti: <<o mediante la stipula di convenzioni con PromoTurismoFVG, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale,>>.

16. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
17. Nell'ambito dei contratti di fiume l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione attraversati da fiumi, un contributo nella misura massima 20.000 euro per interventi previsti nel Documento strategico e, in particolare, dall'Asse Strategico 5. "Fruizione e sviluppo economico del territorio fluviale", finalizzati al progetto di fattibilità tecnica ed economica e al progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e alla realizzazione di rampe di discesa per canoa e kayak dalle traverse esistenti lungo i fiumi stessi.
18. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 17, nonché l'ammissibilità delle spese.
19. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 17, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di difesa del suolo, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
20. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
21. Al fine di programmare interventi per la sostituzione delle condotte acquedottistiche obsolete l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite AUSIR, un contributo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la ricognizione delle tubazioni della rete acquedottistica contenenti cemento-amianto.
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 21, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata da AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
24. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 le parole <<in conformità all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<in conformità alle disposizioni comuni di cui al capo I e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato come, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023>>;

b)
al comma 33 le parole <<è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<, nonché della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui al comma 32 e, comunque,>>;

c)
al comma 34 dopo le parole <<contributo medesimo>> sono inserite le seguenti: <<e l'intensità dell'aiuto nel rispetto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

25. La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 24, lettera a), è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 24, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto comma 25, è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la realizzazione delle attività di indagine e monitoraggio relative alla fase di gestione post-operativa della discarica di seconda categoria, tipo B, della ditta Eko Alb S.r.l., sita in località Ceolini, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).
28. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 27, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 27, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.
30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella D.