LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi di produzione del latte, la Regione, in continuità con l'intervento contributivo previsto dall'articolo 3, commi da 49 a 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è autorizzata a concedere alle imprese agricole operanti nella produzione di latte bovino e bufalino, iscritte nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina, di seguito BDN, un aiuto commisurato al numero di vacche e bufale impiegate nella produzione di latte.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli aiuti sono concessi sulla base dei capi registrati dalle imprese nella BDN, alla data del 31 ottobre 2022, in allevamenti situati nel territorio regionale. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, per capi si intendono le bufale e le vacche da latte o a duplice attitudine con età superiore a ventiquattro mesi.
4. Gli aiuti sono concessi nelle seguenti misure:
a) alle imprese con un numero di capi uguale o inferiore a 30: 240 euro a capo;
b) alle imprese con un numero di capi superiore a 30: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo fino a un massimo di ulteriori 30 capi.
5. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1 le imprese cui è stato concesso il contributo di cui all'articolo 3, comma 49, della legge regionale 22/2022.
6. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it. Le domande possono essere presentate dall'1 settembre al 15 settembre 2023.
7. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nella BDN alla data del 31 ottobre 2022. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.
8. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Per l'anno 2023, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, le domande relative ai contributi a sostegno delle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario per il mantenimento delle attività agricole tradizionali di cui all'articolo 4, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono presentate entro il 15 settembre 2023 in deroga a quanto stabilito dal comma 54 dell'articolo medesimo.
10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è abrogata.

12.
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), è inserito il seguente:
<<1 bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse forestali.>>.

13. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 17 della legge regionale 17/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
14. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 le parole <<Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>;

b)
al comma 33 le parole: <<Regolamento (UE) 702/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022>>;

c)
al comma 104 le parole <<negli anni successivi, a decorrere dall'1 dicembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni successivi, a decorrere dall'1 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è richiesta la concessione del contributo>> e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: <<Su richiesta del beneficiario l'erogazione del contributo può avvenire per stati di avanzamento della spesa, previa rendicontazione delle relative somme.>>;

d)
al comma 125 dopo le parole <<a favore dei singoli Comuni,>> sono inserite le seguenti: <<la cui erogazione avviene>>.

15. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<(Distretti del cibo e Distretti biologici)>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.>>;

c)
l'articolo 9 è abrogato;

d)
al comma 8 dell'articolo 45 dopo le parole <<equipaggiamento>> sono inserite le seguenti: <<subordinatamente alle prescrizioni dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza>> e le parole <<qualora autorizzato dalle competenti autorità>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusivamente qualora l'impiego delle armi sia stato autorizzato dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa prescritti>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), alle imprese agricole che hanno presentato domanda di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica nell'anno 2022. I contributi sono concessi secondo le modalità di cui ai commi da 8 a 12 dell'articolo medesimo fatta salva l'applicazione, per i fini di cui al comma 11, dei valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2022.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
18.
Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in coerenza con il "Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria - 2023" e con le indicazioni del Ministero della salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), per la realizzazione di strutture di isolamento dove effettuare i necessari controlli diagnostici evitando il contatto con gli altri animali presenti nel Centro.

19. I contributi di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. I contributi sono concessi fino al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque nel limite di 15.000 euro. Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo relative a:
a) acquisto e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;
b) opere edili e impiantistica per la realizzazione o l'adeguamento di un locale da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;
c) spese tecnico-progettuali nella misura massima del 10 per cento della spesa ammessa a contributo;
d) attrezzature da adibire esclusivamente al contenimento degli animali;
e) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti e del preventivo dettagliato di spesa.
21. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 20. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
23.  
( ABROGATO )
(8)
24. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
25. Alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole <<pSIC o SIC>> sono inserite le seguenti: <<o ZSC>>;

b)
al comma 2 bis dell'articolo 12 dopo le parole <<pSIC o SIC>> sono inserite le seguenti: <<o ZSC>>.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
27. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
29. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 27, previste in 23 milioni di euro per l'anno 2033, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti tipologie di rischi:
a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale;
b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti, siccità;
c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
d) costi di distruzione e rimozione dei capi morti;
e) insolvenza di clienti imprenditori privati.
31. Gli aiuti di cui al comma 30 possono essere concessi unicamente alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione primaria per il tramite di:
a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.
32. Gli aiuti di cui al comma 30 possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:
a) calamità naturali;
b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione normale;
c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
d) costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
e) insolvenza di clienti imprenditori privati.
33. Con specifico bando sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione degli aiuti di cui al comma 30, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.
34. I soggetti di cui al comma 31, lettere a) e b), ai fini della rendicontazione degli aiuti, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione.
35.
La legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è abrogata.

36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
37. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:
a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;
b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.>>;

b)
al comma 9 dopo le parole <<entro il 31 marzo 2023,>> sono aggiunte le seguenti: <<e, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), entro il 31 agosto 2023>>.

38. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera a), e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
39. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), che stabilisce disposizioni transitorie relative al vincolo di destinazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), la <<riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione>> si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.
40. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.>>.

b)
l'articolo 39 è abrogato;

c)
alla lettera d bis) del comma 5 dell'articolo 41 ter dopo le parole <<comma 4, lettera d)>> sono aggiunte le seguenti: <<anche su boschi situati nel territorio regionale non gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11>>;

d)
il comma 10 dell'articolo 41 ter è abrogato;

e)
al comma 14 dell'articolo 41 ter dopo le parole <<appositi regolamenti>> sono aggiunte le seguenti: <<o bandi>>.

41.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono aggiunte le seguenti parole: <<Con l'atto di delega, le opere sono consegnate ai titolari di concessione del servizio idrico integrato ai fini della relativa gestione, manutenzione ed esercizio. A ristoro dei relativi costi il concessionario delegato applica alle utenze le tariffe allo scopo previste. Ogni rapporto tra le parti deve essere disciplinato nell'atto di delega, la cui durata in nessun caso può eccedere la scadenza della concessione rilasciata dal Servizio Idrico Integrato.>>.

42. Al fine di promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica, nonché al fine di consentire alle imprese agricole di incrementare la propria capacità di resilienza e di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per l'istallazione di impianti fotovoltaici nel territorio regionale.
43. All'attuazione degli interventi di cui al comma 42 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:
a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;
b) le domande delle imprese attive nei settori della zootecnica, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura sono presentate e istruite separatamente rispetto alle domande presentate dalle imprese attive negli altri settori produttivi: a tal fine, i bandi indicano le risorse rispettivamente disponibili per l'insieme delle imprese zootecniche, di seminativi, orticole e floricole e per l'insieme di tutte le altre imprese;
c) gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali;
d) la potenza massima degli impianti oggetto di aiuto è stabilita in 130 kilowatt picco (kWp);
e) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per kWp, le maggiorazioni consentite per le spese tecniche e per l'eventuale rifacimento e smaltimento della copertura qualora realizzata in amianto o fibrocemento.
44. I contributi di cui al comma 42 possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
46. Al fine di incrementare l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito del comparto vinicolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese agricole con unità operativa in regione, un contributo straordinario per il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue enologiche.
47. All'attuazione degli interventi di cui al comma 46 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
48. Per le finalità previste dal comma 46, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
49. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sulle annualità successive al 2023. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
50. Per le finalità previste dal comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
51.
Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), dopo le parole <<tra i dirigenti>> sono inserite le seguenti: <<o le posizioni organizzative>>.

52.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Aggiornamento delle classi di pericolosità delle aree valanghive con presenza di opere di mitigazione)
1. Le classi di pericolosità delle aree valanghive di cui alle Norme di Attuazione del PAI, approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 di data 9 novembre 2012, possono essere aggiornate a seguito di:
a) realizzazione di nuove opera di difesa e prevenzione dai pericoli di valanghe;
b) verifica e valutazione dell'efficacia di opere già realizzate.
2. L'aggiornamento è eseguito con la procedura prevista all'articolo 6, comma 3, delle Norme di Attuazione.
3. Ai fini dell'aggiornamento, chiunque abbia interesse presenta alla struttura regionale competente in materia di valanghe una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni fornite dalle vigenti Linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga del PAI del distretto delle Alpi orientali.>>.

53. Al fine di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze di manutenzione degli immobili e di miglioramento della viabilità dei comuni classificati montani, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres. con cui è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), le domande di contributo per gli investimenti comunali a valere sulle risorse dell'annualità 2024 sono presentate entro il 15 ottobre 2023 e la graduatoria viene approvata entro i successivi centoventi giorni.
54. Per le finalità previste dal comma 53 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
55. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e in considerazione delle contingenti esigenze di liquidità dei Gruppi di azione locale (GAL) per il periodo di chiusura della programmazione 2014-2022, a ciascun GAL è concesso un finanziamento pari a 50.000 euro senza prestazione di garanzie al fine di implementare il fondo di dotazione di cui al predetto comma 23, nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 0219/Pres. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)).
56. Il finanziamento di cui al comma 55 è restituito in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025, data di estinzione del fondo di dotazione.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
58. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 56, previste in 250.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato aventi sede e operanti sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), un contributo straordinario per l'anno 2023, per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e la fornitura di arredi e attrezzature strettamente connesse all'attività dell'associazione, delle latterie non più utilizzate per finalità produttive e riutilizzate quali centri di aggregazione sociale e culturale dalle associazioni stesse.
60. I contributi di cui al comma 59 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
61. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 59 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:
a) per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, della relazione descrittiva delle attività previste, del computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di spesa indicate nel prezziario regionale vigente, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma;
b) per la fornitura di arredi e attrezzature strettamente connesse all'attività dell'associazione, della relazione illustrativa sulle finalità dell'acquisto, della planimetria con la disposizione degli arredi e tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.
62. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 94.
64. Al fine di consolidare le iniziative di adeguamento alle moderne strategie di marketing omnicanale, attraverso la pratica della vendita on line e l'impiego di software di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche promosse dall'articolo 3, commi da 52 a 60, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), attraverso la maggiore diffusione e conoscenza delle specificità regionali e dei piccoli produttori locali per sviluppare e internazionalizzare il mercato di vendita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi o Associazioni di produttori con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 53, della legge regionale 24/2019 e dimostrare l'utilizzo di piattaforme di e-commerce con le seguenti caratteristiche minime:
a) disponibilità di vendita di almeno 150 prodotti provenienti dal territorio regionale;
b) centro logistico con attività di ritiro prodotti presso i centri di produzione, preparazione degli ordini e spedizione ai clienti finali;
c) descrizione accurata di tutte le aziende produttrici e del relativo territorio di produzione.
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 64 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando che predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare in misura forfettaria gli oneri sostenuti dagli apicoltori e dagli esperti apistici per gli interventi di recupero degli sciami di api su richiesta dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine o di altra pubblica autorità.
68. Per le finalità di cui al comma 67 gli Organismi associativi tra apicoltori presentano richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari per ottenere il rimborso riferito agli interventi complessivamente realizzati nel territorio di competenza, allegando la documentazione che comprova la richiesta di intervento da parte dell'autorità pubblica. Il rimborso è concesso agli apicoltori e agli esperti apistici per il tramite degli Organismi associativi ed è riconosciuto nella misura di 200 euro per singolo intervento.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
70. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte della falconeria, nonché promuovere la biodiversità all'interno del territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria a copertura delle spese per la promozione del parco stesso e di quelle sostenute per le attività e la gestione delle strutture di cui al comma 71.
71. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 70, i parchi di cui al comma precedente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) realizzare attività didattiche dedicate agli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, nelle quali venga illustrata l'arte della falconeria dal punto di vista storico e scientifico;
b) realizzare dimostrazioni focalizzate sulle esibizioni di volo dei rapaci nelle quali vengano esaltate le caratteristiche venatorie e biologiche;
c) presenza di un'area destinata alla riproduzione dei rapaci, anche collocata in un Comune diverso rispetto a quello del parco, che possa essere utilizzata per la reintroduzione delle specie in natura, allo scopo di salvaguardarle dall'estinzione, anche grazie alla collaborazione con Università, Associazioni Ornitologiche ed Enti Pubblici.
72. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 70, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
73. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 70, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda alla struttura competente, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
74. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
75. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
76. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
77. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
78. La Regione attiva, in via sperimentale, nuove modalità per la valorizzazione del settore vitivinicolo attraverso la partecipazione a eventi, mostre e fiere, rafforzando la collaborazione con i Consorzi di tutela delle denominazioni di origine del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), di seguito Consorzi di tutela, e loro associazioni per progettare e realizzare le iniziative con formule più flessibili, rispondenti alle esigenze di un mercato dinamico e competitivo.
79. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 78 e a integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere f) e f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), con riferimento alle edizioni per l'anno 2024 delle fiere "Wine Paris & Vinexpo Paris", "ProWein" e "Vinitaly", l'ERSA adotta, con decreti del Direttore generale:
a) gli indirizzi per l'allestimento degli spazi espositivi, per l'organizzazione dei servizi accessori connessi alla fruizione degli spazi espositivi medesimi e per le iniziative divulgative e promozionali;
b) il bando, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, recante le modalità e i criteri per la concessione di un contributo per curare l'attività di progettazione, organizzazione e allestimento degli spazi espositivi delle collettive regionali, di organizzazione e gestione dei servizi accessori connessi alla fruizione degli spazi medesimi, nonché di eventuali iniziative divulgative e promozionali; possono presentare istanza di contributo i Consorzi di tutela e loro associazioni;
c) uno o più bandi, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, recanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, criteri e modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere, in qualità di co - espositori, alle collettive regionali e di quelle, tra di esse, da ammettere alle degustazioni assistite, alle sezioni di degustazioni masterclass e alle eventuali iniziative divulgative e promozionali, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi di iscrizione e partecipazione;
d) uno o più bandi, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, recanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, criteri e modalità per la selezione, fra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, di quelle da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi per l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative.
80. ERSA, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 6, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004):
a) cura la realizzazione, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, degli interventi diretti ad assicurare una presenza forte, visibile e chiaramente identificabile della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) provvede ad affittare gli spazi espositivi al fine di mantenere i diritti di prelazione acquisiti e a iscrivere le aziende selezionate ai sensi del comma 79, lettera c), alle manifestazioni in qualità di co-espositori.
81. Il contributo di cui al comma 79, lettera b), è concesso da ERSA al Consorzio di tutela o a una delle relative associazioni individuati con il bando, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dall'1 gennaio 2024. Sono considerate ammissibili, in particolare, le spese relative all'iscrizione alla manifestazione e all'acquisto di servizi accessori, i costi di progettazione, consulenze, tasse, canoni, spese di gestione e di personale, nonché spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti per il personale dell'Amministrazione regionale. Il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura massima del 100 per cento, senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La rendicontazione avviene con le modalità semplificate di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Rimane salva la facoltà del beneficiario del contributo a estendere le attività svolte a favore di aziende ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 79, lettere c) e d), nonché a realizzare ulteriori attività in favore delle imprese che partecipano alla manifestazione, senza oneri a carico di ERSA.
82. I contributi di cui al comma 79, lettera c), sono concessi da ERSA alle imprese che partecipano in qualità di co - espositori alle collettive regionali, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dall'1 gennaio 2024, nonché secondo i seguenti criteri e modalità:
a) i contributi sono concessi a sostegno di tutti gli oneri di partecipazione in qualità di co - espositori alle collettive regionali, alle degustazioni assistite, alle sezioni di degustazioni masterclass e alle eventuali iniziative divulgative e promozionali e sono erogati, in nome e per conto delle imprese, al soggetto selezionato ai sensi del comma 79, lettera b);
b) con riferimento agli oneri di iscrizione alla manifestazione e di affitto dell'area espositiva, i contributi sono concessi in natura attraverso la messa a disposizione dell'area e la materiale iscrizione alla manifestazione ai sensi del comma 80, lettera b).
83. I contributi di cui al comma 79, lettera d), sono concessi da ERSA alle imprese presenti a Vinitaly, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dall'1 gennaio 2024. I contributi sono concessi a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi con la partecipazione, nonché di quelli per la partecipazione alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass.
84. Per le finalità previste dal comma 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
85. All'articolo 39 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al termine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<e, comunque, non inferiore alla somma annua di cinquanta euro>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2.1 Per la determinazione degli importi da versare a titolo di obbligo ittiogenico relativi alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la metodologia previgente; qualora non risultino disponibili i parametri relativi alla portata del corso d'acqua della derivazione al momento del rilascio della medesima, in base ai quali calcolare l'obbligo ittiogenico, si applicano i parametri più favorevoli al concessionario.>>.

86. Al fine di favorire l'utilizzo consapevole, da parte dell'utenza, delle strade interdette al pubblico transito con mezzi a motore ai sensi della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), con funzione di viabilità forestale, agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e a opere e interventi di sistemazione idraulico - forestale, l'Amministrazione regionale predispone cartelli informativi finalizzati a:
a) informare coloro che percorrono le strade a piedi, in bici o con mezzi a motore circa i rischi cui si espongono, derivanti dalla natura del percorso fuori strada e dei luoghi attraversati, dalla presenza di cantieri per lavori di sistemazione idraulico-forestale o di utilizzazione boschiva, dalla tipologia del sedime e dagli effetti delle avversità meteorologiche sull'integrità e la percorribilità della strada;
b) richiamare l'attenzione all'osservanza di comportamenti prudenti, con particolare riguardo alla moderazione della velocità.
87. L'Amministrazione regionale appone i cartelli informativi sulle strade di cui al comma 86 di proprietà regionale e, su richiesta degli aventi titolo, sulle restanti strade.
88. Per le finalità di cui al comma 86, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
89. Al fine di sostenere il settore della frutticoltura melicola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti senza fini di lucro che hanno realizzato iniziative di rilievo regionale finalizzate all'esposizione dei prodotti delle aziende melicole con unità operativa in regione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
90. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 89 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), corredate di una relazione illustrativa delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute.
91. I contributi di cui al comma 89 sono concessi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di risorse insufficienti, gli importi richiesti sono proporzionalmente ridotti.
92. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
93. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole: <<in armonia con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 o in armonia con gli interventi attuati ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato>>;

b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi a titolo di indennizzo attraverso le disponibilità del Fondo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 di data 21 dicembre 2022. Nei casi di estrema urgenza e necessità, riferiti a situazioni improvvise e contingenti, i criteri e le modalità per la concessione degli interventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.>>.

94. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 90 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole sostituite al comma 91 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 24, lettera a), L. R. 14/2023
4Parole sostituite al comma 21 da art. 3, comma 24, lettera b), L. R. 14/2023
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Parole aggiunte alla lettera c) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 23 abrogato da art. 3, comma 86, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 3, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2024.