LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 (Attività produttive)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 ter dell'articolo 8 le parole <<A2>> sono sostituite dalle seguenti: <<A1>>;

b)
al comma 9 bis dell'articolo 14 bis le parole <<, anche senza aumento di superficie di vendita,>> sono soppresse;

c)
al comma 1 dell'articolo 24 bis le parole <<lettera f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera f bis)>>;

d)
dopo il comma 8 dell'articolo 49 è inserito il seguente:
<<8 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima del 10 per cento.>>;

e) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<previa comunicazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<segnalazione certificata di inizio attività>>;

2)
ai commi 2 e 3 la parola <<comunicazione>> è sostituita dalle seguenti: <<segnalazione certificata di inizio attività>>;

f)
il comma 4 dell'articolo 83 è abrogato.

2.
Al comma 8 ter dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole <<per lo svolgimento del servizio di ricevimento.>> sono aggiunte le seguenti: <<L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto sono concesse in uso ai clienti con contratti di locazione ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).>>.

3. I termini per la rendicontazione delle spese relative alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, riferite al bando 2019 di cui al decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo del 26 settembre 2019, n. 2575/PROTUR, già prorogati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")), e scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza nel secondo semestre del 2023, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2024 con provvedimento dell'autorità concedente, giusta presentazione di istanza motivata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole: <<di opere incongrue o di elementi di degrado>> sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), si applicano anche alle iniziative già finanziate e avviate entro il 31 dicembre 2020.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, ora Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG), con decreto 7 settembre 2018, n. 3210/PROTUR del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale, riguardante l'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione di una infrastruttura locale in via Gregorcic di proprietà del consorzio in Z.I. D1 - Gorizia - primo lotto - immobile di proprietà denominato ex Zulli" per sostenere l'intervento di realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese insediate nell'agglomerato industriale di Gorizia, ammodernandone il ciclo produttivo.
7. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 6 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
8. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 7.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG), con decreto 30 novembre 2021, n. 3036/PROTUR del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale, riguardante l'intervento denominato "Realizzazione strada Schiavetti Brancolo" per sostenere gli interventi di manutenzione e rinnovo degli elementi di sicurezza della viabilità interna alla zona industriale, opere di completamento ed efficientamento dei sistemi di illuminazione stradale e delle infrastrutture ferroviarie.
10. Il COSEVEG presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 9 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
11. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 10.
12. I termini per la rendicontazione delle spese relative alla realizzazione delle iniziative destinatarie degli incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), concessi a valere sul bando di presentazione delle domande 2017, approvato con il decreto Direttore centrale dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione del 13 ottobre 2017, n. 2869/PROTUR, già prorogati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2021, n. 039/Pres. (Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221), possono essere prorogati per ulteriori ventiquattro mesi con provvedimento dell'autorità concedente, su istanza motivata dei soggetti beneficiari.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nell'anno 2023 le domande di contributo presentate nell'anno 2022 per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Knowledge Intensive Business Service (KIBS) regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa).
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 53.
15.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), è sostituito dal seguente:
<<4. La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.>>.

16.
Dopo il comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.
1 ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1 bis.>>.

17. Per le finalità di cui all'articolo 159 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
18. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli incentivi concessi a PromoTurismoFVG per la realizzazione degli interventi di competenza dell'ente o per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di gestione di procedimenti contributivi a favore di soggetti terzi, possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
19. Le risorse assegnate al Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario (CATT FVG) per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), riferite al bando 2019 e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, sono impiegate per lo scorrimento della graduatoria, approvata nel 2023, delle domande presentate per le medesime finalità e riferita al bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo del 23 dicembre 2021, n. 3295/PROTUR (Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2021).
20. Le risorse assegnate al Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario (CATT FVG), con decreto 7 dicembre 2022, n. 29055/GRFV, per la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 29/2005, riferite al bando 2022, approvato con decreto del Direttore Servizio turismo e commercio 2 dicembre 2022, n. 28488/GRFVG (Bando per l'accesso ai contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 settembre 2022, n. 115 - Anno 2022), e rimaste inutilizzate sono impiegate per finanziare le domande presentate per le medesime finalità nell'annualità 2023.
21.
Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La completezza della documentazione presentata ai fini del rimborso a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e dei tour operator, è sottoposta a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative al periodo di riferimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Direttore del servizio turismo e commercio.>>.

22. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione della transizione ecologica, in linea con i principi di sostenibilità affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), e dalla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).
23. A fini di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate al supporto di progetti di investimento che, nel rispetto delle condizioni comuni e di quelle particolari di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, prevedono la riconversione di aree industriali dismesse, ancorché contaminate, per la creazione di centri di produzione di idrogeno prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili.
24. L'avviso pubblico per la procedura di gara competitiva finalizzata al finanziamento di progetti di investimento di cui al comma 23 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente e energia.
25. L'avviso pubblico di cui al comma 24 stabilisce le modalità e i criteri di concessione degli aiuti e, in particolare:
a) ulteriori specifiche dell'oggetto degli investimenti rispetto a quanto stabilito al comma 23;
b) l'individuazione dei requisiti dei progetti di investimento che in ogni caso dovranno presentare possibilità d'impiego non solo su scala locale;
c) le caratteristiche dei siti individuati per la realizzazione dei progetti di investimento;
d) i requisiti dei richiedenti;
e) l'importo minimo dei progetti ammissibili a finanziamento;
f) i possibili interventi ammissibili a finanziamento;
g) le tempistiche di realizzazione dei progetti di investimento;
h) i risultati attesi dalla realizzazione dei progetti di investimento;
i) le ulteriori condizioni di ammissibilità dei progetti di investimento;
j) la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, di specifici atti d'obbligo adottati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 24, nei confronti dell'Amministrazione regionale e destinati a disciplinare i rapporti per la realizzazione dei progetti di investimento.
26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore di PromoTurismoFVG, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo 14 dicembre 2020, n. 3672/PROTUR, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le spese relative a iniziative di sviluppo delle attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione individuate congiuntamente con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) da sostenere per la stagione invernale 2023-2024.
28. Per le finalità di cui al comma 27, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che si intende realizzare e del relativo preventivo di spesa.
29.
Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), è sostituito dal seguente:
<<4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione:
a) del parere dell'Autorità di sorveglianza per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori);
b) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune e per gli ascensori diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) dell'assenso all'installazione da parte dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
d) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili diversi da quelli di cui alla lettera c).>>.

30. All'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole <<(Elenchi dei comuni dei comprensori sciistici ai fini dell'applicazione dell'art. 2, dl 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021, recante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19")>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché nell'ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali))>>;

b)
il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa-Corno, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, teso all'esecuzione di un progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di S. Giorgio di Nogaro, con gli Enti pubblici interessati e i soggetti privati interessati allo sviluppo produttivo dell'area.>>;

c)
il comma 46 è sostituito dal seguente:
<<46. L'accordo di programma di cui al comma 44 determina, ove necessario, i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale infraregionale e le necessarie conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, particolareggiati e di settore, aventi a oggetto la zona industriale localizzata in Comune di San Giorgio di Nogaro e l'asta navigabile del canale Corno.>>.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a BIC Incubatori FVG un contributo una tantum per la realizzazione di un progetto di innovazione tecnologica finalizzato alla creazione di network tra start up e imprese già presenti sul territorio.
32. Il finanziamento di cui al comma 31 è concesso, nella misura del 10 per cento a fronte di una spesa complessiva massima di 1 milione di euro, per spese sostenute o da sostenersi nel corso dell'anno 2023, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
33. Per il finanziamento di cui al comma 31 BIC Incubatori FVG presenta domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di attività produttive. Con il decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione della rendicontazione.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 53.
35. Al fine di promuovere concretamente ed efficacemente lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica sul territorio regionale e conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguale a zero entro il 2045 e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea entro il 2030, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le istanze di contributo presentate a valere sul bando per i finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese.
36. I finanziamenti regionali di cui al comma 35 sono concessi nel rispetto del "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022" approvato con decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2023 C(2023) 890 final ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" del 28 ottobre 2022 (C(2022) 7945 final) e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 178 del 3 febbraio 2023 o del "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato con decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2022 C(2022) 9669 final e adottato con il decreto ministeriale n. 48570 del 31 gennaio 2023.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
38. Al fine di proporre la città di Pordenone per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la promozione turistica del territorio mediante uno speciale coinvolgimento di PromoTurismoFVG a supporto dell'iniziativa.
39. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 38 è presentata dal Comune di Pordenone alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sesto al Reghena, in qualità di Comune Capofila della convenzione di coordinamento in essere con l'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, al fine di sostenere le attività di promozione e valorizzazione dei borghi stessi.
42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo dal Comune di Sesto al Reghena, entro il 30 aprile, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
44. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, commi da 31 a 34, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono riaperti dall'1 al 30 settembre 2023 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento del contributo straordinario ivi autorizzato.
45. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni per avviare progetti pilota finalizzati alla realizzazione di portali web o all'implementazione delle pagine istituzionali esistenti con collegamento al sito PromoTurismoFVG o ai siti delle aziende presenti sul territorio regionale, nonché per la realizzazione di cartellonistica per l’accesso alle informazioni con tecnologia QR CODE.
47. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 46 sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. I contributi di cui al comma 46 sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), ad assegnare contributi in favore di enti pubblici e privati per interventi diretti all'acquisto di attrezzature o per l'effettuazione di opere dirette a consentire l'accesso e la fruizione dei relativi servizi anche alle persone diversamente abili o con ridotta mobilità, nelle aree comuni di pertinenza di Marine, Darsene, Porti turistici di proprietà o gestiti dagli enti pubblici o privati.
51. Per i contributi di cui al comma 50 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
53. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 27 da art. 2, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole soppresse al comma 46 da art. 2, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole aggiunte al comma 46 da art. 2, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole sostituite al comma 42 da art. 2, comma 24, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.