LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 16, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 1, previste in 100 milioni di euro per l'anno 2024 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è accantonata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della Insiel SpA, con sede in Trieste, nel limite massimo di 15 milioni di euro, finalizzato agli investimenti a realizzazione di una infrastruttura di data center.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, a seguito della presentazione da parte di Insiel SpA di un aggiornamento del piano industriale che evidenzi le caratteristiche ed il quadro economico del progetto che la società intende realizzare.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
7. Al fine di supportare finanziariamente Friulia SpA nella partecipazione all'aumento di capitale di Interporto di Trieste SpA, a servizio della realizzazione di un'infrastruttura nell'ambito della riconversione dell'area ex Wartsila, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di azioni proprie di Friulia SpA, al valore desumibile dal patrimonio netto della finanziaria regionale quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato o, se più recente, da una situazione patrimoniale-economica al 30 giugno approvata dal consiglio di amministrazione, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
8. L'acquisto di cui al comma 7 può essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di una relazione di presentazione del progetto connesso al rafforzamento patrimoniale di Interporto di Trieste SpA.
9. Friulia SpA è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale di cui al comma 7 nei limiti necessari all'esercizio del diritto di opzione alla stessa spettante.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
11. All'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.>> sono aggiunte le seguenti: <<Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1 bis a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>>.

12. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.
5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>>;

b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.>>.

13. In relazione al disposto di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 3/2002 e al disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 2/2006, come rispettivamente modificati dai commi 11 e 12, sono previste minori entrate complessive di 1.500.000 euro suddivise in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
14. All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole <<è autorizzata a concedere ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<e agli enti locali di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)>>;

b)
al comma 5 dopo le parole <<di cui al comma 4 i Comuni>> sono inserite le seguenti: <<che hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e gli altri enti locali di cui al comma 4>> e la lettera a) è abrogata.

15. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 22/2022, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 14, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
16. In relazione a quanto disposto dal comma 15 le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2022, previste nella misura ulteriore di 1 milione di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
17.
Al comma 3 quater dell'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), le parole <<di cui al presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 3 bis e 3 ter del presente articolo, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti,>>.

18.
All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è aggiunto il seguente periodo: <<L'eventuale avanzo di stanziamento della misura di cui al presente comma viene destinato alla ulteriore copertura della misura di cui al comma 2, mantenendo le stesse graduatorie approvate nell'anno di competenza e suddivisione tra emittenti radiofoniche e televisive, con la riserva del 10 per cento alle emittenti comunitarie.>>.

19.
Al comma 5 dell'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le parole <<da 12.000 euro a 25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.500 euro a 15.000 euro>>.

20.  
( ABROGATO )
(1)
21.  
( ABROGATO )
(2)
22.  
( ABROGATO )
(3)
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 17 del presente articolo le parole "della fasi" devono leggersi correttamente "delle fasi".
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 14/2023
2Comma 21 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 14/2023
3Comma 22 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 14/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, c. 20 e 21, L.R. 13/2023.
4Parole aggiunte al comma 7 da art. 11, comma 3, L. R. 14/2023