LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2023, n. 11

Legge di manutenzione della disciplina dell’organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022.

TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/2023
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1/2000)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è aggiunto il seguente:
<<1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.>>.