LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo II
 Avioturismo
Art. 16
 (Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale)
1. La Regione riconosce, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963 , il ruolo strategico della rete di piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e delle idrosuperfici del proprio territorio, al fine di sostenere lo sviluppo turistico e agevolare il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, a salvaguardare, a consolidare e a sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, nonché delle elisuperfici aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<avioturismo>>: l'attività di volo effettuata con aeromobili da e verso scali avioturistici per il raggiungimento di mete turistiche;
b) <<scalo avioturistico>>: le strutture, dotate di area idonea al decollo e all'atterraggio, all'approdo aereo, o a servire unicamente o precipuamente l'aviazione da diporto effettuata con aeromobili, volo da diporto e sportivo e di aviazione generale turistica e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) <<servizi complementari>>: servizi di manutenzione e di rifornimento dei velivoli, di ospitalità e di ristoro per gli equipaggi e i passeggeri, nonché ogni altro servizio turistico;
d) <<attività avioturistica>>: le attività di ricezione e di ospitalità dei piloti e dei loro equipaggi esercitate dal gestore dello scalo avioturistico, anche nella forma di associazioni, società di capitali o di persone, attraverso l'utilizzazione dello scalo in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche che vi insistono.
3. Per i servizi complementari turistici di cui al comma 2, lettera c), trovano applicazione le previsioni della legge regionale 21/2016 .
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), e la creazione di rete regionale dell'apprendimento permanente ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 27/2017 .
Art. 17
 (Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove aviosuperfici e idrosuperfici, come definite dall' articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), nonché al fine di accrescere la qualità e l'efficienza di quelle esistenti, gli interventi edilizi per la realizzazione di hangar per rimessaggio, officine per la manutenzione, punti di rifornimento carburante, moduli abitativi adibiti a servizio di foresteria, bar, ristoranti, punti di ristoro, nonché ogni altra pertinenza o struttura servente delle predette superfici sono soggetti a progetto unitario eseguibile in segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 18 della legge regionale 19/2009 .
2. Nel caso di aviosuperfici e idrosuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente o dagli strumenti di pianificazione comunali, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e paesaggistici e ferma restando la destinazione d'uso dei fabbricati a scalo avioturistico.
3. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici e idrosuperfici, è sempre consentito, anche in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, l'incremento planivolumetrico nel limite massimo del 50 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e non venga ridotta l'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli.