LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO II
 MISURE DI INNOVAZIONE NEI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 2
 (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1.
Dopo l' articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è inserito il seguente articolo:
<<Art. 6 ter
 (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1. La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). La Giunta regionale con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le metodologie irrigue, le tipologie di substrato e le soluzioni nutritive da utilizzare, nonché le caratteristiche degli immobili destinati alle attività.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
b) acquacoltura: attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 4/2012 ;
c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;
d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;
e) supporti di ordine tecnologico:
1) sistemi automatizzati per il controllo climatico della ventilazione e dell'aerazione e per il controllo della qualità del liquido nutritivo e della conseguente rigenerazione quando funzionali alla creazione dell'habitat più idoneo allo sviluppo delle piante;
2) sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.>>.

Art. 3
 (Distretti del cibo e Distretti biologici)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, in quanto soggetto gestore dei cluster regionali dell'agroalimentare e della bioeconomia, già individuata distretto del cibo ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), perfeziona la procedura di riconoscimento secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con la procedura di cui al comma 1.
2 bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2023
2Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 4
 (Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici)
1. La Regione riconosce la priorità delle iniziative e delle misure finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri storici, delle frazioni e dei borghi storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, anche caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono, per i quali i Comuni competenti per territorio prevedano progetti di recupero e rigenerazione al fine di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.
2. Ai fini del comma 1 il Consiglio comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall' articolo 29 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ove dovuto, in favore di tutte le destinazioni d'uso, fino a un massimo del 100 per cento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di recupero degli edifici esistenti o di rigenerazione urbana degli insediamenti storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale. In tali casi trovano applicazione l' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), per le eventuali modifiche agli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'applicazione del presente articolo e dell' articolo 29 bis, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009 , in caso di irreperibilità di superfici a parcheggio o a nucleo elementare di verde.
3. I termini istruttori delle procedure urbanistico-edilizie sottesi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono ridotti alla metà.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli obiettivi prioritari per la concessione di contributi regionali al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non utilizzabile ubicato nei centri storici, nelle frazioni e nei borghi storici, siti all'interno dei Comuni.
Art. 5
  (Sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni e modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
1. Al fine di sostenere la creazione e lo sviluppo di attività economiche artigiane, industriali, commerciali, agrituristiche, di trasformazione di prodotti agricoli nella filiera locale, turistiche e di servizi da parte delle donne nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti e nelle frazioni, nei borghi e nei centri storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, siti all'interno di Comuni aventi una popolazione non superiore a 15.000 abitanti, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a beneficio di società cooperative o società di persone con almeno il 60 per cento di donne socie, di società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne, di imprese individuali con titolare donna e di lavoratrici autonome.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono ammissibili i costi per l'avvio dell'attività, la realizzazione degli investimenti, gli interventi di ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento dei locali e degli impianti alle normative vigenti in tema di sicurezza, nonché i costi per l'accesso al microcredito. Sono ammissibili anche i costi sostenuti nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa dell'Unione europea concernente gli aiuti di Stato.
4.
Dopo la lettera n septies) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è aggiunta la seguente:
<<n octies) sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni di cui all' articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).>>.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 500.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
7. Per le finalità di cui all' articolo 42 della legge regionale 4/2005 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 6
 (Valorizzazione dell'economia circolare)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dell'ambiente e della responsabilità sociale delle attività economiche, riconosce tra gli obiettivi strategici l'economia circolare, in particolar modo i processi ecosostenibili a ciclo chiuso, senza utilizzo di nuove materie prime e a basso consumo di energia, per il recupero dei materiali, favorendo la realizzazione, tramite lavorazione o altro processo ad alto contenuto innovativo, di prodotti ecocompatibili e riciclabili con l'utilizzo prevalente di materie secondarie.
2. La Regione autorizza l'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR) a porre in essere accordi e convenzioni con gli operatori del settore di natura pubblica o privata ai fini di cui al comma 1 per realizzare o incrementare le filiere di recupero di prodotti o sottoprodotti giunti a fine ciclo di vita da rigenerare in nuovi processi produttivi che garantiscono il pareggio del bilancio ambientale.
Art. 7
  (Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la misura di cui all' articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).
2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui all' articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022 , è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 57, della legge regionale 22/2022 , previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. In relazione alle entrate di cui al comma 4 è stanziata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 8
  (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 8/2022)
1.
Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), dopo le parole << per l'anno 2022 >> sono inserite le seguenti: << e per l'anno 2023 >>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 8/2022 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 10
 (Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.
2. Per favorire un'efficace diffusione dello strumento fiscale predisposto dal legislatore nazionale per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e agevolare sul territorio regionale la circolazione dei crediti di imposta maturati nell'ambito dei medesimi, per i quali la normativa statale consente la cessione come modalità di fruizione alternativa del beneficio fiscale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, è autorizzata a promuovere ogni iniziativa necessaria, anche attraverso enti e società strumentali regionali, per migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 e per sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.