LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 62
 (Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
4. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 1, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive.
5. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 4 devono essere considerati le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività di radiodiffusione sonora via etere e web;
b) attività di promozione e diffusione della dottrina cattolica;
c) realizzazione di programmi informativi radiofonici autoprodotti.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.