LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 45
 (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
1. All' articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente >> sono inserite le seguenti: << , da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), >> e dopo le parole << e un esperto in materia >> sono inserite le seguenti: << nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI >>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole << dieci anseriformi, >> sono soppresse.

3. All' articolo 26 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie) >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << Riserve di caccia >> sono inserite le seguenti: << o delle Aziende faunistico-venatorie >> e dopo le parole << Direttore della Riserva di caccia >> sono inserite le seguenti: << o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria >>;

c)
alla lettera d) del comma 2 dopo le parole << Riserva di caccia >> sono inserite le seguenti: << o dell'Azienda faunistico-venatoria >>;

d)
al comma 3 dopo le parole << lepri, cinghiali >> è inserita la seguente: << , cervi >>.

4. All' articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole << da almeno tre componenti >> sono inserite le seguenti: << fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione >>, le parole << , di cui almeno >> sono sostituite dalle seguenti: << e da >> e le parole << degli eventuali >> sono sostituite dalla seguente: << dei >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << nominati dalla Regione >> sono aggiunte le seguenti: << fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione >>.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All' articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: << La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno. >>;

b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.>>;

c)
dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.>>.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le linee guida per lo svolgimento del servizio di guardia venatoria volontaria, ivi compresi le caratteristiche minime e l'impiego dell'equipaggiamento subordinatamente alle prescrizioni dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché le linee guida per il servizio armato da parte delle guardie volontarie venatorie e ittiche esclusivamente qualora l’impiego delle armi sia stato autorizzato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa prescritti.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 , come modificato dal comma 1, nonché per le finalità di cui al comma 1 quater dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023