LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 38
  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 44/1985)
1.
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Deroghe per gli esercizi commerciali storici)
1. Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni sono esentati dall'osservanza dei requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici a uso del pubblico stabiliti dalla normativa di settore.
2. In tali casi, altresì, laddove non sia possibile assicurare l'illuminazione e la ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche di settore.>>.