LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 35
  (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << di rilascio di titoli abilitativi edilizi >> sono inserite le seguenti: << e di adozione e approvazione di piani attuativi >>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << da realizzare in area agricola sono individuati dal POC >> sono inserite le seguenti: << o dal PRGC >>.

4.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: << Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate. >>.

5. All' articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo del comma 3 dopo le parole << l'ampliamento delle stesse >> sono inserite le seguenti: << non finalizzato a insediamenti singoli esistenti >>;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
nell'introduzione dopo le parole << nuove zone omogenee D e H >> sono inserite le seguenti: << o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti >>;

2)
alla lettera b) le parole << la saturazione >> sono sostituite dalle seguenti: << la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento >>;

3)
nell'alinea della lettera c) la parola << aree >> è sostituita dalla seguente: << zone >>;

4)
al punto 1) della lettera d) le parole << media e >> sono soppresse.

6. All' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << entro il limite di flessibilità o, in assenza, >> sono soppresse e dopo le parole << singole zone omogenee >> sono inserite le seguenti: << esistenti all'1 maggio 2019 >> e le parole << E ed F >> sono sostituite dalle seguenti: << E, F e di verde privato >>;

b)
alla fine della lettera k) del comma 1 sono inserite le seguenti parole: << , se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d) >>;

c)
dopo la lettera l) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.>>;

d)
al comma 2 le parole << depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi >> sono sostituite dalle seguenti: << pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi >>.