LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 27
  (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell' articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
2 ter. L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).>>.