LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 16
 (Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale)
1. La Regione riconosce, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963 , il ruolo strategico della rete di piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e delle idrosuperfici del proprio territorio, al fine di sostenere lo sviluppo turistico e agevolare il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, a salvaguardare, a consolidare e a sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, nonché delle elisuperfici aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<avioturismo>>: l'attività di volo effettuata con aeromobili da e verso scali avioturistici per il raggiungimento di mete turistiche;
b) <<scalo avioturistico>>: le strutture, dotate di area idonea al decollo e all'atterraggio, all'approdo aereo, o a servire unicamente o precipuamente l'aviazione da diporto effettuata con aeromobili, volo da diporto e sportivo e di aviazione generale turistica e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) <<servizi complementari>>: servizi di manutenzione e di rifornimento dei velivoli, di ospitalità e di ristoro per gli equipaggi e i passeggeri, nonché ogni altro servizio turistico;
d) <<attività avioturistica>>: le attività di ricezione e di ospitalità dei piloti e dei loro equipaggi esercitate dal gestore dello scalo avioturistico, anche nella forma di associazioni, società di capitali o di persone, attraverso l'utilizzazione dello scalo in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche che vi insistono.
3. Per i servizi complementari turistici di cui al comma 2, lettera c), trovano applicazione le previsioni della legge regionale 21/2016 .
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), e la creazione di rete regionale dell'apprendimento permanente ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 27/2017 .