LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 13
 (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autorità Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 23, lettera c), L. R. 13/2023