LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO IV
 PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 18
 (Arene per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale)
1. La Regione promuove la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, con priorità a siti ubicati nei territori dei Comuni di preminente interesse turistico come individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
2. Con regolamento, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, tenendo conto della sostenibilità ecologico-ambientale dei progetti, l'idoneità logistica e insediativa, nonché la compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 500.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 19
 (Interventi di formazione per il sistema regionale dello spettacolo)
1. L'Amministrazione regionale, in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), e in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi diretti a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze funzionali a favorire l'occupabilità nel sistema regionale dello spettacolo.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati da organismi ed enti di formazione accreditati dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale 27/2017 , anche in collaborazione con le istituzioni e le realtà di produzione artistica che costituiscono il sistema dello spettacolo regionale, e perseguono l'obiettivo di rispondere alle esigenze tipiche del settore, attraverso la formazione di operatori specializzati nella realizzazione di palchi, strutture e allestimenti o comunque funzionali alla produzione di uno spettacolo o evento comunque denominato.
3. Al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e di rafforzare l'offerta formativa formale, la Regione provvede al costante aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 20
 (Norme urgenti in materia di attività culturali)
1. All' articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 27 le parole << anche tramite >> sono sostituite dalle seguenti: << sia tramite i >> e le parole << di cui al progetto >> sono sostituite dalle seguenti: << già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura >>;

b)
al comma 28 dopo la parola << soggetti >> è inserita la seguente: << pubblici >>.

2. La Regione è autorizzata a sostenere la misura di cui all' articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2022 .
3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all' articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2022 , è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 6, comma 29, secondo periodo, della legge regionale 13/2022 , pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
6.
Dopo l' articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 29 ter
 (Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.>>.

7. Per le finalità di cui all' articolo 29 ter della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e inter-venti diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495 (Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia - avviso anno 2019), possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 aprile 2023.
10.
Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole << scadenza della Fondazione >> sono sostituite dalle seguenti: << cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche >>.

11. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 21
 (Contributo straordinario all'ERAPLE)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati (ERAPLE) per la realizzazione delle seguenti attività da realizzarsi nell'ambito dell'Adunata nazionale degli Alpini 2023:
a) una mostra fotografica inerente l'attività dell'Associazione nazionale Alpini nel mondo, rientrante nelle attività collaterali all'Adunata nazionale;
b) la partecipazione del Coro alpino "Monte Nero" di Cividale del Friuli, di una rappresentanza dei Presidenti delle sedi ANA del Friuli Venezia Giulia, unitamente alla fanfara ufficiale della Brigata Alpina Julia, a Roma presso la Camera dei Deputati, per un'esibizione della fanfara e del coro.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di cultura. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2023, così ripartita:
a) 11.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) 14.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 22
 (Norme urgenti in materia di sport)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2017), per altre tipologie di lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni straordinarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Buja presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.
Art. 23
  (Modifica alla Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale 6/2023)
1.
Alla Tabella A riferita all' articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), l'intervento n. 35 è sostituito dal seguente: << Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali: piscina e impianto di atletica "Fabretto" >>.