LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 48
  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 59/1981)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:
<<2 bis. In caso di decesso di un parente o affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, purché sia garantito il servizio pubblico per territorio e dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, all'Associazione provinciale dei titolari di farmacia e all'Ordine dei farmacisti competenti per territorio.>>.