LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici)
1. La Regione riconosce la priorità delle iniziative e delle misure finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri storici, delle frazioni e dei borghi storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, anche caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono, per i quali i Comuni competenti per territorio prevedano progetti di recupero e rigenerazione al fine di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.
2. Ai fini del comma 1 il Consiglio comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall' articolo 29 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ove dovuto, in favore di tutte le destinazioni d'uso, fino a un massimo del 100 per cento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di recupero degli edifici esistenti o di rigenerazione urbana degli insediamenti storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale. In tali casi trovano applicazione l' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), per le eventuali modifiche agli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'applicazione del presente articolo e dell' articolo 29 bis, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009 , in caso di irreperibilità di superfici a parcheggio o a nucleo elementare di verde.
3. I termini istruttori delle procedure urbanistico-edilizie sottesi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono ridotti alla metà.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli obiettivi prioritari per la concessione di contributi regionali al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non utilizzabile ubicato nei centri storici, nelle frazioni e nei borghi storici, siti all'interno dei Comuni.