LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 30
  (Modifiche alla legge regionale 7/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 dopo la parola << materiali >> è inserita la seguente: << durevoli >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 dopo la parola << allestimenti >> sono aggiunte le seguenti: << necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 dopo la parola << servizi >> sono inserite le seguenti: << , materiali di consumo >>;

d)
al comma 2 dopo le parole << indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno. >> sono aggiunte le seguenti: << Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono presi in considerazione gli eventi che si sono realizzati nell'anno di riferimento. >>;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e in relazione alla tipologia di beneficiari elencati al comma 1, il contributo agli enti privati è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2019 dopo le parole << 3.000 euro all'anno in favore >> sono inserite le seguenti: << del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, >>, dopo le parole << corsi formativi volti a consentire l'ottenimento >> sono inserite le seguenti: << , e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio, >> e dopo le parole << antincendio e primo soccorso, >> sono inserite le seguenti: << nonché corretta prassi igienica, >>.

3.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2019 sono inserite le seguenti parole: << o altri analoghi portali informatici in uso presso i Comuni del Friuli Venezia Giulia >>.

4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 7/2019 , come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.